Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2008 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi». (Rep. atti n. 114/Csr).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli articoli 7, paragrafo 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorita' competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati elettronica;
Considerata la necessita', alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le modalita' procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalita' dei controlli ufficiali sul trasporto animale;
Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;
Vista la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'accordo in questa Conferenza, un documento elaborato dal suddetto gruppo di lavoro concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi», allegato 1, parte integrante del presente atto;
Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento della Commissione salute delle regioni ha comunicato il parere tecnico favorevole;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto.
Roma, 20 marzo 2008 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia
 
----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 56 <----
 
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