IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni; Visto il decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni; Considerato che l'art. 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008, stabilisce che le parcelle agricole dichiarate ai fini del regime di pagamento unico devono essere a disposizione dell'agricoltore ad una data prestabilita; Considerato che occorre fissare la data in cui gli agricoltori devono avere a disposizione le superfici dichiarate ai fini del regime di pagamento unico; Decreta: Articolo unico 1. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati dall'agricoltore, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda unica. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, che demandano all'agricoltore la fissazione delle date di inizio del periodo di tempo in cui avere a disposizione le superfici dichiarate. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2008 Il Ministro: De Castro |