Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 maggio 2008 |
Revoca della concessione n. 326/T1/04 del 30 novembre 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della R & S S.r.l., in Messina. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale; Vista la convenzione di concessione n. 326/T1/04 stipulata in data 30 novembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la R & S S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Messina, piazza della Repubblica, n. 290/a; Visto il decreto direttoriale prot. n. 2008/2168/giochi/BNG del 18 gennaio 2008, con il quale, per il motivo indicato nel provvedimento stesso in ordine al possesso da parte della societa' R & S s.r.l. dei requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie ed all'opportunita' di procedere all'accertamento dei fatti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione, e' stata sospesa la convenzione di concessione n. 326/T1/04 stipulata in data 30 novembre 2004; Visto il decreto n. 194/08 del 7 febbraio 2008, con il quale il presidente del Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari in ordine al decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, e l'ordinanza n. 290/08 del 20 febbraio 2008, con la quale il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha confermato la sospensione di provvedimenti impugnati; Vista la lettera prot. n. 2008/5293/giochi/BNG del 12 febbraio 2008 con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'ottemperanza al decreto presidenziale n. 194/08 del 7 febbraio 2008 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania; Visto che la R & S. S.r.l., a fronte delle reiterate richieste (di cui l'ultima risale al 21 febbraio 2008) di aggiornamento della documentazione prescritta ai fini dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso da parte della Societa' stessa dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, anche ai fini della certificazione antimafia, non ha mai inviato alcun documento; Vista la lettera raccomandata prot. n. 2007/20292/giochi/BNG del 13 giugno 2007 con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni l'avvio del procedimento di revoca della concessione e di escussione della cauzione prestata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per violazione dei seguenti articoli : art. 3, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in forza del quale l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione «quando vengono accertati gravi irregolarita' amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali»; art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione in oggetto in forza del quale L'Amministrazione dichiara la revoca della concessione «quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del Regolamento, del decreto o della normativa tributaria»; art. 38, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 163/2006 secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni i soggetti che hanno commesso «grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante»; Vista la lettera raccomandata prot. 2007/30953/giochi/BNG del 6 settembre 2007 con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni l'avvio del procedimento di revoca della concessione in caso di mancata sostituzione - entro 30 giorni - dell'atto di fideiussione rilasciato dalla Albatross Invest S.p.a. (societa' finanziaria cancellata con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 dall'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993) in quanto un valido atto di fideiussione costituisce elemento per la prosecuzione del rapporto convenzionale tassativamente richiesto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Vista la lettera raccomandata del 18 ottobre 2007, prot. n. 2007/36400/giochi/BNG con la quale e' stato comunicato alla R & S. S.r.l., in qualita' di debitore principale, l'avvio del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, degli importi a titolo di entrate erariali eccedenti l'importo della garanzia fidejussoria, nonche' degli importi gia' escussi alla societa' Albatross Invest S.p.a. con provvedimento n. 2007/36396/giochi/BNG emesso in pari data laddove la suddetta Societa' fidejubente fosse rimasta inottemperante; Visto che la R & S s.r.l. ha a tutt'oggi una grave situazione debitoria nei confronti dell'Erario derivante dall'omesso o ritardato pagamento del prelievo erariale sull'attivita' affidata in concessione, ed e' stato accertato che la suddetta Societa' nell'esecuzione della suddetta attivita' ha reiteratamente tenuto comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attivita' professionale, dettagliatamente descritti nella lettera prot. n. 2007/20929/giochi/BNG del 13 giugno 2007, il cui contenuto si intende interamente richiamato nel presente provvedimento; Considerato che l'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale, oltre che grave irregolarita' amministrativa, costituisce anche violazione degli obblighi fiscali stabiliti dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che la concessione e' revocata «quando vengono accertate gravi irregolarita' amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali»; Considerato, altresi', che i comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attivita' professionale, dettagliatamente descritti nella lettera del 13 giugno 2007, prot. n. 2007/20929/giochi/BNG, fanno venire meno in capo alla R & S S.r.l. il requisito di ordine generale previsto dal citato art. 38, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che l'impresa non abbia» commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Amministrazione, ne' un errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale»; Dispone per i motivi indicati in premessa, cosi' come dettagliatamente descritti nella lettera del 13 giugno 2007, prot. n. 2007/20929/giochi/BNG la revoca della convenzione di concessione n. 326/T1/04 stipulata in data 30 novembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la R & S s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Messina, Piazza della Repubblica, 290/a. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2008 Il direttore: Tagliaferri |
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