Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2008
Riconoscimento, alla signora Platzer Christa, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della signora PLATZER Christa nata a Silandro il 06.02.1982, cittadina italiana, diretta a ottenere , ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo austriaco di "Biologo", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";
CONSIDERATO che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di "Magistra der Biologie", conseguito presso la "Leopold-Franzens-Universitet Innsbruck" in data 03.03.2005 e del titolo di "Magister der Biologie-Masterstudium Molekularbiologie", conseguito presso l'"Uniwersitat Innsbruck"come attestato in data 26.09.2007;
CONSIDERATO che in Austria il titolo di cui e' in possesso l'istante e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14.03.2008;
PRESO ATTO del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa sulla seguente materia orale: 1) ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di tre mesi;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92;

DECRETA

Art. 1 - Alla signora PLATZER Christa nata a Silandro il 06.02.1982, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" sezione A e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3 - La prova attitudinale, vertera' sulla seguenti materia: 1) ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di tre mesi;

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2.
d) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei Biologi sez. A.
Roma, 22 aprile 2008.
p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO
 
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