Gazzetta n. 120 del 23 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DECRETO 12 febbraio 2008
Modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 82, che incrementa di 10 milioni di euro il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del richiamato decreto, che prevede, nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione, l'emanazione, a cura del Ministero del commercio internazionale, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente le modalita', i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonche' ogni altro elemento operativo utile;
Sentite le regioni e le province autonome, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2;
Tenuto conto che i 10 milioni di euro, attraverso un intervento straordinario, sono destinati a facilitare le imprese artigiane nel superamento delle difficolta' che incontrano nei mercati esteri;
Considerato necessario utilizzare i 10 milioni di euro predetti, impegnati con decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 135581 del 14 dicembre 2005;
Decreta:

Art. 1.
Fondi

1. A valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro, che incrementa il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' cofinanziato, entro i massimali indicati nel successivo art. 3, il 50% dei costi dei progetti di promozione all'estero presentati da aggregazioni di imprese artigiane.
2. La predetta somma e' suddivisa nel seguente modo:
a) Euro 9.500.000 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ripartiti (appendice 1) secondo i criteri di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2004, n. 68) da destinare ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali di imprese artigiane;
b) Euro 500.000 al Ministero del commercio internazionale, da destinare al cofinanziamento dei progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.
 
Art. 2.
Soggetti proponenti/beneficiari

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:
a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione sociale va espressamente indicata nella domanda;
b) raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese artigiane.
Nel caso b) la domanda dovra' essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto.
2. Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno ed i raggruppamenti costituiti ad hoc dovranno procedere alla costituzione formale di una RTI entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
3. Ciascuna impresa potra' partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione sociale.
4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del «de minimis», cosi' come definita dalla Commissione europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore («de minimis»), di cui all'allegata «Appendice 2». Restano escluse le imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.
 
Art. 3.
Caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi di imprese artigiane presentati da aggregazioni di imprese artigiane.
2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50% del costo complessivo del progetto e fatti salvi i casi di disponibilita' regionale o provinciale inferiore (appendice 1), e' pari a Euro 80.000, elevabile a Euro 100.000 nel caso di domanda presentata da almeno 5 imprese.
3. Ciascun progetto puo' riguardare al massimo due Paesi della stessa area geoeconomica non appartenenti alla UE.
4. Ciascuna azienda partecipante ai progetti deve prendere parte a tutte le iniziative proposte.
5. I progetti devono illustrare in maniera chiara l'obiettivo promozionale che s'intende realizzare (es.: apertura di un nuovo mercato, azioni preliminari per investimenti produttivi, ricerca di partner commerciali, miglioramento di servizi logistici).
6. A titolo indicativo, sono elencate di seguito alcune tipologie d'attivita' di progetto:
a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attivita' collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);
b) missioni commerciali settoriali;
c) azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
d) conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;
e) studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
f) studi di fattibilita' per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures;
g) analisi per l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici, in funzione della domanda internazionale;
h) formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.
7. Le spese ammissibili sono riportate nell'allegato A, parte integrante del presente bando, con l'avvertenza che saranno ammesse le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di spedizione della domanda di finanziamento.
8. I progetti devono essere coerenti con le capacita' organizzative dei soggetti proponenti.
9. I progetti devono essere completati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
 
Art. 4.
Domande

1. Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per corriere entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data apposta sul timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna allo stesso.
2. Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte sull'allegato modulo (allegato B) e contenere tutta la documentazione in esso specificata.
3. Le domande vanno spedite agli Uffici riportati nell'allegato elenco (allegato C) della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede legale i proponenti.
4. I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno sede legale nella stessa regione o provincia autonoma vanno presentati al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi, Divisione II, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.
 
Art. 5.
Priorita'

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano i progetti attenendosi ai criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative nonche' ai seguenti criteri di priorita', cumulabili tra loro:
a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
d) progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;
e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
f) tipologie innovative d'intervento;
g) progetti collegati ad iniziative gia' finanziate con altri fondi pubblici.
 
Art. 6.
Procedura di valutazione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero e le singole regioni e province autonome predispongono le proprie graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.
2. Ognuno dei predetti enti definisce ed adotta gli atti amministrativi necessari ad individuare la propria unita' di valutazione.
3. Il Comitato paritetico Ministero/regioni-province, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007, citato in premessa, recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente comma 1 e le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di ogni regione o provincia autonoma.
4. Gli uffici istruttori di riferimento informano gli interessati sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.
 
Art. 7.
Fondi non assegnati

1. In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate dalle singole regioni e province autonome tramite lo scorrimento delle rispettive graduatorie.
2. Qualora si costituiscano residui derivanti da mancato utilizzo di tutta o parte delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilita' centrale, per il finanziamento dei progetti interregionali.
 
Art. 8.
Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto interministeriale del 3 agosto 2007, la somma di Euro 10 milioni e' depositata presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunichera' le proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole regioni e province autonome circa l'erogazione dei fondi.
2. A tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma, limitatamente alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalita' di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale:
a) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla regione o alla provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto con i beneficiari;
b) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa all'agenzia regionale o provinciale indicata dalla regione o dalla provincia autonoma;
c) affidamento ad Artigiancassa della gestione dell'operazione e/o dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota.
3. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento concesso i beneficiari devono presentare specifica richiesta che e' accolta previa presentazione all'ente erogatore di una idonea fideiussione assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario di uguale valore, della validita' di sei mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo correlato all'eventuale ritardo nella realizzazione.
4. Il saldo verra' erogato a programma concluso, con le modalita' di cui al successivo art. 9.
5. Durante la realizzazione del programma, previa specifica comunicazione al Ministero o alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, e' consentito operare compensazioni tra i costi di ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.
 
Art. 9.
Relazione finale e verifiche

1. Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero o alla regione o alla provincia autonoma di riferimento la relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi raggiunti.
2. Entro i successivi sessanta giorni deve essere presentata la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.
3. In caso di mancato svolgimento - parziale o totale - il finanziamento verra' ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.
4. Il Ministero, la regione e la provincia autonoma possono effettuare, anche disgiuntamente, visite in loco durante la realizzazione dei progetti.
5. A conclusione delle procedure, il Comitato valutera' i risultati complessivi dei programmi finanziati e predisporra' una relazione sull'efficacia della misura.
 
Art. 10.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo inoltro agli organi di controllo.
Roma, 12 febbraio 2008
Il Ministro: Bonino
 
----> Vedere Allegati da pag. 27 a pag. 45 <----
 
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