Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 27 marzo 2008, n. 87 |
Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di perseguire maggiore efficacia al sostegno dell'innovazione industriale, prevede l'istituzione del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo; Visto l'articolo 1, comma 842, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona, siano finanziati progetti di innovazione industriale adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico; Visto l'articolo 1, comma 845, della gia' citata legge n. 296 del 2006 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Considerato che i predetti regimi di aiuto devono essere utilizzati prioritariamente per l'attuazione dei citati progetti e degli altri interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico volti ad innalzare il livello tecnologico del sistema industriale italiano; Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006; Ritenuto altresi' necessario che detto regime di aiuto sia caratterizzato da una adeguata flessibilita', tale da rispondere alle specifiche esigenze derivanti dall'attuazione dei predetti progetti ed interventi; Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 358/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008; Ritenuto di non poter aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda il numero di anni relativi alla definizione di «nuova impresa innovatrice» contenuta all'articolo 2, comma 4, lettera l), in quanto l'indicazione riportata nel testo in lingua italiana della citata disciplina comunitaria 2006/C323/01 e' errata ed e' pertanto necessario disporre in conformita' al testo ufficiale in lingua inglese, che indica 6 anni, pubblicato nell'Official Journal of the European Union C323/16 del 30 dicembre 2006, nonche' alla richiamata autorizzazione della Commissione europea C (2007) 6461, che riporta il medesimo dato; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari
1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto: a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attivita', con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti, sono inoltre escluse le imprese in difficolta' di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' 2004/C244 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004; b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati; c) le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, cosi' come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006. 2. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Nota al titolo: - Il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.». Note alle premesse: - Il testo dei commi 842 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono i seguenti: «841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e turistiche.». - Per il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo. - Il testo della comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' 2004/C244 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004. - Il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006. - Il testo dell'Allegato I al Regolamento (CE) 12 gennaio 2001, n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001.
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| Art. 2. Progetti e attivita' ammissibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse a fronte di: a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; b) studi di fattibilita' tecnica preliminari ad attivita' di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; c) spese relative ai diritti di proprieta' industriale delle PMI; d) progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi; e) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI; f) messa a disposizione di personale altamente qualificato; g) creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione. 2. Sono inoltre previste agevolazioni per le nuove imprese innovatrici, cosi' come definite al comma 4, lettera l), secondo i limiti previsti dalla citata disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 3. I progetti e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti ovvero la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese. I soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto per programmi comprendenti una o piu' delle tipologie previste al comma 1, purche' articolati in interventi organici e funzionali. 4. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) «sviluppo sperimentale»: 1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; 2) rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili; 3) sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali; 4) lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; d) «innovazione del processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software); non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; e) «innovazione organizzativa»: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; f) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale; g) «messa a disposizione» di personale: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro; h) «poli di innovazione»: raggruppamenti di imprese indipendenti («start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonche' organismi di ricerca), attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attivita' innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonche' contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo; i) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti; l) «nuova impresa innovatrice»: piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto e per la quale si possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile sviluppera' prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella UE, e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure le cui spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «startup» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno. 5. Con riferimento ai progetti di «innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi» di cui al comma 1, lettera d), sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nell'ottica di modificare l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati; c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una regola procedurale, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare; d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novita' o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunita'. La novita' puo' essere dimostrata, anche sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore; e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potra' essere dimostrato in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, di probabilita' di insuccesso. 6. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ferma restando la possibilita' che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilita' antecedenti, purche' tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni. |
| Art. 3. Aree ammissibili
1. I progetti e le attivita' di cui all'articolo 2 possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale, senza divieti o limitazioni. |
| Art. 4. Spese e costi ammissibili
1. I costi ammissibili per le attivita' di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono i seguenti, nella misura congrua e pertinente: a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purche' impiegati per la realizzazione del progetto); b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c) i costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto; per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonche' i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; e) spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto; f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca. 2. I costi ammissibili relativi agli studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sono quelli relativi all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato. 3. I costi ammissibili in relazione alle spese per diritti di proprieta' industriale delle PMI sono i seguenti: a) tutti i costi anteriori alla prima concessione del diritto ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonche' i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altri ordinamenti. 4. I costi ammissibili riguardanti i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, sono gli stessi di quelli previsti per le attivita' di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 2, comma 5. Tuttavia, nel caso di innovazione dell'organizzazione, i costi ammissibili relativamente agli strumenti e alle attrezzature sono esclusivamente quelli riferiti agli strumenti e alle attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 5. I costi ammissibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono i seguenti: a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprieta' intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme; b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualita', test e certificazione. 6. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi indicati al comma 5, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni: a) il beneficiario e' una PMI; b) l'importo delle agevolazione non puo' essere superiore a quello massimo concedibile di cui al successivo articolo 5, comma 8; c) il prestatore dei servizi e' in possesso di una certificazione nazionale o europea; diversamente l'aiuto non puo' coprire piu' del 75% dei costi ammissibili; d) i servizi devono essere acquisiti al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi e' un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole). 7. I costi ammissibili relativi la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli sostenutiesclusivamente da PMI per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, nonche' per l'indennita' di mobilita' per il personale medesimo messo a disposizione. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensi' essere assegnato a funzioni nuove create nell'impresa beneficiaria e deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all'impresa. 8. I costi ammissibili relativi ai poli di innovazione, sono quelli sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti connessi a: a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca; b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e centri prove; c) infrastrutture di rete a banda larga. 9. Sono inoltre ammissibili i costi di funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi ai costi di personale e le spese amministrative inerenti le seguenti attivita': a) marketing per attrarre nuove imprese nel polo; b) gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto; c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo. 10. I costi ammissibili relativi alle nuove imprese innovatrici, sono determinati con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8. |
| Art. 5. Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle intensita' e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme: a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile; b) contributi in conto interessi; c) anticipi rimborsabili. 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo e' restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso e' prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonche' la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso. 3. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese e costi ammissibili. Le intensita' di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL); l'ESL esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili. Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: «http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference rates.html». 4. L'intensita' di aiuto per le attivita' di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non puo' superare: a) il 100% per la ricerca fondamentale; b) il 50% per la ricerca industriale; c) il 25% per lo sviluppo sperimentale. 5. L'intensita' di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti l'aiuto e' concesso in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensita' di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie. 6. Le intensita' di cui al comma 4 possono essere maggiorate come segue: a) quando le agevolazioni sono destinate a PMI, l'intensita' puo' essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) fino a concorrenza di un'intensita' massima dell'80%, puo' essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali: 1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando: 1.1. nessuna impresa sostiene da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; 1.2. il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attivita' di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi; 2) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; in tal caso, le intensita' massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all'organismo di ricerca; 3) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source. 7. Nei casi previsti al comma 6, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non e' considerato una collaborazione effettiva. 8. L'intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, calcolata sulla base dei costi degli studi, non puo' superare le seguenti percentuali, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) in base ai costi ammissibili: a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale; b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale. 9. Le intensita' di aiuto per le spese relative ai diritti di proprieta' industriale delle PMI di cui all'articolo 4, comma 3, sono le stesse previste in relazione alle attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all'origine di tali diritti di proprieta' industriale. 10. Per le nuove imprese innovatrici, fermo rimanendo che l'importo delle agevolazioni concedibili non puo' essere superiore a 1 milione di euro per ciasun soggetto beneficiario, l'intensita' massima dell'aiuto concedibile in rapporto ai costi ammissibili e' fissata con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8. Tale importo massimo puo' essere aumentato fino a 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE, e fino a 1,25 milioni di euro nelle aree che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE. Il beneficiario puo' fruire delle agevolazioni una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale tipologia di aiuto puo' essere cumulata con altri aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, anche esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004 e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio. Il beneficiario puo' fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici. 11. Le intensita' massime di aiuto per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se collaborano con le PMI nelle attivita' agevolate e le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. 12. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non puo' superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilita' per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo «de minimis» per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. 13. L'intensita' massima di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato e' pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unita' di personale. 14. L'intensita' massima dell'aiuto per gli investimenti dei poli di innovazione e' pari al 15% ESL. Nelle regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, tale intensita' massima e' pari al: a) 30% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia fino al 31 dicembre 2013; b) 30% per la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 20l1, l'intensita' massima potra' essere del 30% o del 20% a seconda degli esiti del riesame della posizione della regione effettuato dalla Commissione europea in base alla media triennale dei dati sul PIL. 15. Se l'aiuto e' concesso a una PMI, l'intensita' massima potra' essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a una media impresa. 16 Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto e' decrescente. L'intensita' puo' ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata e' limitata a cinque anni e l'intensita' non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere eventualmente concessi per un periodo piu' lungo non superiore a 10 anni; in tali casi nelle nonne attuative di cui all'articolo 8 saranno previste le eventuali condizioni specifiche che dovranno essere rispettate dai beneficiari.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 2423, 2423-bis e 2423-ter del codice civile e' il seguente: «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.». «Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita', nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.». «Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni dileggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.». - Il testo del Regolamento (CE) 25 febbraio 2004, n. 364, recante «Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2004, n. L 63. - Il testo del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379.
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| Art. 6. Cumulo
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. Resta fermo quanto stabilito all'articolo 5, comma 12 con riferimento alla possibilita' di ottenere aiuti per altre spese ammissibili.
Nota all'art. 6: - Per il testo del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998, si veda la nota all'art. 5.
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| Art. 7. Notifica individuale
1. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), per i seguenti progetti: a) progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilita' per i quali l'importo dell'aiuto supera: 1) se il progetto e' prevalentemente di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilita'; 2) se il progetto e' prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilita'; 3) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilita'; b) progetti di innovazione del processo o dell'organizzazione in attivita' di servizi, per i quali l'importo dell'aiuto supera 5 milioni di euro per progetto, per impresa; c) aiuti ai poli d'innovazione superiori ai 5 milioni di euro per polo.
Nota all'art. 7: - Per il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 si veda la nota alle premesse.
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| Art. 8. Procedure di attuazione
1. Con appositi decreti il Ministro dello sviluppo economico definisce, per l'attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli altri interventi di propria competenza, i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative, con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonche' l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o piu' fasi della procedura attuativa. 2. Nei medesimi decreti possono inoltre essere previste, indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento: a) alle tipologie di progetti ed attivita' ammissibili di cui all'articolo 2; b) ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attivita'; c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all'articolo 5, nonche' alle relative modalita' di erogazione.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», si veda la nota alle premesse. - Il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99 e' il seguente: Art. 4 (Procedura automatica). - 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente. 2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione. 3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse disponibili. 5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego all'intervento. 6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.». - Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.». Art. 6 (Procedura negoziale). - 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni ditali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localiz-zazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a carico del procedimento. 2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati. 3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificita' previste nell'apposito bando. 4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando. 5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.».
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| Art. 9. Attuazione da parte di altre amministrazioni
1. Le Amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonche' l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal presente regolamento. I criteri e le modalita' per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 10. Revoche
1. La revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse e' disposta, anche a seguito di ispezioni e controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle Amministrazioni di cui all'articolo 9, in caso di: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita'; b) mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 6; c) mancata realizzazione del progetto; d) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 8. |
| Art. 11. Relazioni annuali e monitoraggio
1. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente regime di aiuti comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto. 2. Il Ministero, inoltre, fornisce alla Commissione ogni qualvolta siano concesse agevolazioni in base al presente regime di aiuti per progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale ed il cui importo superi 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. |
| Art. 12. Divieti
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 27 marzo 2008
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 398 |
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