IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 e, in particolare, l'art. 1, lettera dd); Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito, per l'Aeronautica e per i reparti a terra della Marina militare; Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973; Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, recante disposizioni generali sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea; Ritenuta l'opportunita' di dotare la Scuola militare di aerocooperazione di Guidonia (Roma) di una propria Bandiera di Istituto; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1. 1. E' concessa la Bandiera di Istituto militare alla Scuola militare di aerocooperazione di Guidonia (Roma). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 aprile 2008 NAPOLITANO
Parisi, Ministro della difesa |