Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 febbraio 2008 |
Norme per promuovere l'attivita' di formazione superiore internazionale e di ricerca degli istituti universitari di diretta emanazione di universita' estere, ammessi per l'anno 2007 alla fruizione del contributo di cui all'articolo 31, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» e, in particolare, il comma 3-ter dell'art. 31, ai sensi del quale e' riconosciuto agli istituti universitari, diretta emanazione di universita' estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, un contributo fruibile anche come credito d'imposta; Visto l'ultimo periodo del comma 3-ter dell'art. 31 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del contributo; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'art. 61, recante la disciplina degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1. Presentazione delle istanze
1. Gli istituti universitari, diretta emanazione di universita' estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, destinatari del contributo, per l'anno 2007, di cui all'art. 31, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, presentano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e fino al 28 febbraio 2008 o, comunque, entro il trentesimo giorno successivo alla predetta data di pubblicazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo medesimo. Con la medesima istanza sono indicate le modalita' con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 3. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, provvede a pubblicare sul proprio sito Internet l'avviso della data di pubblicazione del presente decreto e del conseguente termine finale di presentazione dell'istanza. 2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto per la realizzazione di iniziative di formazione internazionale per gli studenti di nazionalita' italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti esteri di alta formazione. |
| Art. 2. Assegnazione del contributo
1. Il contributo e' riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato all'istanza di cui al comma 2 dell'art. 1, automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso art. 1. 2. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'art. 1, assegna il contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili. Lo stesso Ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti interessati, anche in caso di non accoglimento, l'esito dell'istruttoria delle istanze stesse. |
| Art. 3. Modalita' per la fruizione del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1, puo' essere fruito mediante erogazione in denaro oppure nella forma del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di comunicazione di riconoscimento del beneficio ai sensi del successivo comma 2. 2. Per le richieste di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, puo' esserne richiesto l'utilizzo nella forma del credito d'imposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse. 3. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile ne' ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', ne' ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle entrate, anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta. 5. Il credito d'imposta assegnato e quello utilizzato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito. 6. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'art. 1. |
| Art. 4. Controlli e revoca del contributo
1. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca, i progetti di cui al comma 2 dell'art. 1, per l'espletamento dei successivi controlli di merito, diretti a verificare il perseguimento degli obiettivi di realizzazione di iniziative di formazione internazionale a studenti di nazionalita' italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti esteri di alta formazione, la congruita' degli importi del contributo assegnati a ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonche' l'effettiva realizzazione degli stessi. 2. Al termine delle attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti dei quali procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Al recupero delle somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma 2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme oggetto di restituzione, nonche' degli interessi e delle sanzioni, di cui ai commi 2 e 4 del predetto art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2008 Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Visco
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Mussi
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 51 |
|
|
|