Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2008
Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, recante disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata la necessita' di procedere ad alcune modificazioni al fine di correggere taluni errori materiali e di integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006;
Visto il testo elaborato dalla Commissione di studio, nominata il 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali;
Decreta:

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, recante «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», sono apportate le modifiche contenute nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 aprile 2008
p. Il Presidente Letta
 
Allegato

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 APRILE 2006

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «in occasione di feste nazionali» e prima di «in qualunque parte del territorio» si inseriscono le seguenti parole: «o di esequie di Stato».
Art. 2.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«3. In assenza di diverse prescrizioni, la definizione della posizione protocollare delle autorita' non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini».
Art. 3.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice B17, «Senatori a vita», si inserisce la nota 3-bis con il seguente contenuto:
«(nota 3-bis) per eta»;
2. All'art. 5, comma 1, il testo della nota 4 e' sostituito con il seguente:
«(nota 4) Secondo l'ordine di istituzione o nuova costituzione dei Ministeri, come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico».
3. All'art. 5, comma 1, al testo della nota 6, dopo le parole «ovvero quando sia presente il Capo dello Stato» si aggiungono le seguenti:
«o nelle festivita' nazionali».
4. All'art. 5, comma 1, la nota 10 e' sostituita dalla seguente:
«(nota 10) Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
5. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice C8, di seguito alle parole «Membri del Parlamento nazionale» e prima di «e del Parlamento europeo» si inserisce un richiamo alla nota 3 e alla nota 13.
6. All'art. 5, comma 1, i codici afferenti alle posizioni della quarta categoria (D) devono essere ricomposti secondo numerazione progressiva.
7. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice gia' D8 viene aggiunto il richiamo anche alla nota 18.
8. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia' D9 viene cosi' sostituita: «D7 Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia».
9. All'art. 5, comma 1, la nota 18 e' sostituita dalla seguente: «(nota 18) Secondo l'ordine dei Ministeri».
10. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia' D14 viene modificata come segue:
«Comandante generale della Guardia di finanza. Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale».
11. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice gia' D25 «Ambasciatori di grado» si inserisce il richiamo alla nota 24.
12. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice E2 e' sostituita dalla seguente: «Capi dipartimento dei Ministeri».
13. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice E2 viene inserito il richiamo alla nota 18.
14. All'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice E2, si inserisce la seguente posizione:
«Presidenti titolari di sezione delle magistrature superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello».
15. All'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice gia' E4, si inserisce la seguente posizione:
«Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate».
16. Di seguito alla posizione creata con il capoverso precedente si inserisce la seguente:
«Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici».
17. All'art. 5, comma 1, la posizione gia' indicata con il codice gia' E7 e' soppressa.
18. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione gia' E8, si inserisce, con nuova numerazione successiva, la posizione seguente: «Consoli di carriera».
19. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice gia' E13 si inserisce, nuovamente numerando in sequenza quelle che la seguono originariamente, la seguente posizione: «Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana».
20. All'art. 5, comma 1, la posizione gia' indicata con il codice E18 e' soppressa.
21. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice gia' E22 si inserisce la seguente: «Vice Segretari generali degli Organi costituzionali».
22. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata al capoverso precedente si inserisce il richiamo alla nota 23.
23. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia' E24 e' cosi' sostituita: «Vice Segretari generali dei Ministeri».
24. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata al capoverso precedente si sostituisce il richiamo alla nota 23 con quello alle note 18 e 25.
25. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia' F2 e' soppressa. La numerazione della sesta categoria (F) deve riprendere l'ordine sequenziale.
26. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia' F3 e' sostituita come segue: «Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali».
27. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice gia' F4 «Direttori generali titolari dei Ministeri» si aggiunge il richiamo alla nota 18.
28. All'Art. 5, comma 1, posizione indicata con il codice gia' F7, dove e' scritto «(Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici)», si modifica nel modo seguente: «Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici».
29. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice gia' F7, con numerazione progressiva, si inserisce la posizione seguente: «Direttore generale di Agenzie governative».
30. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con il codice gia' F11 si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede».
31. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione di cui al capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede».
32. All'art. 5, comma 1, posizione indicata con il codice G8, dove e' scritto «Autorita' portuale, Autorita' di bacino, in sede», si sostituisce con la seguente indicazione: «Presidente dell'Autorita' portuale, Presidente dell'Autorita' di bacino, in sede».
Art. 4.

Modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione indicata con il codice 38, si inserisce la seguente posizione: «Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza».
2. All'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione di cui al capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni».
3. All'art. 9, comma 1, categoria D, la posizione indicata con il codice gia' 55, dove e' scritto «Autorita' portuale, Autorita' di bacino», si sostituisce con la seguente indicazione: «Presidente dell'Autorita' portuale, Presidente dell'Autorita' di bacino».
Art. 5.

Modifica dell'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. L'art. 22, comma 5, e' cosi' sostituito: «In occasione delle festivita' nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, sono da riconoscere al Prefetto, in assenza di carica di maggior rango tra quelle indicate nei precedenti comma 1 e 3.».
Art. 6.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. L'art. 24, comma 1, e' cosi' sostituito: «Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla carica di maggior rango presente tra quelle indicate dall'art. 22 e secondo i criteri ivi stabiliti. Sono salve in ogni caso le prerogative del Presidente della Repubblica.».
 
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