IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota-fax prot. n. 2909/U/2.1.8. in data 8 febbraio 2008 del presidente della Corte di appello di Catania, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare regolarmente il 31 gennaio 2008 ed il 2 febbraio 2008 per mancanza del personale amministrativo; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo il 31 gennaio 2008 ed il 2 febbraio 2008, per mancanza del personale amministrativo, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 15 aprile 2008 Il Ministro: Scotti |