Gazzetta n. 120 del 23 maggio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2008, n. 91 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonche' quant'altro occorra per l'esecuzione della predetta legge sono stabiliti, per la Guardia di finanza, da un apposito regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Considerata la necessita' di razionalizzare e snellire le procedure di redazione dei documenti caratteristici del personale del Corpo della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi termini e delle autorita' competenti alla revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti; Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in data 10 gennaio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:
Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni"; b) all'articolo 13 le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "40 giorni"; c) all'articolo 17 e' soppresso il secondo comma; d) all'articolo 19 la lettera b) del terzo comma e' sostituita dalla seguente: "b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'."; e) all'articolo 20 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 2008 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 363
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente regolamento in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1967, n. 153. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1962, n. 329. "Art. 5. - Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonche' quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti, dei quali uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e l'altro per la Guardia di finanza". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, vedi nota al titolo. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174: "4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice". Nota all'art. 1: - Il testo vigente degli articoli 5, 13, 17, 19 e 20 del citato decreto n. 429 del 1967, come modificati dal presente regolamento e' il seguente: "Art. 5. - Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa e' di 150 giorni. Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a 40 giorni, e' compilato il rapporto informativo. Per periodi inferiori a 40 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto. I documenti caratteristici debbono essere compilati, sempreche' siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze: a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore; b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando; e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato; f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi. Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorita' abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 150 giorni senza averlo valutato. Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui e' riferito il giudizio.". "Art. 13. - Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto appresso stabilito: il rapporto informativo e' compilato anche per i servizi di durata inferiore a 40 giorni; la conservazione dei documenti caratteristici e' disciplinata da disposizioni particolari emanate dal Comando Generale.". "Art. 17. - I documenti caratteristici sono compilati dalla autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio. L'autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'. Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorita' civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori.". "Art. 19. - Per i militari di truppa sono compilati: specchio valutativo, modello H; rapporto informativo, modello I. I modelli dello specchio valutativo e del rapporto informativo di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento. Lo specchio valutativo deve: a) registrare i servizi prestati ed il giudizio dei superiori su tali servizi e sulle qualita' del militare. Il giudizio si conclude con una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'. Non sono soggetti a revisione i documenti caratteristici compilati sul conto dei militari di truppa dagli ufficiali superiori. Il rapporto informativo e' formato per impieghi di servizio a carattere speciale od occasionale ed al termine di corsi di istruzione con le stesse modalita' prescritte alla precedente lettera b). I documenti caratteristici dei militari di truppa sono redatti in duplice copia e custoditi in conformita' di quanto prescritto dall'art. 16 per quelli dei sottufficiali. La qualifica finale espressa nello specchio valutativo ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'interessato che deve firmare, per presa conoscenza, il documento che lo riguarda.". "Art. 20. - Il periodo minimo per la compilazione dello specchio valutativo e' di 150 giorni. Per i periodi inferiori a quello sopradetto e comunque non inferiori a giorni 40 e' compilato il rapporto informativo. In tempo di guerra il rapporto informativo e' compilato anche per i periodi di tempo inferiori a 40 giorni. I documenti caratteristici per i militari di truppa debbono essere compilati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze: a) cambio di compilatore o cambio di destinazione; b) avanzamento; c) nomina a sottufficiale; d) fine servizio; e) termine della ferma o della rafferma per coloro che chiedono la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo; f) sospensione precauzionale dal servizio del giudicando; g) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato; h) collocamento in congedo. Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 18 del presente regolamento".
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