Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 aprile 2008
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE e 2007/22/CE;
Viste le direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE della Commissione, recanti modifiche della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva medesima;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita', con nota n. 67016 del 18 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, di seguito la legge, sono apportate le seguenti modifiche.
 
Art. 2.
1. All'allegato II della legge sono aggiunte le sostanze indicate nell'allegato A) del presente decreto.
2. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A) del presente decreto.
3. A decorrere dal 18 giugno 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
 
Art. 3.
1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato B) del presente decreto.
2. A decorrere dal 19 gennaio 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
 
Art. 4.
1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato C) del presente decreto.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2008
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 140
 
Allegato A
La legge n. 713/1986 e' modificata come segue:
1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri d'ordine da 1246 a 1330:

----> Vedere tabella alle pagg. 26-27-28 <----

2) l'allegato III, parte I e' modificato come segue:
i) nella colonna b del numero d'ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1311, 1313 e 1314 nell'allegato II»;
ii) nella colonna b del numero d'ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro Sali (1) ad eccezione della sostanza n. 364 nell'allegato II» e' sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1312 e 1315 nell'allegato II»;
3) nell'allegato III, parte II, sono cancellati i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 50, 51, 52 e 53.
 
Allegato B
L'allegato III, parte I, della legge n. 713/1986 e' modificato come segue: ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58 e' aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:
«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15% di fluoruro, qualora non rechino gia' sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), e' d'obbligo la seguente etichettatura:
"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantita' di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico"».
 
Allegato C
L'allegato III, parte II, della legge n. 713/1986 e' modificato come segue:
nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 dell'allegato III, seconda parte, colonna g, la data «31 dicembre 2007» e' sostituita dalla data «31 dicembre 2009».
 
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