Gazzetta n. 127 del 31 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2008
Articolazione in collegi, secondo quanto stabilito nella tabella A, delle sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL VICE MINISTRO
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 19 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la Commissione tributaria centrale;
Visto il successivo comma 352, il quale ha disposto che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, ad eccezione di quelli per i quali e' gia' stato depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
Considerato che il comma 353 dello stesso art. 1 della legge n. 244 del 2007, prevede, tra l'altro, l'emanazione di uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, per stabilire le altre modalita' per l'attuazione dei commi 351 e 352;
Considerato che la normativa in premessa non sancisce la cessazione dell'attivita' della Commissione tributaria centrale, ma ne realizza soltanto una sua diversa dislocazione, e che quindi non determina l'applicazione dell'art. 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992;
Considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con delibera in data 11 marzo 2008, ha formulato indicazioni in merito ai criteri da seguire per il funzionamento delle suddette sezioni;
Ritenuto, in conformita' con la delibera del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria sopra citata, che le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, debbano essere articolate in collegi e che debba essere stabilita la dotazione organica delle predette sezioni;
Ritenuto, in conformita' con la delibera del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria sopra citata, che il numero dei collegi debba essere determinato tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e della circoscrizione territoriale in cui aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata e che debba essere previsto un collegio ogni 2.000 ricorsi e che il predetto numero dei collegi debba essere incrementato di una unita' per ogni frazione superiore a 1.000 ricorsi.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono articolate in collegi, secondo quanto stabilito nella tabella A allegata al presente decreto. La tabella A reca anche la dotazione organica delle predette sezioni.
2. Le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007, sono presiedute dal Presidente di sezione della Commissione tributaria centrale con maggiore anzianita' nella qualifica o, in mancanza, dal componente della Commissione tributaria centrale con maggiore anzianita' nella qualifica che abbiano presentato domanda di assegnazione alla sezione. Nel caso in cui non siano state presentate domande di assegnazione da parte di Presidenti di sezione o di componenti della Commissione tributaria centrale, le sezioni di cui al comma 1 sono presiedute, nell'ordine, dal Presidente di sezione, dal Vice Presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' nella qualifica della Commissione tributaria regionale o della Commissione di secondo grado di Trento e Bolzano, applicati alla sezione. La sezione avente sede a Roma e' presieduta dal Presidente della Commissione tributaria centrale.
3. I presidenti delle sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007, individuati ai sensi del comma 2, presiedono anche uno dei collegi di cui al comma 1. I presidenti degli altri collegi di cui al comma 1 sono individuati dal presidente della rispettiva sezione sulla base dei criteri indicati nel comma 2.
4. La composizione dei collegi di cui al comma 1 e' stabilita con provvedimento del presidente della sezione, sulla base delle domande di assegnazione o di applicazione di cui al predetto comma 351 ovvero sulla base delle applicazioni disposte d'ufficio ai sensi del medesimo comma.
5. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 per quanto concerne l'attivita' dei collegi giudicanti.
 
Art. 2.
1. Nel caso in cui i presidenti di sezione e i componenti della Commissione tributaria centrale abbiano presentato domande di assegnazione a piu' di una sezione di cui all'art. 1, comma 1, prevale la prima indicazione.
 
Art. 3.
1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto il Presidente della Commissione tributaria centrale comunica l'esito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed ai soggetti, individuati in base ai predetti criteri, che presiederanno le sezioni di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007.
 
Art. 4.
1. Con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono individuate le modalita' per l'assegnazione ad altra sezione dei soggetti aventi la qualifica di presidente o di componente della Commissione tributaria centrale facenti parte di sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007 che abbiano esaurito la propria attivita'.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 20 marzo 2008
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008, Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 395
 
Tabella A

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Regioni | Numero dei collegi | Organico ===================================================================== Abruzzo | 2 | 12 Basilicata | 2 | 12 Calabria | 2 | 12 Campania | 19 | 114 Emilia-Romagna | 11 | 66 Friuli-Venezia Giulia | 1 | 6 Lazio | 31 | 186 Liguria | 7 | 42 Lombardia | 21 | 126 Marche | 3 | 18 Molise | 4 | 24 Piemonte | 8 | 48 Puglia | 4 | 24 Sardegna | 1 | 6 Sicilia | 8 | 48 Toscana | 13 | 78 Umbria | 3 | 18 Valle D'Aosta | 1 | 6 Veneto | 9 | 54 Bolzano | 1 | 6 Trento | 1 | 6
 
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