IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI recanti disposizioni sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visto l'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio - TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, in particolare la Sezione di cui agli articoli 22, 23 e 24 relativa alle indicazioni geografiche; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Asti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale la denominazione di origine controllata «Asti» e' stata riconosciuta a denominazione di origine controllata e garantita e con il quale e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1995 con il quale sono state apportate talune modifiche al disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata e garantita «Asti»; Vista la richiesta presentata dal comune di Asti in data 25 gennaio 2008 intesa ad includere il territorio del comune di Asti nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», motivata dal fatto che il vigente disciplinare esclude da detta area di produzione proprio il territorio del comune del quale la denominazione porta il nome, mentre viene incluso il territorio di numerosi comuni delle province di Cuneo e Alessandria. In particolare con la stessa richiesta il comune di Asti ha evidenziato altresi' come detta esclusione sia da ritenersi altamente discriminatoria proprio nei confronti del comune che piu' ha contribuito ad affermare l'immagine e la reputazione della denominazione di origine in questione e come l'esclusione medesima sia da ritenersi in contrasto con la vigente normativa nazionale ed internazionale vigente in materia; Considerato che l'esclusione del territorio del comune di Asti dall'area di produzione delle uve della citata DOCG non appare conforme all'art. 1, comma 1, della legge n. 164/1992, relativo alla definizione didenominazione di origine, dato che il nome geografico «Asti» verrebbe impropriamente utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualita' di altre aree limitrofe, la cui inclusione nell'ambito della zona di produzione con la denominazione Asti e' consentita ai sensi dell'art. 4, comma 2 della citata legge n. 164/1992; Considerato altresi' che la predetta esclusione non appare conforme alla citata normativa comunitaria ed internazionale in materia di protezione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD) e delle indicazioni geografiche, in particolare con la definizione di cui all'Allegato VI - A 1, del Reg. CE 1493/1999, in base alla quale per «regione determinata» si intende «un'area o un complesso di aree viticole ... il cui nome viene utilizzato per designare un vqprd»; nonche' con la definizione di cui all'art. 22, comma 1 del citato Accordo TRIPs, in base alla quale per indicazioni geografiche si intendono «... le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o localita' di detto territorio, quando una determinata qualita', la notorieta' ... siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica»; Acquisito il parere della regione Piemonte, a seguito della consultazione con gli operatori della filiera e del Consorzio di tutela del vino Asti DOCG, sulla richiamata richiesta del comune di Asti; Considerato che, alla luce delle predette argomentazioni, sia da ritenersi accoglibile la richiesta in questione, anche al fine di non arrecare pregiudizio ai produttori che operano nel comune di Asti e che attualmente si vedono preclusa la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome del comune stesso; Ritenuto pertanto di dover apportare la relativa modifica all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG «Asti»; Decreta: Articolo unico All'art. 3, comma 1, del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti», approvato e modificato con i decreti richiamati in premessa, nell'ambito della zona di produzione ricadente in provincia di Asti e' inserito l'intero territorio del comune di Asti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2008 Il Ministro: De Castro |