Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2007
Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4;
Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresi' gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione autonoma Valle d'Aosta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006, registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo Peluffo e' nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - «Informazione ed editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112 con il quale il Capo del Dipartimento - cons. Paolo Peluffo - assegna al Capo dell'ufficio per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell'emittenza radio-televisiva - cons. Maria Contento - la gestione dei capitoli indicati nel decreto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
Considerato che il corrispettivo annuale oggetto della convenzione ammonta a euro 2.031.757,39 comprensivo di IVA di legge;
Visto che i servizi da parte della RAI sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;
Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalita' sono comunque rinegoziate ogni triennio;
Accertata la necessaria disponibilita' finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua francese destinati alla regione autonoma Valle d'Aosta.
 
Art. 2.
1. E' autorizzato sul capitolo 475, anno finanziario 2007, del Centro di responsabilita' amministrativa - Informazione ed editoria 9.1.2.1. l'impegno di spesa di euro 2.031.757,39 a favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.
2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
3. E' autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.
Il presente decreto, e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2007
p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Levi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 141
 
Allegato CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA FRANCESE PER LA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a, quale societa' concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;
Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto l'art. 45 del medesimo testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla societa' concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni;
Visto l'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a nel mese di novembre dell'anno 2006 ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese da diffondere nell'anno 2007, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione;
Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha sentito la regione autonoma Valle d'Aosta in merito al piano di programmazione per l'anno 2007 e ha comunicato alla RAI le osservazioni formulate dalla regione stessa;
Tenuto conto della risposta della RAI che ha attestato la corrispondenza alle finalita' previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate;
Vista la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte della RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;
Considerata la necessita' di stipulare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80407020587), di seguito indicata anche come committente e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come RAI o commissionaria, societa' con sede sociale in Roma, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
La RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta nella misura di:
n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.
Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderenti alle particolari esigenze delle popolazioni interessate.
Art. 2.
Varianti
Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.
Art. 3.
Impianti
I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa devono successivamente essere attivati.
Art. 4.
Modalita' di esecuzione
Successivamente al primo trimestre 2007, allo scopo di poter verificare la corrispondenza alle finalita' previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate la RAI mette a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, le registrazioni dei programmi mandati in onda nel trimestre precedente affinche' la committente possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso.
Entro il primo semestre dell'anno 2008, la RAI inoltra altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione consuntiva sui programmi trasmessi l'anno precedente, contenente dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi, sulla quale la committente chiede il parere della regione autonoma Valle d'Aosta.
Art. 5.
Finanziamento
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 2.031.757,39 comprensivo di IVA di legge.
A questo scopo il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione non trasmesse, secondo i seguenti parametri:
euro 3.476,27 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;
euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.
Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista nel successivo art. 8.
Art. 6.
Comitato
La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione puo' avvalersi di un apposito comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli affari regionali, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.
Art. 7.
Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, un deposito cauzionale di euro 98.126,81 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria deve integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.
Art. 8.
Penalita'
In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano, per l'anno 2007 dei programmi radiotelevisivi delle trasmissioni da diffondere in lingua francese;
b) euro 1.032,91 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
c) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi.
Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato puo', a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 9.
Arbitrato
Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia e' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.
Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Art. 10.
R i n v i o
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 11.
S p e s e
Tutte le spese concernenti la presente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una della parti la richieda, sono a carico della RAI.
Art. 12.
D u r a t a
La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Le condizioni e modalita' delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.
Entro i tre mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti puo' procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.
Art. 13.
Esecutivita'
La presente convenzione, viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio e, mentre impegna la RAI per il periodo della durata della convenzione, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
 
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