Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007
Approvazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della citata legge n. 183 del 1989, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della medesima legge n. 183 del 1989, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 170, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino, fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989;
Considerato che tali procedure consistono:
1) nell'adozione del progetto di Piano di bacino da parte del Comitato istituzionale, di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisione dei tempi, luoghi e modalita', ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione;
2) nel deposito del progetto di Piano e della relativa documentazione almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate ove sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell'avvenuta adozione;
3) nella predisposizione, presso ogni sede di consultazione, di un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti;
4) nell'inoltro alle regioni territorialmente interessate delle osservazioni sul progetto di Piano entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al punto 3;
5) nella formulazione da parte delle regioni entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine di un parere sul progetto di Piano;
6) nell'adozione da parte del Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri suddetti, del piano di bacino;
7) nell'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;
Considerato che con la delibera n. 9 del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino, ha adottato il «Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave» e che l'avviso di adozione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1998, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 1998 e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 67 del 24 luglio 1998, con le precisazioni previste dal succitato articolo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1989, le componenti del Piano di cui trattasi sono fondamentalmente di interesse della regione del Veneto, ricadendo il bacino del Piave solo assai marginalmente all'interno delle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;
Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 59, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 113 del 26 dicembre 2000, con la quale la regione del Veneto si e' espressa circa le osservazioni pervenute ed ha formulato il parere previsto dall'art. 18, comma 9, della legge n. 183/1989 sul progetto di Piano proponendo in particolare:
1) di modificare l'algoritmo di definizione della portata di minimo deflusso di rispetto di cui all'art. 5 delle norme di attuazione del Piano;
2) di integrare l'art. 5 delle Norme di attuazione mediante ulteriori prescrizioni per la valutazione del minimo deflusso di rispetto per le piccole sorgenti;
3) di assegnare, nel contesto dell'art. 6 delle Norme di attuazione una diversa articolazione alla durata temporale delle nuove concessioni ovvero delle concessioni in rinnovo, in funzione degli usi;
4) di integrare l'art. 9 delle Norme di attuazione mediante apposite misure finalizzate alla salvaguardia delle acque di falda;
5) di subordinare la possibilita' di effettuare riduzioni delle competenze irrigue assentite alle risultanze di un apposito studio sulle idroesigenze;
Visto l'art. 6 della delibera n. 3 del 5 febbraio 2001, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989, ha adottato il «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave», recependo sostanzialmente le osservazioni e le prescrizioni avanzate dalla regione del Veneto;
Visto l'art. 4 del succitato provvedimento con il quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha fissato in via transitoria e per la durata di un anno i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare eventuali diversi criteri applicativi;
Vista la delibera n. 3 del 1° agosto 2002 con la quale il Comitato istituzionale ha rinnovato per un ulteriore anno il periodo di applicazione dei criteri;
Vista la delibera n. 3 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale ha fissato in via definitiva i criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto prevista nel Piano stralcio per la gestione della risorsa idrica del bacino del Piave;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2004 concernente le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152;
Vista la delibera n. 6 del 19 giugno 2007 con la quale il Comitato istituzionale ha preso atto delle attivita' di coordinamento e di aggiornamento del documento di Piano per il recepimento delle pregresse determinazioni del Comitato istituzionale, nonche' ha stabilito un termine temporale entro il quale il Piano in questione andra' aggiornato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:

Art. 1.
E' approvato il «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001. Il Piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:
a) relazione, comprendente:
1) premesse;
2) fase conoscitiva;
3) fase propositiva;
4) fase programmatica;
5) atti tecnico-amministrativi;
6) norme di attuazione;
7) bibliografia;
8) tabelle e figure, comprensive delle tavole n. 2 (carta della precipitazione media annua), n. 3 (carta delle temperature massime del mese di luglio), e n. 4 (carta delle temperature minime di gennaio);
b) elaborati cartografici, comprendenti:
1) tav. 1 - immagine generale del bacino del Piave;
2) tav. 5 - carta della rete idrografica;
3) tav. 6 - carta delle sorgenti;
4) tav. 7 - la rete di monitoraggio;
5) tav. 7-bis - carta delle stazioni di misura di qualita' delle acque superficiali;
6) tav. 8 - carta degli ambiti territoriali di particolare pregio ambientale e naturalistico;
7) tav. 8-bis - carta delle aree a tutela ambientale (rete natura 2000);
8) tav. 9 - carta della qualita' delle acque superficiali;
9) tav. 10 - carta delle utilizzazioni idroelettriche;
10) tav. 11 - carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti;
11) tav. 12 - carta della proposta dei nuovi assetti;
12) tav. 13 - carta delle tratte e delle aree omogenee.
 
Art. 2.
Il presente decreto e gli allegati al Piano sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo - e presso la sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione.
Gli elaborati di tale Piano sono altresi' disponibili nel sito web dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione al seguente indirizzo: www.adbve.it
L'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 292
 
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