Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 aprile 2008 |
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'oro da Euro 50 della serie «Europa delle Arti», dedicate al Portogallo, millesimo 2008. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2007 relativa all'approvazione del volume del conio delle monete metalliche per il 2008 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2008, n. 8424, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da Euro 50, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate al Portogallo, millesimo 2008; Visto il verbale della Commissione Prezzi n. 62, del 21 aprile 2008, concernente i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la produzione e cessione delle monete numismatiche millesimo 2008 ed i relativi prezzi di vendita; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete; Decreta:
Art. 1. Le monete d'oro da 50 euro, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate al Portogallo, millesimo 2008, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 settembre 2008. |
| Art. 2. Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 100.000,00 pari a 2.000 pezzi. |
| Art. 3. Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2009, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte: direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di Euro 2.000,00; mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma; tramite collegamento internet con il sito www. ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line. Il pagamento delle monete ordinate puo' essere effettuato: mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22; a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni Numismatiche. Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unita'. I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti: da 1 a 100 unita' Euro 545,00; da 101 a 500 unita' Euro 534,10. Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici. Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto. La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sara' effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. |
| Art. 4. La Cassa Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2008 Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
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