Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 aprile 2008 |
Riconoscimento, alla signora Sinicka Olga, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo; VISTA l'istanza della signora SINICKA Olga, nata a Riga (Lettonia) il 25.1.1968, cittadina lettone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale lettone di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "biologo" - Sezione A dell'albo; PRESO ATTO che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di "Biologa-Microbiologa" conseguito nel 1990 presso l'Universita' di Lettonia; CONSIDERATO che ha documentato il possesso di esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, e che detta esperienza e' stata maturata in Lettonia; VISTE le determinazioni della conferenza di servizi dell'11 gennaio 2008; SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria; RITENUTO che la richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" - sezione A dell'albo, e che pertanto e' necessario applicare misure compensative; VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;
DECRETA
Art. 1 - Alla signora SINICKA Olga, nata a Riga (Lettonia) il 25.1.1968, cittadina lettone, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "biologi" sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia: 1) ordinamento e deontologia professionale.
ALLEGATO A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 3. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 8 aprile 2008 p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO |
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