Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2006, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL Coordinamento esteri;
Visto l'articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° aprile 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006
reca l'«Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti
economici, riguardante il personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2006, n. 107, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale
per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio
economico 2004-2005, riguardante il personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri del
5 luglio 2000, e successive modificazioni, riguarda la
graduazione delle posizioni funzionali del personale della
carriera diplomatica.
- Si riportano i commi 177 e 184 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e
in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.».
- Si riporta il comma 549 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere
dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la
repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale.».
- Si riporta il comma 133 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«133. Per le finalita' indicate al comma 131, le
risorse previste dall'art. 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2007, n.
246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione
delle risorse di Fondi e Banche internazionali.».
«Art. 14. - 1. Al fine di assicurare, anche in
relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla
artecipazione italiana a fondi, banche e organismi
internazionali, l'integrale attuazione del processo di
riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' autorizzata la spesa
di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per il
completamento del procedimento di cui all'art. 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni.
2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione
in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi
internazionali, nonche' all'erogazione di servizi e atti
consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici
all'estero, di cui all'art. 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, e' incrementato di 150 unita', nel limite
massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di
euro per l'anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l'anno
2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' riportato nelle note
alle premesse.



 
Art. 2.
Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti relativi alla parte economica.
 
Art. 3.
Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante, e indennita' integrativa speciale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma l e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.



Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:
«Art. 17 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare
contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli
importi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non
modifica le modalita' di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con
riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo fruito dal personale in
servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.».



 
Art. 4.
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore: euro 97.222,42;
Ministro plenipotenziario: euro 80.422,55;
Consigliere d'ambasciata: euro 63.703,90;
Consigliere di legazione: euro 52.176,78;
Segretario di legazione: euro 37.639,39.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore: euro 107.650,00;
Ministro plenipotenziario: euro 91.600,00;
Consigliere d'ambasciata: euro 71.000,00;
Consigliere di legazione: euro 55.000,00;
Segretario di legazione: euro 41.200,00.
 
Art. 5.
Retribuzione individuale di anzianita'

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.



Nota all'art. 5:
- Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, recante «Recepimento,
ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli
aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti
economici, riguardante il personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia.».
«Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di
stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di
essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il
valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di aumento biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione
individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in
godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera
sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne'
rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo previsto dalla preesistente
normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari
cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art.
17, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici
cessati, valutato in relazione al numero di mensilita'
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno
successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».



 
Art. 6. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 230 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2007;
b) euro 252,5 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2007.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma l una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. In caso di modifica del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008 - 2009, le misure della retribuzione di posizione e di risultato correlate alle nuove posizioni funzionali, individuate dal nuovo decreto del Ministro degli affari esteri con le procedure per esso previste, sono stabilite utilizzando parte del finanziamento aggiuntivo disponibile a decorrere dal 31 dicembre 2007, quantificata in euro 297.576 lordi, mantenendo un proporzionato rapporto rispetto alle posizioni funzionali esistenti.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.



Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si
provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a) ammontare delle risorse destinate al compenso
incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984,
n. 79;
b) risorse destinate al pagamento dei compensi per
lavoro straordinario nell'anno 2000;
c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera diplomatica, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
diplomatica;
f) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera diplomatica cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 16;
g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione
della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite,
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle risorse previste per la categoria
dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del
comma 1, sono determinate con riferimento al personale
della carriera diplomatica in servizio alla data del
1° luglio 2000.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota
pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».
- Si riporta l'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, recante «Recepimento
dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il
personale della carriera diplomatica relativamente al
servizio prestato in Italia ai sensi dell'art. 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.».
«Art. 4 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo di cui all'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalita'
ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori
risorse finanziarie:
a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici
mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici
mensilita' per l'anno 2003.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con
riferimento al personale della carriera diplomatica in
servizio alla data del 1° gennaio 2002.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota
pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.».
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:
«Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo di cui all'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni
previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere
definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato
dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 223,12 mensili pro capite per tredici
mensilita' per l'anno 2005;
b) euro 9,56 mensili pro capite per tredici
mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere
sulla competenza 2006.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con
riferimento al personale della carriera diplomatica in
servizio alla data del 1° gennaio 2004.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota
pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».



 
Art. 7.
Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 rimangono determinate nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
2. A decorrere dal l° gennaio 2007, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale, euro 116.600,00;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 80.000,00;
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 50.000,00;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 30.850,00;
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 13.500,00;
f) Funzionari addetti agli uffici, euro 9.609.05.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007, nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.



Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 18 (Retribuzione di posizione). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione,
correlata alle posizioni funzionali che sono state
individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli
affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive
modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti
valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale L. 35.286.000;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069 L.
29.993.000;
c) Vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n.
2069 L. 25.406.000;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1,
lettera d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000;
e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del
decreto n. 2069 L. 14.114.000;
f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2
del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la
retribuzione di posizione e' fissata in base al livello
delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto
decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 1.
3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati
fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi
costituzionali o enti territoriali italiani, di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri
5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali
amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti
emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la
retribuzione di posizione in una delle misure previste
dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare
tramite decreto del Direttore generale per il personale
sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di
responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in
misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di
posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero
degli affari esteri eroga la differenza.
4. Le misure minime della retribuzione di posizione per
ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di
quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori
annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore L. 29.993.000;
Ministro plenipotenziario L. 21.877.000;
Consigliere di ambasciata L. 14.114.000;
Consigliere di legazione L. 12.350.000;
Segretario di legazione L. 12.350.000».
- Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. Ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure della retribuzione
di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono
state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro
degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive
modificazioni, rimangono determinate nei seguenti valori
annui lordi per tredici mensilitia':
a) Segretario generale euro 78. 000,00;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro
52.851,27;
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n.
2069 euro 20.867,85;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera
d) del decreto n. 2069 euro 13.277,56;
e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del
decreto n. 2069 euro 7. 835,94;
f) Funzionari addetti agli uffici euro 6.747,61.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le misure della
retribuzione di posizione, correlata alle posizioni
funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del
decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del
5 luglio 2000, e successive modificazioni, sono
rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici
mensilita':
a) Segretario generale euro 91.000,00;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069 euro
65.500,00;
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n.
2069 euro 31.000,00;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1,
lettera d), del decreto n. 2069 euro 21.000,00;
e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del
decreto n. 2069 euro 11.400,00;
f) Funzionari addetti agli uffici euro 7.835,00.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per
ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di
quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio
economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti
valori annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore euro 20.867,85;
Ministro plenipotenziario euro 13.277,56;
Consigliere d'ambasciata euro 7.835,94;
Consigliere di legazione euro 6.747,61;
Segretario di legazione euro 6.747,61.».
- Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo
comma del presente articolo sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni
di vice Segretario generale, capo del cerimoniale
diplomatico della Repubblica, direttore generale ad
eccezione di quello per gli affari amministrativi di
bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero
e degli uffici all'estero.
Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita'
della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo dell'Unita' per il contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unita' per la
documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'
di capo dell'ufficio legislativo possono essere
temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato
estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le
funzioni di capo dell'Unita' per la documentazione
storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresi'
conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai
ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo
servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado
non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di svolgere
temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche
consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono
essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni
anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».



 
Art. 8.
Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di risultato e' ridefinita nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario Generale, euro 72.322,59;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 52.795,49;
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 34.714,84;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 17.357,42;
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 8.534,07;
f) Funzionari addetti agli uffici, euro 7.159,94.



Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 19 (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base
di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli
importi spettanti come retribuzione di risultato, da
erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri,
tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi
raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti
parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali
individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069
e successive integrazioni e modificazioni:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85;
c) Vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n.
2069: 72;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1,
lettera d) del decreto n. 2069: 62;
e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del
decreto n. 2069: 40;
f) funzionari addetti agli uffici: 35.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2
del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in
relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite,
nelle misure di cui al comma 1.
3. Qualora i risultati conseguiti siano stati
particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto
nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione
di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono
essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento,
nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.
- Si riporta l'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:
«Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. Ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della
retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle
diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del
decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive
modificazioni, rimangono definiti come segue:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069: 79,77;
c) Vice Capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n.
2069: 72;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1,
lettera d), del decreto n. 2069: 41,29;
e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del
decreto n. 2069: 24,37;
f) Funzionari addetti agli uffici: 20,98.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della
retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069: 80;
c) Vice Capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n.
2069: 72;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera
d), del decreto n. 2069: 1,42;
e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del
decreto n. 2069: 25;
f) Funzionari addetti agli uffici: 21.».



 
Art. 9.
Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
Art. 10. Risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre
2005, n. 266

1. La quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 2006, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, pari ad euro 455.000 lordi, e' destinata agli incrementi di cui all'articolo 4.
2. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, e' soppresso.



Note all'art. 10:
- Il comma 177 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 14 del decregto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, abrogato dal presente
decreto, recava: Assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilita' civili.



 
Art. 11.
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 12.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.080.809 per l'anno 2006, in euro 13.709.145 per l'anno 2007 e in euro 14.120.931 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
per l'anno 2006, quanto ad euro 630.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto ad euro 450.809 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
per l'anno 2007, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 1.445.756 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 2.597.421 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246;
a decorrere dall'anno 2008, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 4.043.177 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 411.786 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte di conti il 26 maggio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 63



Nota all'art. 12:
- L'art. 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e l'art. 14 della legge 27 dicembre 2007, n.
246, sono riportati nelle note alle premesse.



 
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