Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 aprile 2008, n. 86 |
Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare: - l'articolo 122, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 123, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle acque equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi registrati in Stati esteri prevede che l'obbligo di assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo prevede che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e' assolto, tra l'altro, mediante contratto di assicurazione «frontiera»; - l'art. 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di assicurazione della responsabilita' civile per danni derivanti dalla circolazione; - l'articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Ufficio centrale italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione «frontiera» come disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta' le modalita' di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo o natante; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e' stato sostituito l'articolo 128 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125, comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma 7, 126, comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008; A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Nota al titolo: - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente:
«Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI Capo I
Obbligo di assicurazione
«Art. 122 (Veicoli a motore). - 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'art. 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334. 4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente». - Si riporta il testo degli articoli 123, 125, 126 e 171 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 123 (Natanti). - 1. Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresi' soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L'obbligo assicurativo e' esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unita' da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore». «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) e' assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano. 4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive». «Art. 126 (Ufficio centrale italiano). - 1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attivita' produttive, che ne approva lo statuto con decreto. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'art. 125, svolge le seguenti attivita': a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'art. 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'art. 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'art. 144. 3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'art. 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. 4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo». «Art. 171 (Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante). - 1. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'art. 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio. 2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive». - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n 198, recante «Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n 198 che sostituisce l'art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente: «4. L'art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' cosi' sostituito: 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. 2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012. 3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. 5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.».
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| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; d) «natante»: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; e) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; f) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; g) «Ufficio centrale italiano»: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; h) «unita' da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto; i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, comma 3, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente: «3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente: 1) infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate; 2) malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; 3) corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4) corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5) corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6) corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7) merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8) incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9) altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10) responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore); 11) responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore); 12) responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore); 13) responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14) credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 15) cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16) perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17) tutela legale: tutela legale; 18) assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta». - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
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| Art. 3. Veicoli a motore
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 122, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, si veda la nota alle premesse;».
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| Art. 4. Natanti
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 123 del Codice tutte le unita' da diporto, i natanti ed i motori amovibili, cosi' come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate; b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorche' di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico. 3. Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti: a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni; b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all'estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di registrazione. 4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di cui al comma 2, e' preso in considerazione il dislocamento considerando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 123,commi 1, 2 e 3 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda le note alle premesse.
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| Art. 5. Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione e' rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 125, comma 7 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda le note alle premesse.
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| Art. 6. Assicurazione «frontiera»
1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente: «Art. 130 (Imprese autorizzate). - 1. L'assicurazione puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'art. 151. 3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di liberta' di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione».
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| Art. 7. Inapplicabilita' della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati all'articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell'allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall'articolo 5.
Nota agli articoli 7 e 8:
- Per il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 8. Natanti registrati in Stati esteri
1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti; b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti; c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti; d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante; e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimita' a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.
Nota agli articoli 7 e 8:
- Per il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 9. Certificato di assicurazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa
1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), l'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante rilascia all'assicurato un certificato di assicurazione attestante la valida ed efficace assicurazione di responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dalla navigazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana. 2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana: a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data dell'approvazione da parte dell'ISVAP; b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato; c) il numero di polizza; d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il marchio e il numero del motore; e) il massimale di garanzia coperto dal contratto; f) la denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti: 1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante, come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana; 2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative al risarcimento dei danni predetti; g) il periodo di validita' del certificato; h) la ragione sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappresentante legale. |
| Art. 10. Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante
1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta' dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi. 2. L'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo. 3. La garanzia e' valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio del premio. 4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 del Codice. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 399
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente: «Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti). - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni».
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| Allegato 1
(Art. 7, comma 2) Andorra: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Austria: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Belgio: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Bulgaria: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Cipro: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali. Danimarca (e Isole Faroer): a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Estonia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Finlandia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Francia (e Principato di Monaco): a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Germania: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Grecia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli che appartengono alle organizzazioni inter-governative (targhe verdi portanti le lettere «CD» e «&greco;DS»seguite dal numero di immatricolazione). c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettera «EA» seguite dal numero di immatricolazione). d) I veicoli appartenenti alle forze armate greche (Targhe portanti le lettere «E\Sigma»). e) I veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (Targhe portanti le lettere «AGF»). f) I veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere «&greco;DOK» seguite da quattro cifre del numero di immatricolazione). Irlanda: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Islanda: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Lettonia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Liechtenstein: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Lituania: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Lussemburgo: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Malta: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Norvegia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Paesi Bassi. I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi: a) I veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti in Germania. b) I veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi. c) I veicoli appartenenti a persone occupate presso il Quartiere generale delle Forze alleate in Europa. d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO. Polonia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Portogallo: a) Le macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di immatricolazione. b) I veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo e' membro (Targhe bianche - cifre rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»). c) I veicoli appartenenti allo stato portoghese (Targhe nere - cifre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», in base all'amministrazione di appartenenza). Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (e Isole della Manica, Gibilterra, Isola di Man): a) I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952. Repubblica ceca: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Repubblica slovacca: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Slovenia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Romania: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Svezia: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Svizzera: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Ungheria: a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. |
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