Gazzetta n. 114 del 16 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 28 aprile 2008 |
Modalita' di riparto ed erogazione del contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che «Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»; Visto che il citato comma 11 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' di riparto ed erogazione del contributo; Considerato che dall'attuazione della direttiva discende un maggior impegno per il personale delle amministrazioni comunali addetto agli adempimenti dalla stessa previsti; Decreta:
Art. 1. Finalita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di riparto ed erogazione del contributo di 10 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. |
| Art. 2. Modalita' per la ripartizione
1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto verra' ripartito come segue per ciascuno degli anni, 2008 e 2009: a) una quota del 40% del contributo sara' erogata a tutti i comuni in relazione al fabbisogno formativo, rapportando l'importo alle unita' di personale effettivamente impiegato per l'attuazione della direttiva di cui in premessa; b) la restante quota sara' erogata ripartendola tra i comuni interessati in relazione al numero di cittadini dell'Unione europea per i quali e' stata fatta richiesta di iscrizione anagrafica di cui al decreto legislativo n. 30/2007 ed al numero di richieste di attestazioni di soggiorno permanente, riferite al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009. |
| Art. 3. Modalita' di accesso e di assegnazione del fondo
1. Al fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni dovranno inoltrare i dati di cui all'art. 2 entro il 31 maggio 2008 con riferimento al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e entro il 31 maggio 2009 con riferimento al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009. 2. La corresponsione del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno, entro il mese di ottobre rispettivamente degli anni 2008 e 2009. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2008 Il Ministro: Amato |
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