IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Napoli in data 21 gennaio 2008 protocollo n. 618/07GAB da cui risulta che nei giorni 11 e 12 dicembre 2007 l'ufficio del Giudice di pace di San Giorgio del Sannio non e' stato in grado di funzionare regolarmente per assenza di personale di cancelleria; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento del Giudice di pace di San Giorgio del Sannio nei giorni 11 e 12 dicembre 2007, per assenza di personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 7 marzo 2008 Il Ministro: Scotti |