Gazzetta n. 109 del 10 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 maggio 2008 |
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Anno accademico 2008/2009. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Vista la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista la disponibilita' dei posti deliberata dalle singole Universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/1999; Visto l'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ritenuto necessario procedere all'attivazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2008/2009; Ritenuto necessario determinare anche per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuita' nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 12.389 e ripartito fra le Universita' secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2008 Il Ministro: Mussi |
| Allegato A
----> Vedere a pag. 20 <---- |
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