IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 5, comma 22-b, del citato decreto legislativo, che conferisce alle regioni la podesta' di regolamentare i trattamenti con mezzi aerei; Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari per un periodo massimo di centoventi giorni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Viste le richieste inoltrate dai servizi fitosanitari regionali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con le quali e' stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ritenute efficaci per la lotta contro l'oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con mezzo aereo (elicottero) nelle seguenti territori provinciali: regione Emilia Romagna - provincia di Piacenza; regione Lombardia - provincia di Pavia; regione Piemonte - provincia di Alessandria; provincia di Asti; provincia di Cuneo; regione Veneto - provincia di Treviso; Visti i dossier tecnici in cui le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di prevenire l'oidio e la peronospora della vite, individuano le aree che data la permanente eccezionale orografia del territorio, sono irragiungibili coi mezzi meccanici di terra; Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'impiego - a scopo preventivo, contro l'oidio e la peronospora della vite - del mezzo aereo (elicottero), in quelle aeree rigorosamente delimitate, individuate dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; Valutato che l'impiego eccezionale del mezzo aereo (elicottero) in questi territori estremamente limitati come superficie non costituisce un rischio per la salute umana, e per gli animali e per l'ambiente; Viste le domande presentate il 29 febbraio 2008 dall'impresa Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21, Milano, dirette ad ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 dei prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro Flow, contenente la sostanza attiva rame ossicloruro, e Zolfo Bagnabile As Isagro, contenente la sostanza attiva zolfo; Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'autorizzazione per i due prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro Flow, contenente la sostanza attiva rame ossicloruro, e Zolfo Bagnabile As Isagro, contenente la sostanza attiva zolfo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la nota dell'ufficio del 9 aprile 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota del 9 aprile 2008, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: 1. A decorrere dalla data del 1° maggio 2008, la ditta Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21, Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni, i prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro Flow e Zolfo Bagnabile As Isagro, aventi le composizioni e le condizioni d'impiego indicate nelle etichette allegate al presente decreto. 2. Il prodotto fitosanitario N-Pericoloso per l'ambiente denominato Aviocaffaro Flow, registrato al n. 14330, e' prodotto dagli stabilimenti Isagro S.p.a., Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro S.p.a., Aprilia (Latina), nelle taglie da litri 10, 17,5, 20, 25. 3. Il prodotto fitosanitario Xi-Irritante denominato Zolfo Bagnabile As Isagro, registrato al n. 14229, e' prodotto dagli stabilimenti Isagro S.p.a., Adria Cavanella Po (Rovigo), Isagro S.p.a., Aprilia (Latina), Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria S.r.l., S. Cipriano Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25. 4. Sono approvate quale parte integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti Aviocaffaro Flow e Zolfo Bagnabile As Isagro devono essere posti in commercio. 5. L'autorizzazione all'impiego dei suddetti prodotti fitosanitari tramite l'utilizzo del mezzo aereo (elicottero) e' concessa esclusivamente per le regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. 6. Le suddette regioni individuano le zone di intervento nelle province sottoelencate, fissando modalita' e tempi di trattamento: regione Emilia Romagna - provincia di Piacenza; regione Lombardia - provincia di Pavia; regione Piemonte - provincia di Alessandria; provincia di Asti; provincia di Cuneo; regione Veneto - provincia di Treviso. 7. Le AUSL e i servizi fitosanitari individuati dalle regioni, cui il presente decreto e' inviato per conoscenza, sono invitati a vigilare sul corretto impiego dei prodotti sopraelencati. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2008 Il direttore generale: Borrello |