Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 maggio 2008 |
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del l'estendere 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 59.984 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e UniCredit (HVB), al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP Euroi»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: importo: 4.000 milioni di euro; decorrenza: 15 marzo 2008; scadenza: 15 settembre 2019; interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito; tasso cedolare base: 2,35% annuo; rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; dietimi d'interesse: 74 giorni; prezzo di emissione: 99,786 %; commissione di collocamento: 0,18% dell'importo nominale dell'emissione. |
| Art. 2. L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. |
| Art. 3. Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat. Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento». Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», e determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m» tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 19 <----
dove: IR «d,m»e' l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo; IE «m-3»(= Indice Eurostat «m-3») e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo; IE «m-2»(= Indice Eurostat «m-2») e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo; «gg. dal 1° m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo; «gg. nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo. Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» e' ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione. Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 20 <----
dove: n - e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»; Is - e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento». L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice Sostitutivo» e sara' applicato ai tini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. L'indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti. |
| Art. 4. L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza. Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni. |
| Art. 5. Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unita'. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo. Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100. |
| Art. 6. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». |
| Art. 7. Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e UniCredit (HVB). Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio. |
| Art. 8. Il giorno 28 maggio 2008 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 28 maggio 2008 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare». La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per settantaquattro giorni. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008. |
| Art. 9. Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. |
| Art. 10. Il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, firmera' i documenti relativi alla presente emissione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 2008 p. Il direttore generale: Cannata |
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