Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2008
Definizione delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia.

LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» secondo il quale i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai sensi del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 1 dello stesso decreto, nonche' revoca, con le medesime modalita', le designazioni gia' effettuate;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 giugno 2003, recante la definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia;
Considerato che, a seguito della recente evoluzione nel settore dei sistemi di pagamento, e' opportuno dettare le citate prescrizioni per tutti i sistemi designati dalla Banca d'Italia, mediante un unico provvedimento recante criteri di validita' generale, che abroga il precedente Provvedimento del 5 giugno 2003.
Dispone:
1. I sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli.
2. Gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione. In particolare, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano certi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l'ordinante.
3. Per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE, tale momento coincide con quello di immissione nel sistema di provenienza.
4. E' abrogato il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 giugno 2003.
Roma, 30 aprile 2008
Il Governatore: Draghi
 
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