Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 25 marzo 2008 |
Riconoscimento, al prof. Andreas Passler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dal sig. Andreas Passler, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonche' la conoscenza della lingua italiana; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; Decreta: 1. Il titolo di formazione cosi' composto: Diploma di conservatorio rilasciato dal conservatorio di Vienna nell'anno scolastico 1995/1996; Diploma titolo finale di scuola postsecondaria che conferisce l'abilitazione all'insegnamento musicale rilasciato dal conservatorio di Vienna nel 1996; posseduto dal sig. Andreas Passler, nato a Brunico il 27 dicembre 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle classi di concorso: 31/A - Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 32/A - Educazione musicale nella scuola media 77/A - Strumento musicale - tromba. 2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 25 marzo 2008 Il direttore generale: Dutto |
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