Gazzetta n. 119 del 22 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 maggio 2008 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Gral», in comune di Graglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 10 gennaio 2007 con la quale la societa' Lauretana S.p.a. con sede in Graglia (Biella), frazione Campiglie n. 56, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Gral», che sgorga dalla sorgente Fontanafredda nell'ambito della concessione mineraria Fontanafredda sita nel comune di Graglia (Biella), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 1° giugno 2007 e del 18 dicembre 2007; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003; Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanita' espressi nelle sedute del 23 ottobre 2007 e del 9 aprile 2008; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Gral», che sgorga dalla sorgente Fontanafredda nell'ambito della concessione mineraria Fontanafredda sita nel comune di Graglia (Biella). 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Indicata per le diete povere di sodio; puo' avere effetti diuretici; l'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Copia del presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 7 maggio 2008 Il direttore generale reggente: Greco |
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