Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
"Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero
sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni"; b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
"Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero
o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una
pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti
preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni."; c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: "cinque" e' sostituita dalla
seguente: "sei";
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Si applica la
pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.";
3) al terzo comma, le parole: "anni dodici" sono sostituite dalle
seguenti: "anni quindici"; d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:
"Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale,
se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica
ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni."; e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
"Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."; f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il
seguente: "11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si
trovi illegalmente sul territorio nazionale.".
 
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su
richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di
cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la
detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di
difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta
particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o
l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti
compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la
violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone
il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle
formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della
merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data
di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione
delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione
all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15
giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita'
giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari."; b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: "nell'articolo
51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e in relazione ai
procedimenti di prevenzione"; c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente: "4. Il
pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno
dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini."; d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini,
nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha
reso confessione."; e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: "Se ritiene di procedere
a giudizio direttissimo," sono sostituite dalle seguenti: "Quando
procede a giudizio direttissimo,"; f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: "il pubblico ministero
puo' chiedere", sono sostituite dalla seguente: "salvo che cio'
pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede"; g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato,
anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e
comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura,
per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle
indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la
richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo
il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di
riesame."; h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta
la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e'
stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza."; i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati; l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato; m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: "della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: "nonche' di cui agli articoli 423-bis,
600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,".
 
Art. 2-bis (1)
(( Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ))


(( 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata,
anche terroristica; b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro
e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di
cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni; c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso
da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o
a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio
immediato. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.". ))
 
Art. 2-ter (1) (( Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi
a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria ))


(( 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. ))
 
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: "l'arresto fino a tre mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi"; b) al comma 2, lettera c), le parole: "l'arresto fino a sei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno"
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale
della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il
quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma
2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo'
essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura
si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis."; c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: "2-quinquies.
Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea,
puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore."; d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il
conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)"; e) al comma 7, terzo periodo, le parole: "Dalle violazioni
conseguono" sono sostituite dalle seguenti: "La condanna per il
reato di cui al periodo che precede comporta"; f) al comma 7, quinto periodo, le parole: "Quando lo stesso soggetto
compie piu' violazioni nel corso di un biennio,", sono sostituite
dalle seguenti: "Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,".
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno"; b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e
sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del
medesimo articolo 186.".
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6, le parole: "da tre mesi a tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni"; b) al comma 7, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da un anno a tre anni".
4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.".
 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.".
 
Art. 6
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del
sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.".
 
Art. 6-bis (1)
(( Modifiche all'articolo 16, comma 2,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 ))


(( 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma". ))
 
Art. 7
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attivita' investigativa.
 
Art. 7-bis (1)
(( Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ))

(( 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 8
Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "schedario dei veicoli rubati operante"
sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati o
rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o
smarriti operanti"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il personale di
cui al comma 1 puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento,
presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui
al comma 1 acquisiti autonomamente.".
 
Art. 8-bis (1)
(( Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al
Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno ))


(( 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. ))
 
Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
 
Art. 10
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal
Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato
il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al
terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con
la notificazione della proposta il questore puo' imporre
all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4."; b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della
Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale"; c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore
della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale,";
2) al sesto comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore
della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale,";
3) al settimo comma, dopo le parole: "su proposta del procuratore
della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale,"; d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore
della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale,"; e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: "il Procuratore della Repubblica"
sono inserite le seguenti: ", il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai
reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale";
2) al comma 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica"
sono inserite le seguenti: ", il procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai
reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale"; f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su
richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le
seguenti ", del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".
 
Art. 10-bis (1)
(( Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ))


(( 1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: "2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.". ))
 
Art. 11
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.".
 
Art. 11-bis (1)
(( Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327 ))

(( 1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575". ))
 
Art. 11-ter (1)
(( Abrogazione ))

(( 1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato. ))
 
Art. 12
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente: "Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis. 2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".
 
Art. 12-bis (1)
(( Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48 ))

(( 1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". ))
 
Art. 12-ter (1)
(( Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ))


(( 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati
di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai
soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai
limiti previsti"; b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato; c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se
la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai
sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,"
sono soppresse; d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono
inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario
giudiziale,". ))
 
Art. 12-quater (1)
(( Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ))


(( 1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.". ))
 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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