Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 aprile 2008
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Provincia autonoma di Trento circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;
Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga
Decreta:

Art. 1.
1. Per il parametro arsenico la Provincia autonoma di Trento puo' stabilire fino al 31 dicembre 2008 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l per i comuni (o parte di essi) per i quali e' stata fatta esplicita richiesta.
2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dallanormativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
3. La Provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.
 
Art. 2.
1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' provinciale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore, frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. La Provincia autonoma di Trento entro il 30 settembre 2008 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.
 
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2008
Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
 
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