Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 aprile 2008
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;
Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:

Art. 1.
1. La regione Lazio puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri esplicitamente richiesti per ognuno di essi e per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio, selenio e trialometani entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 mg/l, di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l), di 20 µg/l, 80 µg/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l).
2. La regione Lazio puo' estendere la deroga ai territori dei comuni di Lanuvio, Lariano, Castel Gandolfo, Trevignano Romano e Tolfa per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 e di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l).
3. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2008.
4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della regione Lazio al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, di una circostanziata relazione sulla situazione dei risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.
7. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:
siano state informate le Autorita' competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoro profilassi;
sia avvisata la popolazione generale sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;
sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non e' consigliato ai soggetti di eta' inferiore ai 14 anni.
 
Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a. i motivi di deroga;
b. i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c. l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e. una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f. la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2008
Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
 
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