IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro del 27 marzo 2008, prot. n. 18437/2008/Gab, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal tribunale di Catanzaro, relativi ai fascicoli processuali n. 527/06 R.G.N.R. e n. 422/2006 R.G.G.I.P. a carico del consigliere regionale, sig. Franco La Rupa ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, in data 18 marzo 2008, per i reati di cui agli articoli 110, 81 e 416-ter del codice penale nonche' per l'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992, e l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge n. 203/1991; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro del 7 aprile 2008 prot. n. 21727/2008/Gab, con la quale si comunica che con ordinanza collegiale pronunciata il 27 marzo 2008 il tribunale del riesame di Catanzaro - Sezione penale seconda, ha disposto nei confronti del sig. Franco La Rupa la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso l'ordinanza del GIP di Catanzaro del 18 marzo 2008; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «... consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 18 marzo 2008 e fino alla data del 27 marzo 2008, data in cui e' stata revocata l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno; Decreta che, a decorrere dal 18 marzo 2008 e fino al 27 marzo 2008 e' accertata la sospensione del sig. Franco La Rupa dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Roma, 23 aprile 2008 Il Presidente: Prodi |