Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 aprile 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Peer Evelyn Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Peer Evelyn Maria, nata il 18 maggio 1980 a Silandro (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psicologo» conseguito in Austria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia, sezione A dell'albo; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Magistra rerum naturalium» nel gennaio 2005 presso l'Universita' di Vienna (Austria); Considerato che il titolo accademico austriaco conseguito dalla richiedente e' equipollente ad una laurea italiana in psicologia, in base allo scambio di note tra Italia e Austria; Considerato inoltre che la sig.ra Peer ha documentato di essere inserita nella «Liste der klinischen Psychologen» presso il Ministero federale per la salute, la famiglia e la gioventu' austriaco da aprile 2007; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 febraio 2008; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si e' espresso conformemente nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non e' necessario applicare misure compensative; Decreta:
Alla sig.ra Peer Evelyn Maria, nata il 18 maggio 1980 a Silandro (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 29 aprile 2008 Il direttore generale: D'Alessandro |
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