Gazzetta n. 108 del 9 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 aprile 2008, n. 83
Regolamento concernente le modalita', i criteri ed i limiti per la concessione di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare l'articolo 1, comma 942, che dispone la concessione di un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la promozione del «made in Italy» anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti;
Visto altresi' il medesimo articolo 1, comma 942, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita', i criteri ed i limiti del contributo in questione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»;
Ritenuto opportuno destinare le risorse previste dalla suddetta legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le quali si realizzano le manifestazioni fieristiche, ripartendo il contributo sulla base degli interventi volti a favorire ovvero a consolidare la loro internazionalizzazione;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni
1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche informa associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali.
2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Puo' essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a piu' quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprieta' e ubicati nella stessa regione, anche riguardante piu' manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non puo' essere superiore a due anni.
3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalita' di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalita' alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 942, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di
promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso
l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto
tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia'
esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici, un
contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di
euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui
all'art. 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, che e' contestualmente abrogato. Le
modalita', i criteri ed i limiti del contributo sono
definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
Note alle premesse:
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 942, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'1, comma 942, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.



 
Art. 2.
Spese ammissibili e tipologia, misura e limiti delle agevolazioni
1. L'investimento complessivo minimo per ogni progetto non puo' essere inferiore ad euro 200.000. L'investimento ammissibile e' riconosciuto esclusivamente rispetto ad una o piu' delle seguenti voci di costo: impiantistica tecnica, impiantistica tecnologica per la certificazione, conseguenti opere, attrezzature e beni strumentali.
2. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nel limite dell'importo massimo di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pari a 200.000 euro, e, in tale limite, in misura pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili dell'investimento. La restante quota dell'investimento ammesso non coperta dal detto contributo deve essere assicurata dal soggetto beneficiario mediante apporto diretto di mezzi propri.



Nota all'art. 2:
- Il regolamento della Commissione europea 15 dicembre
2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de
minimis), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.



 
Art. 3.
Modalita' di gestione
1. Agli interventi di cui al presente decreto si applica la procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Con bando di gara, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti anche le modalita' di redazione dei progetti di investimento e i criteri e parametri per la formazione della graduatoria individuati in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. I progetti di investimento prevedono un'assunzione di responsabilita' del legale rappresentante del soggetto richiedente, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale ed al completamento della realizzazione dell'investimento finanziato. Il mancato rispetto del termine di completamento del progetto, computato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, in assenza della concessione di motivata proroga in relazione a eventi e circostanze sopravvenuti o comunque non prevedibili, comporta la revoca del contributo concesso.
4. Il bando di gara prevede le modalita' di cooperazione con eventuali programmi regionali, anche ai fini di un possibile cofinanziamento dei progetti di investimento presentati, fermo l'importo massimo dei contributi concedibili ai sensi della disciplina del regime de minimis richiamata nell'articolo 2, comma 2.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
«Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura
valutativa si applica a progetti o programmi organici e
complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti
dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno
antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria,
a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il
soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le
condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e
3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio
delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati
partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello e' prevista
l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande, nonche' la
definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura
quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e
alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita'
all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita'
finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate, la concessione dell'intervento e' disposta
secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata
ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli
elementi necessari per effettuare la valutazione sia del
proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto
l'intervento.
5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole
normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del
richiedente, la tipologia del programma e il fine
perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora
l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita'
tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
e' svolta con particolare riferimento alla redditivita',
alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la
copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di
sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano
volti a realizzare, ampliare o modificare impianti
produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione
dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio
a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita'
istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e
non oltre sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.».



 
Art. 4.
Attuazione amministrativa
1. La valutazione dei progetti presentati e la loro selezione ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono effettuate da una commissione giudicatrice composta da un presidente e da quattro componenti, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa, di cui due rappresentanti regionali, nominata con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei progetti stessi. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le agevolazioni concesse sono erogate in tre quote, di cui due per stati di avanzamento, e l'ultima, pari al 20% delle agevolazioni concesse, a saldo dopo aver accertato, anche con sopralluoghi, la completa realizzazione del progetto oggetto del contributo.
3. Ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni concesse si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 397



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, e' il seguente:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di
restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10,
comma 2».



 
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