Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
DELIBERAZIONE 30 aprile 2008 |
Definizione delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia. |
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LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» secondo il quale i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze; Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai sensi del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 1 dello stesso decreto, nonche' revoca, con le medesime modalita', le designazioni gia' effettuate; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385; Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 giugno 2003, recante la definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia; Considerato che, a seguito della recente evoluzione nel settore dei sistemi di pagamento, e' opportuno dettare le citate prescrizioni per tutti i sistemi designati dalla Banca d'Italia, mediante un unico provvedimento recante criteri di validita' generale, che abroga il precedente Provvedimento del 5 giugno 2003. Dispone: 1. I sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli. 2. Gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione. In particolare, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano certi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l'ordinante. 3. Per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE, tale momento coincide con quello di immissione nel sistema di provenienza. 4. E' abrogato il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 giugno 2003. Roma, 30 aprile 2008 Il Governatore: Draghi |
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