Gazzetta n. 108 del 9 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 aprile 2008, n. 83 |
Regolamento concernente le modalita', i criteri ed i limiti per la concessione di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007); Visto in particolare l'articolo 1, comma 942, che dispone la concessione di un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la promozione del «made in Italy» anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti; Visto altresi' il medesimo articolo 1, comma 942, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita', i criteri ed i limiti del contributo in questione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»; Ritenuto opportuno destinare le risorse previste dalla suddetta legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le quali si realizzano le manifestazioni fieristiche, ripartendo il contributo sulla base degli interventi volti a favorire ovvero a consolidare la loro internazionalizzazione; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni 1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche informa associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali. 2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Puo' essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a piu' quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprieta' e ubicati nella stessa regione, anche riguardante piu' manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non puo' essere superiore a due anni. 3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalita' di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalita' alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note al titolo: - Il testo dell'art. 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: «942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e' contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Note alle premesse: Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Per il testo dell'art. 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.
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| Art. 2. Spese ammissibili e tipologia, misura e limiti delle agevolazioni 1. L'investimento complessivo minimo per ogni progetto non puo' essere inferiore ad euro 200.000. L'investimento ammissibile e' riconosciuto esclusivamente rispetto ad una o piu' delle seguenti voci di costo: impiantistica tecnica, impiantistica tecnologica per la certificazione, conseguenti opere, attrezzature e beni strumentali. 2. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nel limite dell'importo massimo di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pari a 200.000 euro, e, in tale limite, in misura pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili dell'investimento. La restante quota dell'investimento ammesso non coperta dal detto contributo deve essere assicurata dal soggetto beneficiario mediante apporto diretto di mezzi propri.
Nota all'art. 2: - Il regolamento della Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.
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| Art. 3. Modalita' di gestione 1. Agli interventi di cui al presente decreto si applica la procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Con bando di gara, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti anche le modalita' di redazione dei progetti di investimento e i criteri e parametri per la formazione della graduatoria individuati in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. 3. I progetti di investimento prevedono un'assunzione di responsabilita' del legale rappresentante del soggetto richiedente, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale ed al completamento della realizzazione dell'investimento finanziato. Il mancato rispetto del termine di completamento del progetto, computato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, in assenza della concessione di motivata proroga in relazione a eventi e circostanze sopravvenuti o comunque non prevedibili, comporta la revoca del contributo concesso. 4. Il bando di gara prevede le modalita' di cooperazione con eventuali programmi regionali, anche ai fini di un possibile cofinanziamento dei progetti di investimento presentati, fermo l'importo massimo dei contributi concedibili ai sensi della disciplina del regime de minimis richiamata nell'articolo 2, comma 2.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente: «Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.».
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| Art. 4. Attuazione amministrativa 1. La valutazione dei progetti presentati e la loro selezione ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono effettuate da una commissione giudicatrice composta da un presidente e da quattro componenti, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa, di cui due rappresentanti regionali, nominata con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei progetti stessi. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le agevolazioni concesse sono erogate in tre quote, di cui due per stati di avanzamento, e l'ultima, pari al 20% delle agevolazioni concesse, a saldo dopo aver accertato, anche con sopralluoghi, la completa realizzazione del progetto oggetto del contributo. 3. Ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni concesse si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 397
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma 2».
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