Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 4 aprile 2008), convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie".

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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