Gazzetta n. 108 del 9 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 4 dicembre 2007 |
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 2.614.602,00. (Decreto n. 1919/Ric.). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione; Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 novembre 2006 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593; Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON); Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III; Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette; Viste le disponibilita' delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1. I progetti di ricerca di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentati ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni ivi indicate. |
| Art. 2. Condizioni generali Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento e' stabilito come segue: progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5, comma 20 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593. |
| Art. 3. La relativa spesa di euro 2.614.602,00 nella forma di contributo nella spesa per attivita' di ricerca, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2007 Il direttore generale: Criscuoli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 274 |
| Allegato
----> Vedere da pag. 13 a pag. 14 <---- |
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