Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2008
Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di Euro 10.000,00, nonche' delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unita' di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'art. 3, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, il quale prevede che i trasferimenti al seguito da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), qualora superano l'importo di lire venti milioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, che eleva il limite di importo indicato nel citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990 ad euro 12.500;
Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunita' o ne esce e trasporta denaro contante e strumenti negoziabili al portatore per importi pari o superiori ad Euro 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorita' competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunita' o ne esce;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007, il quale determina in Euro 10.000 il limite di importo precedentemente fissato in Euro 12.500 dal decreto ministeriale 17 ottobre 2002, al fine di uniformare la soglia di esenzione relativa ai controlli sui trasferimenti intra-comunitari del danaro contante e titoli assimilati a quella stabilita per i trasferimenti extra-comunitari dal citato regolamento (CE) n. 1889/2005;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 125 del 1997, il quale prevede che la dichiarazione di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e' effettuata in base al modello allegato al medesimo decreto legislativo e altresi' prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, puo' modificare, con proprio decreto, il suddetto modello di dichiarazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 62, in base ai quali le competenze ed i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati trasferiti alla Banca d'Italia ed e' stata istituita presso la Banca d'Italia l'Unita' di informazione finanziaria (UIF);
Ravvisata l'opportunita' di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad Euro 10.000, sia per trasferimenti intra-comunitari sia per i trasferimenti extra-comunitari, e di adottare altresi' le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unita' di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia;
Sentiti il Comando generale della Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, la Banca d'Italia e l'Unita' di informazione finanziaria;
Decreta:
Art. 1.

1. E' approvato il modello, allegato 1, di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titoli e valori mobiliari al seguito di importo pari o superiori ad Euro 10.000, da rendere ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 n. 1889/2005 e del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono approvate le specifiche tecniche, allegato 2, per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unita' di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente.
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro
del commercio internazionale
Bonino

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 334
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 41 a pag. 51 <----

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'intervento de quo si impone in seguito all'entrata in vigore del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha disciplinato i trasferimenti extra-comunitari a decorrere dal 15 giugno 2007 ed in seguito alla emanazione del decreto interministeriale 15 giugno 2007, che ha disciplinato i trasferimenti intra-comunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145.
Il regolamento CE n. 1889/2005 prevede per i movimenti extra-comunitari di denaro contante la soglia di 10.000 euro, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, mentre non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunita'.
Per i movimenti intra-comunitari di contante si e', quindi, ravvisata l'opportunita' con il decreto ministeriale 15 giugno 2007 di allineare la soglia di esonero al limite di 10.000 euro, nella vigenza dell'attuale disciplina normativa sanzionatoria (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).
Attualmente, quindi, sussiste per tutti i soggetti l'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, senza distinzioni tra trasferimenti extra-comunitari e intra-comunitari di denaro contante, titoli e valori mobiliari, in piena armonia fra disciplina nazionale e normativa comunitaria.
Va rilevato, pero', che la normativa comunitaria (articolo 3, comma 2, lettere c), e), f) e g) del regolamento CE sopra citato) richiede l'indicazione in dichiarazione di informazioni quali il destinatario del denaro contante, l'origine e la sua destinazione, l'itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato, che non trovano collocazione nel modulo di dichiarazione attualmente utilizzato.
Si ravvisa, quindi, l'opportunita' di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000, relativo ai trasferimenti sia intra-comunitari che extra-comunitari, completo delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria, nonche' le relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.
 
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