Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 aprile 2008
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini Doc e Igt della Provincia della Spezia», intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione della denominazioni di origine controllata dei vini sopra citata;
Visto il parere della regione Liguria e della regione Toscana sulla sopra citata domanda;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni»;
Decreta:
Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni», previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto, per tutte le tipologie regolamentate, da 5,0 g/l a 4,5 g/l .
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 21 aprile 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone