IL DIRETTORE GENERALE per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono dispone gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 16 gennaio 2004, con il quale l'istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da viale delle Milizie, 1 a via Valadier, 44; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 maggio 2007; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008, trasmessa con nota protocollo n. 55 del 14 febbraio 2008; Decreta:
Art. 1. L'Istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» abilitato con decreto in data 16 gennaio 2004 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la suddetta sede da viale delle Milizie, 1 a via Valadier, 44. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2008 Il direttore generale: Masia |