Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2008 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 21 aprile 2008
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento gli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rilevato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare di Udine per il giorno 8 aprile 2008 e' da attribuirsi all'interruzione causata da un blocco al sistema informatico;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;
Visto il parere favorevole del Garante del contribuente preventivamente espresso con nota datata 15 aprile 2008, protocollo n. 168;
Decreta:

E' accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare di Udine per il giorno 8 aprile 2008.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trieste, 21 aprile 2008
Il direttore regionale: Torrone
 
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