Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 novembre 2007 |
Modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio 2007 di iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione denominata «Organismo di Conciliazione Bancaria». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Viste le istanze del 10 settembre 2007 e 24 ottobre 2007, pervenute rispettivamente con prot. DAG 18 settembre 2007 0119174.E e il 24 ottobre 2007, con le quali l'avv. Corrado Conti nato a Citta' Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualita' di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti ulteriori 18 conciliatori, di cui 11 in esclusiva; Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», e' stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il PPDG 10 maggio 2007, e 16 luglio 2007 con i quali e' stato ampliato il numero dei conciliatori; Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento dei servizio; Verificata la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministerriale n. 222/2004; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministerriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Dispone:
La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54 (codice fiscale e partita I.V.A. 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria». Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 18 unita': avv. Emanuele Balbo Di Vinadio, avv. Gianluca Bertolotti, dott. Flaminio Cianci, dott.ssa Simonetta Di Simone, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, avv. Giovanni Savatteri, avv. Giacomo Voltattorni, avv. Ottavio Antonio Balducci, avv. Andrea Cimmino, avv. prof. Renato Clarizia, dott.ssa Olivia Cutone, dott. Francesco Deganello, dott. Giancarlo Fornaciari, dott. Antonello Gentile, avv. Gaetano Morisani, prof.ssa Marilena Rispoli, avv. Renzo Ristuccia e prof. Marco Sepe. Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 5 novembre 2007 Il direttore generale: Papa |
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