Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2008
Riconoscimento, al sig. Scalbert Arnaud, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza del sig. SCALBERT Arnaud, nato a Lione il 29.04.1973, cittadino francese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 115/92, modificato dal d.lgs n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale francese di "Ingenieur" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" in Italia;
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il "Diplome Dingenieur des Travaux Publics", conseguito presso l'"Ecole speciale des travaux publics du batiment et de l'industrie" in data 01.10.1998;
CONSIDERATO che e' in possesso di una formazione regolamentata come attestato dall'Autorita' competente francese in data 19.02.08;
CONSIDERATO il conforme parere della conferenza di servizi del 14.03.08;
CONSIDERATO il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Ingegneri nella seduta sopra indicata;
RITENUTO pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003 n. 277;
CONSIDERATO che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez A, settore civile-ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (scritto e orale) su 1) architettura tecnica e (solo orale) su 2) deontologia e ordinamento professionale; oppure, a scelta del richiedente in un tirocinio di sei mesi;

DECRETA

Art. 1 - Al sig. SCALBERT Arnaud, nato a Lione il 29.04.1973, cittadino francese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sez. A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile-ambientale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3 - La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia (scritta e orale) su: 1) architettura tecnica; 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di sei mesi;

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;
e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 8 aprile 2008.
p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO
 
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