Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 16 aprile 2008 |
Applicazione di misure compensative ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della professione di estetista. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Considerate le competenze attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo l'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Considerata, secondo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto l'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1. Individuazione della Direzione generale competente 1. Alla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione e' attribuita la competenza a provvedere sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali nei casi previsti al comma 1, lettera 1) e per le attivita' di cui al comma 3, lettera e) dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, individuate nell'allegato IV, Lista II, punto 4) classe ex 851 e 855. 2. La stessa amministrazione e' altresi' competente per le domande di riconoscimento, relative alle qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguite in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2. Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al predetto art. 1, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indicendo apposita Conferenza di servizi. 2. Alla Conferenza dei servizi, nominata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, sono chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri; la Conferenza dei servizi, sentito un rappresentante nazionale della categoria professionale interessata, valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato, redigendone un apposito verbale. 3. L'amministrazione procedente emette, in conformita' al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, motivato decreto direttoriale con le indicazioni dettagliate in merito all'eventuale applicazione di misura compensativa; copia del decreto direttoriale e' trasmessa al richiedente il riconoscimento ed all'Autorita' regionale territorialmente competente, in riferimento alla residenza del richiedente, ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento. 4. A seguito della comunicazione del superamento della prova d'esame o del tirocinio, da parte della regione di competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia al richiedente un decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale conseguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che consentira' l'iscrizione agli uffici preposti per l'esercizio della professione. |
| Art. 3. Misure compensative 1. Nell'ambito delle procedure di cui al predetto art. 1, qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 la scelta della misura compensativa e' rimessa all'amministrazione. 2. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova scritta o pratica e orale, o in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 4 gennaio 1990, n. 1, e legge 21 marzo 1994, n. 352; l'esame teorico-pratico sara' organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. 3. Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovra' essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorita' regionale territorialmente competente, e vertera' sulle materie elencate nell'art. 4 del presente decreto; a conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si e' svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorita' regionale, la quale lo trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori. 4. In caso di esito sfavorevole la prova d'esame o il tirocinio potranno essere ripetuti non prima di sei mesi. |
| Art. 4. Elenco delle discipline 1. Ai sensi del comna 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento delle misure compensative, conformemente a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, di disciplina dell'attivita' di estetista, e dalle disposizioni integrative contenute nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352, recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista: a) formazione di base al ruolo: 1) psicologia e cultura generale; 2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro; 3) nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per l'esercizio dell'attivita'; 4) conoscenza di una lingua estera; b) formazione alla professionalita': 1) nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologia; 2) nozioni di fisiologia, di anatomia e dermatologia; 3) nozioni di igiene e alimentazione; 4) tecnica professionale e fisica applicata; 5) laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo; c) formazione imprenditoriale: 1) nozioni di gestione aziendale; 2) tecniche di mercato; 3) nozioni di disciplina di settore negli altri Stati; 4) disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale; d) sviluppo alla professionalita': 1) cosmetologia; 2) dermatologia; 3) dietologia; 4) utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per l'uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologia delle stesse; 5) cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista. 2. Ai fini dello svolgimento delle misure compensative i richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche; l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana, o in altra lingua individuata secondo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 5. Commissione esaminatrice e svolgimento della prova 1. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico e' presieduto da una commissione costituita dall'autorita' regionale territorialmente competente alla quale partecipano: a) un componente designato dall'autorita' regionale; b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale; f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato; g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. 3. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intendera' superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame avra' espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 4. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato. Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori. 6. In caso di esito sfavorevole il richiedente potra' essere riammesso a ripetere la prova non prima di sei mesi. |
| Art. 6. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e sue eventuali successive modificazioni. |
| Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Le spese sostenute per l'organizzazione della misura compensativa sono a carico della regione, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, o in subordine del richiedente in ragione del costo effettivo del servizio. |
| Art. 8. Efficacia e pubblicazione 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione. Roma, 16 aprile 2008 Il Ministro: Damiano |
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