Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 aprile 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Peer Evelyn Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Peer Evelyn Maria, nata il 18 maggio 1980 a Silandro (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psicologo» conseguito in Austria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia, sezione A dell'albo;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Magistra rerum naturalium» nel gennaio 2005 presso l'Universita' di Vienna (Austria);
Considerato che il titolo accademico austriaco conseguito dalla richiedente e' equipollente ad una laurea italiana in psicologia, in base allo scambio di note tra Italia e Austria;
Considerato inoltre che la sig.ra Peer ha documentato di essere inserita nella «Liste der klinischen Psychologen» presso il Ministero federale per la salute, la famiglia e la gioventu' austriaco da aprile 2007;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 febraio 2008;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si e' espresso conformemente nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non e' necessario applicare misure compensative;
Decreta:

Alla sig.ra Peer Evelyn Maria, nata il 18 maggio 1980 a Silandro (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 29 aprile 2008
Il direttore generale: D'Alessandro
 
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