Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 aprile 2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate le norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 concernente le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 2 novembre 1987, n. 975, con il quale e' stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio 1971, n. 2445, ed e' stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito dei centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti, di cui al soprarichiamato decreto n. 2445;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche recante norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998, n. 37 recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999 contenente modificazioni al decreto del 24 novembre 1984 soprarichiamato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ( di seguito richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
Visto l'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che vengano emanate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di gas naturale liquefatto GNL, per la connessione del sistema gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con altri Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del 20 luglio 1998;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente le norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2004 concernente modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 1° dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Acquisiti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero delle infrastrutture e del Ministero per i trasporti e la navigazione civile;
Considerato che nelle date 28 giugno 2006 e 11 gennaio 2007 e' stata espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34 modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/48 soprarichiamate;
Considerata l'opportunita' di emanare distinti decreti concernenti i diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, data la vastita' della stessa;
Ritenuta l'opportunita' che il decreto recante norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 venga emanato di concerto con il Ministero dell'interno al fine di fornire agli operatori del settore un quadro unico ed organico di norme di riferimento per i vari aspetti tecnici coinvolti nella progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere ed impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 anche in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte e dei metodi di posa in opera delle stesse;

Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonche' a quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.
 
Art. 2.
Clausola di reciproco riconoscimento

1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio le valvole, i regolatori di pressione, le valvole di sicurezza, i filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono essere conformi al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/23 del 27 maggio 1997.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16 dicembre 1999, al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1998 e relativi mandati.
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni di prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE.
4. Se le autorita' competenti possono provare che un prodotto specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell'EFTA, parte contraente l'accordo SEE, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa, possono rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti, a disposizione delle autorita' competenti, per quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione definitiva. L'autorita' competente notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si applicano alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE soprarichiamato.
 
Art. 3.
P r o c e d u r e

1. Per le opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato puo' presentare domanda motivata di deroga secondo il procedimento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Per l'esame delle deroghe, il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' integrato da un rappresentante rispettivamente: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero per i trasporti e l'aviazione civile e del Comitato italiano gas.
2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, soggette al rilascio del parere del Ministero delle comunicazioni si applicano le procedure tecnico amministrative di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445 e successive modificazioni, si applicano le procedure e le annesse «Norme tecniche» previste dalle predette norme.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

1. Il Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle norme tecniche citate nell'allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali di competenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' applicabili le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8» e successive modifiche, per quanto inerente agli impianti di trasporto di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2008
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani Il Ministro dell'interno
Amato
 
ALLEGATO A

REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DEL GAS
NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo ed ambito di applicazione
Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto del gas naturale, ed i relativi aspetti di sicurezza, allo scopo di garantire la sicurezza e l'affidabilita' del sistema di trasporto stesso.
Esse si applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di trasporto locale del gas con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar, compresi nei seguenti limiti:
- confine di Stato;
- punto di consegna dagli impianti di rigassificazione del GNL;
- punto di consegna agli impianti di stoccaggio;
- punto di consegna da impianti di stoccaggio e campi di produzione a valle degli impianti di trattamento gas;
- punto di riconsegna alle utenze industriali;
- punto di riconsegna ai sistemi di distribuzione (impianto REMI escluso).
Il sistema di trasporto del gas naturale puo' quindi essere suddiviso nelle seguenti parti:
- condotte a terra;
- condotte a mare entro i limiti delle acque territoriali;
- punti di linea;
- impianti di riduzione e regolazione della pressione;
- impianti di misura del gas;
- centrali di compressione.
Le prescrizioni riguardanti gli impianti di rigassificazione del GNL, impianti di stoccaggio, impianti dei campi di produzione e trattamento gas che alimentano la rete di trasporto devono garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in maniera coerente con le prescrizioni di questo decreto.
Le reti di trasporto con pressione non superiore 5 bar, devono essere realizzate secondo le prescrizioni della "Regola tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e di linee dirette a gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; la gestione di tali impianti deve comunque essere eseguita secondo quanto previsto nella presente regola tecnica.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente regola tecnica, si applicano le norme emanate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), dal Comitato elettrotecnico Italiano (CEI) e, in mancanza di queste, le normative internazionali maggiormente utilizzate in materia.

1.2 Definizioni
Condotta: l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto del gas naturale.
Impianti: complesso dei dispositivi ed elementi costituiti dagli impianti di riduzione e regolazione della pressione e dagli impianti di misura del gas.
Punti di linea: aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini; le stesse, per quanto riguarda la determinazione delle attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sono assimilate alla condotta.
Centrale di compressione: complesso dei dispositivi ed elementi posti lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del gas per permetterne il trasporto.
Impianto REMI: impianto di ricezione e prima riduzione del gas naturale allacciato alla rete di trasporto e posto a valle del punto di riconsegna dal Trasportatore al Distributore/Cliente finale, per ricevere, ridurre la pressione e misurare il gas.
Grado di utilizzazione del materiale: coefficiente che definisce il livello di sollecitazione ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento. E' il reciproco del coefficiente di sicurezza.
Nucleo abitato: un fabbricato o un agglomerato di fabbricati la cui popolazione sia superiore a 300 unita'.
Distanza della condotta dai fabbricati: la minima distanza, misurata in orizzontale, intercorrente tra l'asse della condotta e il perimetro del fabbricato.
Manufatto di protezione: si intende l'opera realizzata sulla condotta, al fine di accrescere il grado di sicurezza della stessa, costituita da un manufatto chiuso (tubo di protezione o cunicolo) avente la funzione di protezione meccanica della tubazione o manufatto aperto (beole in cls., piastre, coppelle in acciaio, cemento armato, polietilene o altro materiale idoneo allo scopo) avente, oltre che funzione di protezione meccanica della condotta, anche quella di ripartizione dei carichi. Qualora tale manufatto abbia funzione drenante, esso sara' chiuso, sigillato alle estremita' e provvisto di dispositivi (sfiati) per convogliare verso l'esterno eventuali fuoriuscite di gas.
Personale qualificato: personale che ha dimostrato di possedere le specifiche capacita' e competenze professionali richieste per svolgere una determinata attivita' lavorativa.
Personale certificato: personale in possesso di certificato rilasciato da un organismo di certificazione che attesta, sulla base di una procedura di certificazione, la competenza per svolgere una determinata attivita' lavorativa.
Profondita' d'interramento: la distanza compresa tra la generatrice superiore del tubo e la superficie del terreno.
Pressione di progetto (DP): pressione relativa alla quale si riferiscono i calcoli di progetto.
Pressione di collaudo idraulico (TP): pressione minima relativa alla quale la condotta o gli impianti sono sottoposti durante il collaudo idraulico.
Pressione operativa (OP): pressione relativa che si puo' verificare entro un sistema nelle condizioni di normale esercizio; i livelli di OP possono eccedere i valori di taratura dei dispositivi di controllo e di regolazione a causa della dinamica del sistema.
Pressione massima di esercizio (MOP): massima pressione relativa alla quale un sistema puo' essere fatto funzionare in modo continuo nelle condizioni di normale esercizio.
Pressione limite di esercizio temporaneo (TOP): pressione di taratura del sistema di sicurezza in condizioni di guasto del sistema di controllo principale.
Pressione massima accidentale (MIP): massima pressione a cui una condotta puo' essere soggetta, limitata dal sistema di sicurezza stesso o quando previsti, da altri dispositivi per limitare la pressione nel caso di eventuale mancanza di perfetta tenuta in chiusura del sistema principale.
Modifiche sostanziali della condotta e degli impianti: variazioni concernenti la potenzialita', il tracciato, la concezione degli impianti o sistemi stessi, realizzati secondo la regolamentazione precedentemente in vigore. In particolare, per modifiche sostanziali alla condotta e agli impianti, si intendono:
- interventi a fronte di sviluppo urbanistico successivo alla posa della condotta che comportino variante al tracciato originario;
- realizzazione di una variante significativa al tracciato;
- sostituzione di tratti di condotte con variazione delle dimensioni geometriche del metanodotto (esempio sostituzione di un tratto di condotta con tubazione di diametro superiore/inferiore pur mantenendo lo stesso tracciato);
- modifiche dell'ubicazione dei punti di sezionamento della linea (esempio per eliminazione e/o nuovi inserimenti);
- le modifiche significative o rifacimento integrale del circuito principale del gas, anche di singole sezioni di impianto (esempio tratto di monte, sezione della regolazione, tratto di valle degli impianti di riduzione della pressione);
- aumento della pressione massima di esercizio (MOP) che comporti il cambio di specie della condotta.
Non sono considerate modifiche sostanziali della condotta e degli impianti:
- le implementazioni e le manutenzioni straordinarie realizzate su tubazioni e/o apparati impiantistici, quali ad esempio la realizzazione di opere di protezione meccanica (esempio cunicoli e/o tubi di protezione realizzati per mantenere in norma la condotta a fronte di interferenze con altri servizi interrati, strade, aree pavimentate adibite al transito di automezzi o per garantire le distanze minime di sicurezza dagli edifici isolati o per altre esigenze operative);
- le sostituzioni di tratti di condotta in loco mediante l'utilizzo di materiali con le stesse caratteristiche meccaniche di classe e spessore;
- gli adeguamenti impiantistici meccanici, pneumatici o elettrici di processo, realizzati non sul circuito principale del gas e che non alterano le potenzialita' dell'impianto.

1.3 Classificazione delle condotte
Le condotte per il trasporto del gas naturale si classificano in:
- condotte di 1ª specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar;
- condotte di 2ª specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 12 bar ed inferiore od uguale a 24 bar;
- condotte di 3ª specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar;
- condotte di 4ª specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar;
- condotte di 5ª specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 1,5 bar;
- condotte di 6ª specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5 bar;
- condotte di 7ª specie: condotte con pressione massima di esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar.
Le condotte di 1ª Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione, importazione, rigassificazione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati.
Le condotte di 2ª Specie sono generalmente utilizzate per collegare le condotte di 1ª Specie con quelle di 3ª Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati.
Le condotte di 3ª Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di trasporto locale. L'uso di condotte di 3ª Specie e' obbligatorio ove si tratti di reti di trasporto locale sottostradale urbana poste nei nuclei abitati per rifornire le utenze ivi ubicate.

1.4 Livelli di pressione
La pressione di progetto (DP) deve essere uguale o superiore alla pressione massima di esercizio (MOP) prevista, ed inoltre per le condotte di 3ª specie deve essere pari ad almeno 12 bar.
La relazione tra la pressione massima di esercizio (MOP), pressione operativa (OP), pressione limite di esercizio temporaneo (TOP) e pressione massima accidentale (MIP) deve essere conforme ai valori sotto specificati:

|OP inferiore od | |
|uguale a 1,025 |TOP inferiore od |MIP inferiore od MOP > 24 bar |MOP |uguale a 1,05 MOP|uguale a 1,10 MOP --------------------------------------------------------------------- 24 bar superiore|OP inferiore od | | od uguale a MOP |uguale a 1,025 |TOP inferiore od |MIP inferiore od > 5 bar |MOP |uguale a 1,10 MOP|uguale a 1,15MOP --------------------------------------------------------------------- 5 bar superiore |OP inferiore od | | od uguale a MOP |uguale a 1,075 |TOP inferiore od |MIP inferiore od > 0,04 bar |MOP |uguale a 1,10 MOP|uguale a 1,15MOP --------------------------------------------------------------------- MOP inferiore od|OP inferiore od |TOP = MIP | uguale a 0,04 |uguale a 1,075 |inferiore od | bar |MOP |uguale a 1,20 MOP|

Per garantire che la pressione all'interno di una condotta non superi i livelli sopra indicati, devono essere presenti due sistemi:
- un sistema di controllo principale; il cui compito e' quello di mantenere la pressione di valle entro limiti della pressione MOP; tuttavia, a causa della dinamica d'esercizio del sistema a valle, il valore della pressione d'esercizio puo' eccedere il valore della pressione MOP, nei limiti ammessi per la pressione OP;
- un sistema di sicurezza; il cui scopo e' quello di prevenire che in caso di guasto del sistema principale, la pressione nella condotta di valle ecceda il valore ammesso; la pressione di taratura del sistema di sicurezza non puo' eccedere la pressione TOP.
Le caratteristiche principali del sistema di sicurezza sono le seguenti:
- l'intervento deve essere di tipo automatico;
- indipendente dal sistema di regolazione principale;
- deve fornire un'adeguata protezione contro il superamento della pressione nella condotta di valle in ogni situazione ragionevolmente ipotizzabile;
- la mancanza dell'energia ausiliaria deve provocare un'azione di sicurezza del sistema; eccezioni a tale requisito sono permesse se,
- il gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e' continua;
- l'energia ausiliaria (elettricita', aria o fluido idraulico) di una sorgente esterna viene sostituita dal gas proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas e' continua;
- se vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la perdita del segnale di tali strumenti deve provocare un'azione di sicurezza del sistema.
Nel caso di centrali di compressione, il sistema di sicurezza deve essere seguito da un sistema di blocco, tarato alla pressione MIP, a salvaguardia di eventuali incrementi di pressione dovuti al mancato intervento del sistema di controllo principale e del sistema di sicurezza.
Nel caso di impianti di riduzione della pressione:
- quando la MOP di monte e' superiore a 12 bar e contestualmente la MOP di valle e' superiore a 0,04 bar, il sistema deve essere seguito da un dispositivo a salvaguardia di eventuali incrementi di pressione dovuti a perdite dei dispositivi del sistema di regolazione principale o del sistema di sicurezza stesso; il dispositivo deve essere tarato al valore di pressione MIP; a tale scopo deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera costituito da una valvola di sicurezza, con diametro di ingresso pari ad almeno 1/10 del diametro della condotta di uscita dell'impianto oppure, in alternativa, una valvola di blocco;
- quando la MOP stabilita per la condotta di valle e' inferiore o uguale a 0,04 bar, per impedire il superamento della pressione di valle stabilita, il sistema di sicurezza deve essere costituito da due dispositivi che intervengano prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione MIP.
Nel caso di collegamento di condotte in cui la pressione MOP di monte sia inferiore o uguale alla pressione MIP di valle, potra' essere prevista l'installazione del solo sistema di regolazione principale o in alternativa del solo sistema di sicurezza; in entrambi i casi la taratura di tali sistemi deve essere eseguita in modo da non superare il valore di pressione MOP della condotta di valle.
Per garantire la continuita' del trasporto in condizioni di emergenza o per assetti operativi particolari della rete e per limitati periodi di tempo, e' ammesso il collegamento tra reti aventi pressione massima di esercizio diversa purche' la pressione di valle sia mantenuta entro i limiti della pressione MOP della condotta di valle tramite:
- sistema di controllo continuo a distanza della pressione della rete,
oppure,
- operazione manuale del bypass, con presidio continuo dell'impianto,
oppure,
- l'installazione sul bypass di un solo sistema di sicurezza.

1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto
La continuita' e la sicurezza del trasporto del gas devono essere garantiti dalla societa' di trasporto attraverso l'attuazione di sistemi di prevenzione degli incidenti e la gestione delle eventuali emergenze. Tali sistemi devono essere attuati mediante la definizione di procedure e disposizioni aziendali che permettano di assegnare ruoli e responsabilita' per la gestione di aspetti di sicurezza, assicurando un'adeguata formazione del personale, l'adozione di adeguate misure per l'esercizio e la manutenzione di impianti e condotte e la gestione di eventuali situazioni di emergenza.
L'impresa di trasporto del gas deve poter accedere liberamente alle proprie condotte ed impianti con il personale ed i mezzi necessari alla sorveglianza, all'esercizio e dalla manutenzione.
Sara' cura dell'impresa di trasporto del gas acquisire i necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta che gli consentano di realizzare il metanodotto e i relativi impianti ed esercitarne la sorveglianza e la manutenzione.
E' pure compito dell'impresa di trasporto del gas apporre apposita segnaletica lungo il tracciato della condotta, onde permettere ai terzi l'agevole individuazione della sua collocazione.
Il tutto al fine di consentire l'adeguamento dei progetti interferenti con la presenza delle condotte stesse e/o per l'esecuzione in sicurezza di eventuali lavori da realizzarsi in prossimita' di queste.
Tale segnaletica, oltre ad individuare indicativamente il tracciato della condotta, dovra' riportare i riferimenti identificativi dell'impresa di trasporto del gas.
La segnaletica dovra' essere ubicata, di norma, in punti significativi del tracciato (es. attraversamenti, cambi di direzione, ecc.).
Gli enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.
Di norma, tutti i metanodotti di prima specie aventi diametro nominale maggiore o uguale a 400 mm e una lunghezza superiore a 35 km, devono essere realizzati in modo da consentire le ispezioni con apparati di ispezione interna delle condotte.
Agli approdi costieri, ultimata la realizzazione dell'attraversamento marino, deve essere creato un corridoio di rispetto che deve essere segnalato ai suoi estremi, per ognuno degli approdi, da appositi pali segnaletici con idonei simboli e luci. Le norme seguite si attengono al Codice della Navigazione.
Le prescrizioni contenute nel presente allegato devono essere rispettate anche dagli altri utenti del suolo e sottosuolo nel caso in cui le condotte del gas siano preesistenti.

2. Criteri di progettazione

2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione
Lo spessore minimo inteso come spessore nominale al netto delle tolleranze negative di fabbricazione dei tubi deve essere calcolato utilizzando la seguente formula:

tmin = (DP x D)/(20 x Sp), con Sp minore o uguale a f x Rt0,5 dove:
- tmin e' lo spessore minimo del tubo espresso in mm;
- DP e' la pressione di progetto, in bar;
- D e' il diametro esterno della condotta, in mm;
- Sp e' la sollecitazione circonferenziale ammissibile in MPa;
- f e' il grado di utilizzazione;
- Rt0,5 e' il carico unitario di snervamento minimo garantito, in MPa.

Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore per le condotte di prima specie non deve superare 0,72 purche' siano soddisfatte le maggiorazioni sulle distanze di sicurezza di cui alla tabella 2 o 0,57 in caso contrario.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore per le condotte di seconda e terza specie non deve superare 0,30.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore per le condotte delle linee a mare non deve superare 0,72.
Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore dei tubi degli impianti di linea, degli impianti di riduzione e/o misura della pressione, delle centrali, inclusi i tubi del circuito principale non deve superare:
- 0,57 per la parte di circuito con pressione MOP maggiore di 24 bar
- 0,30 per la parte di circuito con pressione MOP inferiore o uguale 24 bar e superiore a 5 bar.
Devono essere garantiti almeno i seguenti spessori minimi, anche se dall'applicazione delle formule di progetto risultino spessori di calcolo inferiori:
- 1,8 mm per diametri esterni fino a 30 mm;
- 2,3 mm per diametri esterni oltre 30 e fino a 65 mm;
- 2,6 mm per diametri esterni oltre 65 e fino a 160 mm;
- 3,5 mm per diametri esterni oltre 160 e fino a 325 mm;
- 4,5 mm per diametri esterni oltre 325 e fino a 450 mm;
- 1% del diametro esterno per diametri esterni oltre 450 mm.
La progettazione dei raccordi (pezzi a T, collettori, riduzioni, fondelli, inserti da saldare, ecc.) e delle curve prodotte in fabbrica deve essere eseguita in conformita' con quanto previsto dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1 e UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Il grado di utilizzazione da assumere per la progettazione dei raccordi e delle curve prodotte in fabbrica non dovra' essere superiore a quello previsto per la linea di trasporto gas o impianto sui quali saranno inseriti.

2.2 Scelta del tracciato
Sicurezza, fattori ambientali e tecnici sono le principali grandezze influenti per il tracciato di una condotta. Occorre tenere debito conto dei vincoli e delle infrastrutture presenti sul territorio.
Per la pianificazione del tracciato deve essere svolta un'indagine conoscitiva del territorio e in particolare devono essere acquisiti i fattori geologici, topografici, idrogeologici, gli insediamenti urbani e i programmi dei Piani Regolatori, l'esistenza di eventuali aree protette ed i vincoli che su queste gravano, la presenza di infrastrutture di trasporto quali ad esempio strade, ferrovie e linee elettriche, di corsi d'acqua e di aree di bonifica.
Analoghe indagini preventive devono essere condotte per definire il sito piu' idoneo per la costruzione delle centrali di compressione.
Per il tracciato delle condotte a mare devono essere realizzate delle ispezioni del corridoio di posa e del fondale marino circostante per individuare e localizzare le caratteristiche geologiche, le proprieta' geotecniche, la presenza di ostacoli come relitti navali, residuati bellici e rottami vari. Devono inoltre essere acquisiti i dati meteorologici ed oceanografici necessari per una pianificazione dello specifico progetto e costruzione.
Nella definizione del tracciato devono essere considerate inoltre le distanze di sicurezza delle condotte di cui al punto 2.5.

2.3 Sezionamento in tronchi
Le condotte a terra devono essere sezionate mediante apparecchiature di intercettazione in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Il sezionamento deve essere eseguito in modo tale che la distanza tra le valvole di intercettazione non sia superiore a quella indicata nella tabella 1 sotto riportata.
Tabella 1. Distanza massima di sezionamento in relazione alla specie della condotta

Tabella 1. Distanza massima di sezionamento in relazione alla specie della condotta =====================================================================
|Distanze in caso di valvole|Distanze in caso di valvole
| con comando locale | telecontrollate =====================================================================
1ª specie | 10 km | 15 km --------------------------------------------------------------------- 2ª specie (1)| 6 km | 10 km ---------------------------------------------------------------------
3ª specie | 2 km | 6 km

(1) nel caso di attraversamento di nuclei abitati si veda quanto riportato al paragrafo 2.5.2

Le apparecchiature di intercettazione devono essere ubicate in posizione facilmente raggiungibile.
Le condotte, in ciascun tronco ottenuto a seguito del sezionamento sopra indicato, devono essere munite di idonei dispositivi di scarico, da ubicare di norma nell'area dei punti di linea, che consentano di procedere rapidamente allo svuotamento del tratto di condotta qualora se ne determini la necessita'. Le operazioni di scarico, peraltro eccezionali e non automatiche, devono essere effettuate con la massima cautela e in modo da non recare pregiudizio alla sicurezza di persone o cose.

2.4 Profondita' di interramento
a) Le condotte devono essere di regola interrate ad una profondita' di norma non inferiore a 0,90 m.
b) In terreni che presentano ondulazioni, fossi di scolo, cunette e simili, e' consentita per brevi tratti una profondita' di interramento minore di 0,90 m ma mai inferiore a 0,50 m.
c) In terreni rocciosi, e' consentita una profondita' di interramento fino ad un minimo di 0,40 m.
d) Nel caso di condotte poste in sede stradale (carreggiata e relative fasce di pertinenza), il metanodotto deve essere interrato ad una profondita' minima di interramento di 1,00 metro rispetto al piano di rotolamento (carreggiata).
E' consentita una profondita' minore, fino ad un minimo di 0,50 metri, purche' si provveda alla realizzazione di un manufatto di protezione della condotta che resista ai carichi massimi del traffico. La protezione deve essere prolungata per almeno 0,50 m oltre il bordo della carreggiata nei tratti di accesso e di abbandono della sede stradale. Questa riduzione di profondita' di interramento non e' consentita nel caso di strade statali, regionali, provinciali e autostrade.
Fatto salvo quanto prima detto che deve essere tenuto in considerazione in funzione di un possibile ampliamento della strada, nelle fasce di pertinenza per le quali possono esserci dislivelli diversi rispetto alla carreggiata, si applicano le stesse profondita' di interramento prevista ai paragrafi a), b), c).
Nei tratti di condotta posti in aiuole spartitraffico a distanza maggiore di 0,50 m dal bordo della carreggiata, la profondita' di interramento puo' essere ridotta fino ad un minimo di 0,50 metri.
In tutti i casi e' ammessa una profondita' di interramento di 0,50 m rispetto al fondo delle cunette o del fosso di guardia.
e) Quando le condotte sono posate al di fuori della sede stradale in manufatti di protezione o in protezioni equivalenti, e' consentita una profondita' di interramento ridotta fino ad un minimo di 0,50 m e nelle zone non destinate a traffico di veicoli, fino ad un minimo di 0,30 m.
f) Nei casi particolari in cui la condotta debba essere collocata fuori terra (ad esempio: attraversamenti di corsi d'acqua o di terreni instabili), essa deve essere sollevata dalla superficie del terreno e munita, dove necessario, di curve, giunti di dilatazione o ancoraggi.
g) In tutti i casi assimilabili a quelli sopra descritti possono essere adottate le stesse condizioni di posa.
Le prescrizioni sopraindicate non sono applicabili per le condotte posate nelle aree recintate dei punti di linea, degli impianti e delle centrali di compressione.
Le condotte a mare sono normalmente interrate solo in corrispondenza degli approdi costieri. Particolari condizioni ambientali potranno richiedere in determinate zone l'interramento o la protezione della condotta con altri mezzi.

2.5 Distanze di sicurezza delle condotte

2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati
Fatto salvo quanto indicato ai punti 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4, le distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1ª, 2ª e 3ª specie, sono determinate in base alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alla natura del terreno come indicato nella Tabella 2.
Tutte le soluzioni deducibili da detta tabella, ai fini delle determinazioni delle distanze minime di sicurezza dai fabbricati, sono indifferentemente applicabili.
Tabella 2. Correlazione tra le distanze delle condotte dai fabbricati - la pressione massima di esercizio - Il diametro della condotta - La natura del terreno di posa - Il tipo di manufatto adottato

----> Vedere tabella a pag. 46 <----

Ai fini dell'applicazione della Tabella 2 sono contemplate le seguenti condizioni di posa delle condotte:
Categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile, intendendo tali le pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o artificiale simile. Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali all'atto dello scavo di posa si riscontri in profondita' una permeabilita' nettamente superiore a quella degli strati superficiali.
Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile, purche' tale condizione sussista per una striscia larga almeno due metri e coassiale alla condotta. Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali, all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondita' una permeabilita' inferiore o praticamente equivalente a quella degli strati superficiali.
Categoria D - Tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti di cui al punto 2.8, lungo i quali devono essere disposti diaframmi alla distanza massima di 150 m e dispositivi di sfiato verso l'esterno protetti contro l'intasamento.
I fabbricati ausiliari, destinati esclusivamente a contenere apparecchiature e dispositivi finalizzati all'esercizio del servizio di trasporto, devono mantenere una distanza di sicurezza dalle condotte interrate o fuori terra, poste all'interno della recinzione di punti di linea, impianti e centrali, pari almeno alla quota di interramento della condotta stessa e tale da consentire la manovrabilita' degli apparati per le condotte fuori terra, comunque non inferiore a 0,90 m e nel rispetto del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati
Le condotte di 1ª specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unita'.
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unita', e' consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori che si desumono dalla colonna 1 della Tabella 2, purche' si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m.
In alternativa, nello stesso tratto, possono essere utilizzati sulla condotta manufatti di protezione di cui al paragrafo 2.8, rispettando:
- le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa A in caso di utilizzo di manufatti aperti con funzione di sola protezione meccanica;
- le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa B in caso di utilizzo di manufatti chiusi con funzione di protezione meccanica e drenaggio.
Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
Le condotte di 2ª specie possono attraversare i nuclei abitati a condizione che le stesse siano sezionabili in tronchi secondo quanto previsto per le condotte di terza specie nella tabella 1 e che vengano rispettate le distanze che si desumono dalla colonna 2 della Tabella 2.

6.8 2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.
Le condotte di 1ª specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettivita' (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unita', di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione di persone", e' consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purche' si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.
Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.
Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
Nel caso di condotte di 2ª e di 3ª specie poste in prossimita' di "luoghi di concentrazione di persone", dovra' essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare
Per quanto riguarda le condotte a mare, devono essere concordate con le Autorita' competenti, lungo il tracciato della condotta, aree di divieto di pesca, d'ancoraggio e comunque afferenti ad altre attivita' che possano comportare un potenziale pericolo per la sicurezza.

2.6 Distanze da linee elettriche
Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.
I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza tra condotte aeree o apparati e dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non puo' essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore piu' vicino.
Per linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte.
La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza puo' essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7. Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas.

2.7 Parallelismi ed attraversamenti
Le procedure seguite e le attrezzature utilizzate durante la realizzazione dell'attraversamento non devono causare danno o rendere pericoloso l'utilizzo di ogni struttura attraversata o adiacente al metanodotto. Per quanto possibile inoltre gli attraversamenti devono essere realizzati in modo tale che l'uso e la manutenzione del metanodotto non intralci la circolazione su strade, ferrovie e tranvie e non limiti l'utilizzo e la manutenzione degli altri servizi attraversati.
Qualora il metanodotto sia preesistente, sara' cura degli interessati alla realizzazione dell'opera interferente adottare le precauzioni atte ad impedire danni o pericoli all'esercizio e alla manutenzione del metanodotto.
La progettazione dell'attraversamento deve considerare tutte le sollecitazioni agenti sulla condotta, comprendendo sia le sollecitazioni longitudinali che quelle circonferenziali.
Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie extraurbane, si applicano le norme emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a tutela degli impianti di propria competenza.
Nel caso di attraversamenti di strade ed autostrade oltre a quanto di seguito indicato si devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada.
Per le condotte di 1ª Specie, posate in sede stradale (carreggiata e relative fasce di pertinenza) di autostrade e di strade statali, regionali e provinciali, per attraversamenti o con percorso parallelo alla carreggiata, deve essere previsto l'impiego di tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25% oppure in alternativa la posa entro un manufatto di protezione chiuso adeguatamente dimensionato per resistere ai carichi esterni.
Per tali condotte i requisiti relativi alla maggiorazione dello spessore (o all'applicazione del manufatto di protezione) devono essere applicati per l'intera sede stradale e comunque per non meno di 3 m dal limite della carreggiata.
Nei casi di attraversamento di linee tranviarie urbane la profondita' di interramento della condotta non deve mai essere inferiore ad 1 m misurata tra la generatrice superiore della condotta stessa ed il piano di ferro; nel caso di condotte di 1ª specie, i tubi devono essere calcolati in base ad una pressione massima di esercizio maggiorata del 25% fino ad una distanza di 1 m dalla rotaia piu' vicina oppure la condotta deve essere collocata in manufatto di protezione chiuso drenante per la stessa estesa.
Nei casi di percorsi paralleli a linee tranviarie urbane, la distanza minima misurata in senso orizzontale tra la superficie esterna della condotta e la rotaia piu' vicina, non deve essere inferiore a 3 m per le condotte di 1ª e 2ª Specie, ed a 1 m per quelle di 3ª Specie.
In prossimita' di opere d'arte l'attraversamento deve essere realizzato in modo tale da non interessarne le strutture e consentire la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle opere stesse.
Laddove non sia praticabile l'attraversamento con condotta interrata possono essere utilizzati attraversamenti sopraelevati che, a seconda delle luci da attraversare e dei diametri delle condotte interessate, possono essere autoportanti o sostenuti da adeguate strutture di sostegno.
I ponti cosi' realizzati devono essere progettati in accordo con le norme di progettazione appropriate, con luce sufficiente per evitare i danni possibili dovuti ad eventuale traffico e con adeguati accessi per la manutenzione.
Nei casi di attraversamenti sopraelevati e' inoltre consentita l'utilizzazione di opere d'arte esistenti, previa verifica della struttura portante alle nuove condizioni di carico. La condotta puo' essere posata in vista aggraffata esternamente al manufatto, oppure interrata nella sede di transito, con l'esclusione del collocamento attraverso camere vuote di manufatti non liberamente arieggiate.
Nei casi di percorsi paralleli fra condotte non drenate ed altre canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima tra le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla profondita' di interramento adottata per la condotta del gas, salvo l'impiego di diaframmi continui di separazione o manufatti di protezione chiusi drenanti.
Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovra' essere assicurata una distanza minima tra le superfici affacciate non inferiore a 0,50 m. E' ammessa una distanza inferiore purche' si mettano in atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra le condotte e che non interferiscano con le operazioni di manutenzione.
Tale ultima soluzione dovra' essere adottata anche nei casi di parallelismi e di attraversamenti con impianti di irrigazione.
Nei casi di attraversamenti di condotte non drenate ad altre canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non deve essere inferiore a 1,50 m. Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la condotta del gas deve essere collocata entro un manufatto di protezione chiuso drenante che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 m nei sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione ed in ogni caso deve essere evitato il contatto metallico tra le superfici affacciate. Quando tecnicamente fattibile il manufatto di protezione chiuso drenante, di cui sopra, puo' essere invece realizzato a protezione della canalizzazione interferente.
Nel caso di percorsi paralleli o attraversamenti fra condotte non contenute in un manufatto di protezione e tubi portacavi di usi diversi non in pressione, al servizio del gasdotto, quali ad esempio tubi portacavi per posa cavo telecomunicazione, e' consentito che le distanze minime prescritte non vengano rispettate, purche' la continuita' della canalizzazione sia interrotta mediante idonei diaframmi o tappi di separazione, in ingresso ed in uscita dai pozzetti e da edifici chiusi, ad evitare che le canalizzazioni siano veicolo di trasporto gas.
Per tali tubi portacavi, negli attraversamenti di strade, ferrovie e tranvie urbane ed extraurbane e' ammessa la posa in posizione adiacente al metanodotto.
Gli attraversamenti di corsi d'acqua devono essere realizzati di norma sottopassando l'alveo. I requisiti di protezione per l'attraversamento di fiumi, torrenti, canali, saranno determinati in accordo con le richieste delle Autorita' competenti.

2.8 Manufatti di protezione
I manufatti di protezione citati ai punti 2.5, 2.6, 2.7 devono essere dimensionati in relazione ai carichi a cui saranno sottoposti in opera e potranno essere costituiti da:
- manufatti di protezione aperti quali beole in cls., piastre o coppelle in acciaio, cemento armato, polietilene o altro materiale idoneo alle scopo;
- manufatti chiusi quali,
- tubi in acciaio o in cemento o altro materiale idoneo allo scopo, oppure,
- cunicoli in muratura, in calcestruzzo realizzati in opera su canalette o con elementi prefabbricati.
I manufatti di protezione aperti hanno funzione di protezione meccanica e/o di ripartitori dei carichi e sono collocati al di sopra della generatrice superiore della condotta .
I manufatti di protezione chiusi contengono completamente la condotta e possono essere realizzati con funzione di:
- protezione meccanica e drenaggio;
- sola protezione meccanica.
Nel primo caso tra condotta e manufatto di protezione deve essere assicurata una intercapedine libera o riempita con materiale drenante che sara' resa comunicante con l'esterno mediante il collegamento di uno o piu' sfiati.
Nel secondo caso invece l'intercapedine tra condotta ed il manufatto potra' essere riempita con materiale non drenante; non sono richiesti sfiati.
Nel caso di tubi di protezione devono essere applicati sulla condotta distanziatori di materiale plastico per evitare il contatto metallico tra condotta e manufatto di protezione o il danneggiamento al rivestimento.
La giunzione dei vari elementi costituenti i manufatti di protezione drenanti deve garantire la sigillatura e la continuita' della protezione.
Le estremita' dei manufatti di protezione chiusi devono essere sigillate alle estremita' con idonei dispositivi e/o materiali.
I manufatti di protezione con funzione drenante dovranno essere suddivisi in tratti con diaframmi come indicato al punto 2.5 per la categoria di posa D.
Gli sfiati devono essere costruiti con tubi di diametro non inferire a 30 mm e devono essere in numero di uno per i tratti di lunghezza inferiori o uguali a 30 m e in numero di due per i tratti di lunghezza maggiore.
Gli sfiati potranno essere ubicati sul manufatto di protezione o lateralmente ad esso e comunque in posizione tale:
- da non arrecare disturbo e pericolo al transito di veicoli o persone;
- da evitare che eventuali perdite possano interessare fabbricati o linee elettriche;
- da essere accessibili per il controllo.

2.9 Criteri di progetto dei punti di linea (punti di intercettazione di linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento apparati per la pulizia e l'ispezione interna)
I punti di linea devono essere progettati in accordo con la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con la norma UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Il circuito principale del gas dei punti di linea interrati e' soggetto alle stesse regole riguardanti le condotte di cui al punto 2.5 per le modalita' di posa B e D purche', in quest'ultimo caso, sia assicurato il drenaggio del gas in modo che eventuali perdite non interessino fabbricati.
Qualora il circuito principale del gas dei punti di linea sia realizzato fuori terra devono essere rispettate le stesse regole per la modalita' di posa di tipo B. Nel caso in cui non possa essere rispettata la distanza di sicurezza prevista, devono essere realizzati appositi ed idonei schermi di protezione che dovranno avere estensione ed essere posizionati in modo tale che la distanza di sicurezza calcolata con la regola del filo teso non sia inferiore a quella prevista.
Le aree classificate secondo il D. Lgs. 12.06.2003 n° 233 devono risultare contenute all'interno della recinzione dell'impianto.
Gli impianti con condotte o apparati fuori terra, o con dispositivi di manovra delle valvole fuori terra devono essere recintati. Nel caso di impianti completamente interrati non e' richiesta la recinzione purche' i dispositivi di manovra delle valvole di intercettazione e gli altri apparati da manovrare siano contenuti in appositi pozzetti che permettano la manovra degli stessi dall'esterno.

2.10 Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle utenze industriali e REMI)

2.10.1 Progettazione
Gli impianti di riduzione facenti parte del sistema di trasporto gas devono essere realizzati in conformita' a quanto previsto dalla norma UNI EN 12186.
Gli impianti di riduzione della pressione con MOP di monte superiore a 12 bar possono essere realizzati all'aperto oppure allocati in cabina o altro tipo di alloggiamento fuori terra o seminterrato.
Gli stessi devono essere allocati in un'area provvista di recinzione alta almeno 2 m per precludere l'accesso a persone non autorizzate.
Gli impianti di riduzione della pressione con MOP di monte compresa tra 5 e 12 bar possono essere anche realizzati in cabina o altro manufatto di alloggiamento senza recinzione, fuori terra, seminterrati o interrati, purche' non sia previsto il riscaldamento del gas.
Gli impianti con MOP di monte inferiore o uguale a 5 bar devono essere realizzati in accordo con "Regola tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e di linee dirette a gas naturale con densita' non superiore a 0,8".

2.10.2 Impianto all'aperto con recinzione
L'impianto all'aperto e' quello in cui gli apparecchi di riduzione della pressione sono installati all'aperto ed in aree opportunamente recintate.
La distanza minima tra gli apparecchi di riduzione della pressione e la recinzione non deve essere inferiore a 10 m, a meno che non si provveda alla costruzione di appositi ed idonei schermi di protezione in muratura o in terra. In tal caso gli schermi di protezione dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 2 m dalla recinzione e dovranno avere un'estensione tale che la somma:
- della distanza tra gli apparati fuori terra ed una delle estremita' dello schermo,
e
- della distanza tra lo schermo e la recinzione,
non risulti inferiore a 10 m (regola del filo teso).
La distanza minima tra la recinzione e le parti fuori terra dell'impianto in pressione, escluse le valvole e le condotte, non deve essere inferiore a 2 m.

2.10.3 Impianto in cabina o altro tipo di alloggiamento con recinzione
L'impianto in cabina con recinzione e' quello in cui gli apparecchi di riduzione della pressione sono installati in apposita cabina opportunamente recintata.
La cabina puo' essere costruita in muratura in mattoni o di calcestruzzo, puo' essere fuori terra o seminterrata ed ha di norma dimensioni tali da consentire l'accesso e lo stazionamento del personale al suo interno.
Tra la recinzione ed i muri perimetrali della cabina deve essere osservata una distanza non inferiore a 2 m.
La stessa distanza deve essere osservata tra la recinzione e le parti fuori terra dell'impianto in pressione, escluse le valvole e le condotte.
I muri perimetrali della cabina devono essere costruiti in calcestruzzo dello spessore minimo di 20 cm, se semplice, o di 15 cm, se armato, oppure con materiali incombustibili che conferiscano alle strutture portanti e alle eventuali pareti di compartimentazione una resistenza al fuoco rispettivamente non inferiore a R120 e REI/EI120.
Le cabine fuori terra o seminterrate devono avere la copertura di tipo leggero, costruita in materiale non combustibile.
L'aerazione della cabina deve essere assicurata da aperture, disposte in alto vicino alla copertura, aventi una superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in pianta, e da altre aperture poste in basso per agevolare il ricambio.
Le aperture devono essere protette con reticelle metalliche per impedire l'ingresso di corpi estranei.
La cabina seminterrata deve consentire un accesso laterale direttamente dall'esterno.
Gli apparati che costituiscono gli impianti di riduzione e misura possono essere installati anche in altro tipo di alloggiamento di dimensioni ridotte sempre recintato. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati per questi tipi manufatto, devono essere tali da garantire un livello equivalente di sicurezza antincendio, sia per quanto riguarda la protezione delle persone, sia per la protezione degli apparati. Anche per gli impianti costruiti in tali manufatti di alloggiamento, devono essere comunque rispettate le disposizioni e le distanze di sicurezza e protezione previste per gli impianti con cabina in muratura.

2.10.4 Impianto in cabina o altro tipo di alloggiamento senza recinzione (senza preriscaldo e con pressione di monte compresa tra 12 e 5 bar).
L'impianto senza recinzione e' quello in cui gli apparecchi di riduzione della pressione sono installati in cabina o altro tipo di alloggiamento, costruiti fuori terra, interrati o seminterrati e senza recinzione.
Le caratteristiche costruttive delle cabine sono le stesse riportate al punto 2.10.3. eccetto che per la struttura portante e le eventuali pareti di compartimentazione che devono avere una resistenza al fuoco rispettivamente non inferiore a R30 e REI/EI30.
Per le cabine interrate, le aperture di aerazione devono essere raccordate a dei condotti sfioranti all'esterno ad una altezza diversa in modo da realizzare una circolazione naturale d'aria.
I condotti devono essere muniti di terminali appositi che impediscano l'entrata dell'acqua e di dispositivi tagliafiamma.
La superficie totale delle aperture deve essere pari ad almeno 1% di quella in pianta del locale con un minimo di 400 cm2.
Per altri tipi di alloggiamento si intendono manufatti quali armadi di materiale metallico o di materiale di Classe 1 o equivalente di reazione al fuoco, secondo le vigenti norme, di dimensioni ristrette, per le quali non e' previsto l'accesso del personale.
Per l'aerazione di questi tipi di alloggiamento si applicano gli stessi requisiti previsti per le cabine.
Le cabine ed i manufatti di alloggiamento interrati, seminterrati e fuori terra senza recinzione degli impianti di riduzione della pressione devono essere ubicati ad una distanza di almeno 2 m dai fabbricati.

2.10.5 Circuito principale del gas
Il circuito del gas e' costituito da condotte, valvole, filtri, pezzi speciali, riduttori, contatori ecc., nei quali il gas fluisce per passare dalle condotte poste a monte alle condotte di valle.
Per le sezioni di impianto con pressione superiore a 5 bar, i materiali devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3 e devono essere dimensionati in relazione ai criteri di progettazione riportati al punto 2.1.
Per le sezioni di impianto con pressione inferiore o uguale a 5 bar i materiali dovranno rispondere a quanto prescritto dalla "Regola tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e di linee dirette a gas naturale con densita' non superiore a 0,8".

2.10.6 Intercettazione del flusso del gas
Il circuito principale del gas deve essere munito di apparecchiature di intercettazione generali poste in posizione ben accessibile. all'interno della recinzione ma esterne alla cabina, ove esistente, per gli impianti con recinzione e comunque all'esterno del manufatto di alloggiamento per gli impianti senza recinzione.

2.10.7 Sezionamento dell'impianto
Il confine tra la pressione MOP di monte e la pressione MOP di valle e' in corrispondenza o a valle del collegamento di uscita:
- dei riduttori della pressione se installati a valle dei dispositivi di sicurezza, oppure,
- del dispositivo di sicurezza se e' installato a valle del riduttore di pressione, oppure,
- della valvola di isolamento di uscita dell'impianto o delle valvole di uscita delle linee di regolazione, se la presa di impulso del dispositivo di sicurezza con la taratura piu' alta e' collegata alla condotta a valle di tale valvola.

2.10.8 Dispositivi per la limitazione della pressione
Al fine di impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento irregolare del sistema di regolazione principale, il superamento della pressione massima di esercizio stabilita per le condotte di valle, deve essere installato un idoneo sistema di sicurezza le cui caratteristiche sono quelle descritte al punto 1.4.
Allo scopo possono essere utilizzati:
- monitor, regolatore di pressione di emergenza, oppure,
- valvola di blocco del flusso del gas.
Ove installato, il dispositivo di scarico in atmosfera deve essere munito di opportuna condotta di sfiato per il convogliamento in atmosfera del gas, scaricato ad una altezza non inferiore a 3 m dal piano campagna.

2.10.9 Apparecchi di riscaldamento a fiamma libera
Gli apparecchi di riscaldamento a fiamma libera, quando installati in cabina, devono essere posti in un locale separato da quello delle apparecchiature di riduzione della pressione a mezzo di muro con resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120.
Nel caso di installazione all'aperto, a meno che non si provveda alla costruzione di appositi idonei schermi di protezione in muratura o in terra, gli apparecchi di riscaldamento, devono essere ubicati ad almeno 5 m dal riduttore di pressione, dai dispositivi di sicurezza per il controllo della pressione di valle, dalla recinzione ed ad almeno 25 m da fabbricati non ausiliari al servizio di trasporto esterni all'impianto. Ove si provveda alla realizzazione di schermi di protezione tale distanza dai fabbricati esterni all'impianto puo' essere ridotta al 50%. Gli schermi di protezione, quando realizzati, dovranno avere una larghezza tale che la somma:
- della distanza tra gli apparecchi di riscaldamento ed una delle estremita' dello schermo,
e
- della distanza tra la stessa estremita' dello schermo ed il riduttore di pressione/i dispositivi di sicurezza per il controllo della pressione di valle/il fabbricato esterno all'impianto,
non risulti inferiore alla distanza rispettivamente prescritta (regola del filo teso).

2.11 Criteri di progetto delle centrali di compressione
Le centrali di compressione devono essere progettate in accordo alla norma UNI EN 12583.
L'area di centrale deve essere opportunamente recintata e devono essere attivate adeguate misure per evitare che personale non autorizzato possa avere accesso all'area.
Nell'area della centrale, la distanza minima tra gli apparati fuori terra in pressione e la recinzione, non deve essere inferiore a 10 m; in casi particolari, qualora non sia rispettata tale distanza, devono essere realizzati appositi ed idonei schermi di protezione.
In tal caso gli schermi di protezione dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 2 m dalla recinzione e dovranno avere un'estensione tale che la somma:
- della distanza tra gli apparati fuori terra ed una delle estremita' dello schermo,
e
- della distanza tra lo schermo e la recinzione,
non risulti inferiore a 10 m (regola del filo teso).
La limitazione della pressione in uscita deve essere assicurata con il sistema di controllo e protezione descritto al paragrafo 1.4 e nei limiti di pressione stabiliti nello stesso paragrafo.
Qualora la pressione MOP della centrale sia superiore alla pressione MOP della condotta, la limitazione della pressione sul metanodotto a valle della centrale di compressione potra' essere ottenuta con lo stesso sistema di controllo e protezione di cui sopra, purche' per il controllo del sistema sia utilizzata la misura di pressione del metanodotto stesso.
Il sistema di arresto di emergenza della centrale deve permettere, in presenza di ben definiti eventi anomali, una corretta procedura di arresto della centrale stessa, in grado di minimizzare possibili danneggiamenti alle apparecchiature o l'insorgere di situazioni di possibile pericolosita'.
Tale sistema deve attivare l'arresto di emergenza delle unita' di compressione e chiudere le valvole di centrale secondo una sequenza programmata, isolando cosi' la centrale dal metanodotto. Il ripristino dell'esercizio della centrale deve essere effettuato da personale in sito, applicando una specifica procedura di controllo e verifica funzionale.
L'arresto di emergenza deve essere attivabile sia in remoto che in locale attraverso il sistema di controllo e supervisione della Centrale, tramite opportuni comandi distribuiti nell'area dell'impianto. Deve essere possibile isolare la centrale dal metanodotto connesso con il sistema di trasporto.

2.12 Progettazione della protezione contro la corrosione
I tubi e tutte le strutture metalliche interrate devono essere opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento isolante e protezione catodica. Le strutture posate fuori terra soggette a condizioni di aggressivita' ambientale devono essere opportunamente trattate con appositi cicli di pitturazione.
I rivestimenti isolanti devono essere scelti tenendo conto del tipo di struttura da proteggere e di ambiente di posa, della presenza della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento e' soggetto nella fase di stoccaggio, trasporto, messa in opera ed esercizio, al fine di garantire una funzionalita' ed una durata adeguate.
Le caratteristiche dei rivestimenti per la condotta in relazione al tipo di posa e le norme di applicazione dei rivestimenti sono riportate nella norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e nelle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Il sistema di protezione catodica deve essere progettato e realizzato in accordo con la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con la norma UNI EN 12007-1 per componenti destinati a condotte con MOP inferiore od uguale a 16, al fine di garantire il mantenimento della condotta nelle condizioni di immunita' dalla corrosione.
Il sezionamento elettrico delle condotte, ottenuto tramite l'inserimento di giunti isolanti, deve essere previsto qualora sia necessario limitare l'interferenza dei campi elettrici esterni.
Le tensioni elevate provocate da parallelismi o incroci con linee elettriche ad alta tensione o linee ferroviarie esercite in corrente alternata, devono essere adeguatamente controllate e se necessario limitate con opportuni interventi.

3. Materiali

3.1 Generalita'
I tubi ed i componenti utilizzati per la costruzione condotte per il trasporto di gas devono essere di acciaio.
I tubi per condotte con MOP > 16 bar devono essere conformi alle norme previste dalla norma UNI EN 1594.
I tubi per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar devono essere conformi alle norme previste dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3.
Per i componenti le condotte di trasporto di gas devono essere rispettati i requisiti chimico fisici previsti per i materiali, la conformita' alle norme tecniche indicate dalla norma UNI EN 1594 per componenti destinati a condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3 per componenti destinati a condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
I componenti stessi devono inoltre conformi anche alle pertinenti direttive europee, ove applicabili, ed a quanto prescritto nei relativi decreti legislativi di attuazione nazionale. Devono inoltre riportare la relativa marcatura CE ove prevista.
I tubi ed i componenti previsti per condotte con MOP > 16 bar possono essere utilizzati su condotte con MOP inferiore od uguale a 16.

4. COSTRUZIONE IN CANTIERE

4.1 Premessa
Le imprese impiegate per la costruzione devono possedere le caratteristiche necessarie per i lavori da eseguire. I lavori devono essere effettuati in modo da garantire la sicurezza del personale impiegato per la costruzione, la sicurezza di terzi, la salvaguardia dell'ambiente e delle aree interessate dai lavori stessi, nonche' l'integrita' dei materiali impiegati.
I lavori di costruzione devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni e/o regolamenti locali.

4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare
La posa delle condotte e degli impianti a terra deve essere eseguita in accordo con le modalita' e gli accorgimenti tecnici previsti dalla norma UNI-EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16.
In caso di lavori di costruzione di condotte in prossimita' di servizi di terzi interrati, il metodo di esecuzione dello scavo deve essere tale da garantire la salvaguardia di tali servizi.
La posa di condotte in mare deve essere effettuata con mezzi navali idonei per le varie fasi di lavorazione che la compongono.

4.3. Giunzione delle condotte
La giunzione in campo dei tubi per la formazione delle condotte deve essere eseguita normalmente mediante saldatura per fusione. Collegamenti mediante flange, filettature e giunti speciali di accertata idoneita' devono essere limitati agli impianti e alle centrali, e solo per casi particolari alle condotte (es. prese per funzioni ausiliarie).
Le saldature della condotta devono essere eseguite in accordo con la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con le norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN

12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16.
Le saldature della condotta devono essere effettuate da personale certificato secondo procedure di saldatura qualificate.
Le saldature della linea e del circuito principale del gas nei punti di linea e negli impianti, devono essere ispezionate al 100% con controllo non distruttivo utilizzando i metodi indicati dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN

12007-1 ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16.
Le operazioni di controllo non distruttivo devono essere effettuate da personale certificato secondo procedure di controllo qualificate.

4.4 Collaudo in opera delle condotte
Dopo la posa in opera delle condotte, si deve procedere alla prova combinata di resistenza e di tenuta a pressione secondo le modalita' ammesse dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16.
La condotta ed il circuito principale del gas negli impianti di linea, impianti di riduzione e centrali di compressione devono essere collaudati ad una pressione pari ad almeno:
- 1,30 MOP per le condotte di 1ª specie;
- 1,50 MOP per le condotte di 2ª e 3ª specie.
Durante il collaudo, la pressione nella sezione piu' sollecitata del tronco non deve dar luogo ad una tensione superiore al carico unitario di snervamento minimo garantito per il tipo di materiale impiegato. Durante il collaudo, la pressione non deve superare di norma la pressione di prova idraulica in stabilimento dei componenti e le pressioni di collaudo ammesse per i componenti.
Il collaudo della condotta puo' essere eseguito per tronchi.
Il collaudo delle condotte e' considerato favorevole se, dopo almeno 48 ore, la pressione si e' mantenuta costante a meno delle variazioni dovute all'influenza della temperatura ovvero se, in relazione alle variazioni di temperatura e pressione, il volume del liquido e' rimasto costante nei limiti della precisione degli strumenti di misura utilizzati.
Nel caso di tronchi costituiti da condotte fuori terra di breve lunghezza, da punti di linea o da impianti di riduzione e simili, il collaudo e' considerato favorevole se, dopo almeno 4 ore, la pressione si e' mantenuta costante a meno delle variazioni dovute all'influenza della temperatura; in questi casi il collaudo puo' essere eseguito fuori opera.
Per le condotte delle centrali di compressione la durata minima del collaudo idraulico e' di 24 ore.
Dal collaudo su indicato possono essere esclusi i riduttori di pressione, i contatori, i filtri e gli altri componenti per i quali e' previsto il collaudo in fabbrica.
E' consentito l'inserimento in linea di spezzoni di tubo, raccordi e pezzi speciali senza l'esecuzione del suddetto collaudo purche' gli stessi siano collaudati in stabilimento ad una pressione non inferiore a quella di collaudo prevista per la condotta.
Sono escluse dall'obbligo del collaudo idraulico quelle parti per le quali il collaudo prima dell'inserimento in linea non sia tecnicamente fattibile (ad esempio pezzi speciali per l'esecuzione di una derivazione da una condotta in esercizio).
Tutte le saldature di collegamento dei tronchi di collaudo o di inserimento nella condotta di pezzi speciali o spezzoni di tubo che non sono state collaudate, dovranno essere controllate con metodo non distruttivo in conformita' alle norme di riferimento indicate dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Su dette saldature inoltre dovranno essere eseguiti controlli alla ricerca di eventuali perdite che potranno essere effettuati durante o dopo la messa in esercizio della condotta.
Per le condotte a mare, il collaudo idraulico puo' non essere necessario per le loro caratteristiche di opere monolitiche realizzate solamente attraverso la saldatura di tubi, senza valvole ne' collegamenti. Il controllo di qualita' in tutte le fasi dell'opera, l'ispezione interna con idonei apparati e la prova di tenuta con gas inerte o gas naturale possono essere operazioni sostitutive del tradizionale collaudo idraulico.

4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e dei relativi impianti all'esercizio
Dopo lo svuotamento dell'acqua utilizzata per il collaudo a pressione e prima della messa in esercizio del metanodotto, dell'impianto o della centrale di compressione, si deve procedere all'eliminazione dell'acqua residua con un idoneo procedimento (es. essiccamento ad aria secca, essiccamento a vuoto, lavaggio con gas naturale o con aria) in modo da evitare la formazione di idrati durante l'esercizio.
Le attivita' di messa in esercizio devono essere eseguite in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma UNI
EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
I disegni che riportano il tracciato del metanodotto e la documentazione relativa ai collaudi devono essere raccolti in modo organico e conservati per la vita dell'opera da parte dell'impresa di trasporto del gas.

5. ESERCIZIO

5.1 Gestione della rete
Il servizio di trasporto viene effettuato sulla base dei programmi richiesti dagli utenti della rete, in condizioni di efficienza, affidabilita' e sicurezza, garantite dall'impresa di trasporto del gas attraverso l'esercizio della rete dei metanodotti.
A tale scopo, l'impresa di trasporto del gas deve stabilire una propria politica inerente alle attivita' di esercizio, dispacciamento del gas, sorveglianza e manutenzione e dotarsi di un'adeguata organizzazione e sistemi anche per far fronte ad eventuali emergenze.
Salvo quanto di seguito indicato i criteri da utilizzare sono quelli riportati nella norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e nella norma UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
L'impresa di trasporto del gas deve prevedere nella propria organizzazione una struttura di dispacciamento in grado di assicurare, in relazione all'estensione e alla complessita' della propria rete, le attivita' sopra esposte.

5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento
In questo paragrafo sono descritte le attivita' minime che il dispacciamento deve essere in grado di assicurare per l'esercizio della rete dei metanodotti.
L'organizzazione del dispacciamento deve essere in grado di assicurare, coerentemente al Codice di Rete adottato dall'impresa di trasporto del gas, la programmazione operativa del trasporto secondo le fasi temporali concordate con gli altri Operatori del sistema di trasporto.
L'esercizio nel Giorno Gas deve essere gestito in modo continuativo nell'arco delle ventiquattrore. In particolare esso deve garantire:
- il bilanciamento fisico della rete;
- l'attivazione delle procedure di emergenza;
- il coordinamento degli interventi di emergenza;
- il coordinamento operativo in occasione di lavori e manutenzioni straordinarie;
- il coordinamento operativo con gli altri operatori del sistema.

5.3 Dati per il controllo della rete
Per svolgere le attivita' sopra descritte il dispacciamento utilizzera', in relazione all'estensione e alla complessita' della struttura di trasporto dell'impresa, un sistema di acquisizione dei dati fondamentali per l'esercizio del sistema stesso.
Devono essere acquisiti in via continuativa o su evento, e conservati per un congruo periodo i dati di pressione, portata e qualita' del gas dai principali punti d'ingresso e punti di rete significativi.

5.4 Sistemi di comunicazione
L'impresa di trasporto del gas deve disporre di un sistema di telecomunicazione che, oltre a supportare l'attivita' del dispacciamento, assicuri il collegamento e la trasmissione dei dati con tutti gli operatori del sistema (compresi i dispacciamenti di altre imprese di trasporto del gas nazionali ed estere).
E' inoltre necessario che l'impresa di trasporto del gas disponga di un sistema sufficientemente affidabile di collegamento in fonia con il personale che assicura gli interventi sugli impianti in occasione di manutenzioni ordinarie, straordinarie e di emergenza.

5.5 Gestione delle emergenze
Si definisce "emergenza" ogni evento che si verifica nell'esercizio del sistema di trasporto che possa risultare pregiudizievole per la sicurezza di persone, delle cose e dei beni di terzi, per l'ambiente in generale, o per la sicurezza dell'impiantistica e la continuita' del trasporto.
Per far fronte a queste tipologie di emergenza l'impresa di trasporto del gas deve dotarsi di una struttura organizzativa sul territorio interessato dalla propria rete, in grado di assicurare un servizio di rintracciabilita', reperibilita' e intervento in modo continuativo nell'arco delle ventiquattro ore al fine di poter assicurare, qualora necessario, un rapido intervento sui propri impianti.
L'impresa di trasporto deve dotarsi di una procedura per la gestione delle emergenze, nella quale devono essere definiti i criteri organizzativi e attuativi per la predisposizione e l'impiego di personale, mezzi, attrezzature e materiali. Tale procedura deve essere costantemente mantenuta aggiornata e tutto il personale operativo dell'impresa coinvolto nella gestione delle emergenze deve essere opportunamente istruito per una sua corretta applicazione.
E' fatto obbligo all'impresa di trasporto di dotarsi di un sistema di recapito automatico, presso un centro di smistamento delle informazioni attivo e funzionante in modo continuativo nell'arco delle ventiquattrore, delle segnalazioni telefoniche che dovessero pervenire da Terzi in merito a problematiche connesse con l'attivita' di trasporto.

6. Ispezione e MANUTENZIONE

6.1 Criteri generali
Allo scopo di garantire il corretto esercizio e il mantenimento delle necessarie condizioni di affidabilita' e di sicurezza, le condotte per il trasporto del gas, le centrali di compressione e gli impianti, devono essere oggetto delle necessarie attivita' di ispezione e di manutenzione ordinarie e straordinarie.
L'impresa di trasporto del gas deve preparare un piano di ispezione e manutenzione e quindi documentare in un apposito registro, che puo' essere anche di tipo elettronico, l'esecuzione degli interventi di manutenzione, gli esiti degli interventi stessi e le eventuali anomalie riscontrate.
Salvo quanto di seguito indicato, i criteri generali da adottare per la sorveglianza della condotta e la manutenzione dei componenti, l'integrita' della condotta, l'esecuzione di lavori di riparazione e/o inserimento su condotte in esercizio, sono quelli riportati nelle norme UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar, UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar, UNI EN 12186 per impianti di riduzione della pressione e UNI EN 12583 per centrali di compressione.
L'integrita' e la funzionalita' dei componenti installati lungo la condotta, negli impianti di riduzione e nelle centrali di compressione in particolare deve essere periodicamente verificata.
La manutenzione deve essere mirata a mantenere o a riportare le apparecchiature e gli impianti nella condizione in cui possano espletare efficacemente la funzione richiesta, quale garanzia di affidabilita' e sicurezza del servizio. Le operazioni di manutenzione, a seconda della natura dell'intervento e delle operazioni da eseguire, devono essere svolte da personale qualificato ed opportunamente formato.
Le operazioni di ispezione e di manutenzione devono tenere in considerazione sia le procedure e le prescrizioni di sicurezza a tutela del personale operante, che il corretto utilizzo delle attrezzature necessarie alla loro effettuazione.

6.2 Sorveglianza delle condotte a terra
Il controllo delle condotte deve essere attuato allo scopo di:
- verificare la funzionalita' ed il buono stato di conservazione dei tratti di condotta non interrati;
- verificare la buona conservazione dei manufatti e della segnaletica delle condotte, prevedendo appositi controlli per rivelare la presenza di gas nei cunicoli e nei tubi di protezione delle condotte stesse;
- accertare eventuali azioni di terzi che possano interessare le aree di rispetto delle condotte e le relative distanze di sicurezza;
- verificare le condizioni morfologiche del territorio lungo il tracciato della condotta e degli attraversamenti dei corsi d'acqua.
La frequenza di esecuzione del controllo di una condotta sara' definita in base alle condizioni di progetto e di esercizio della condotta stessa e dalle caratteristiche dei territori attraversati (livello di urbanizzazione del territorio, grado di stabilita' dei terreni attraversati, tipologia d'uso del territorio attraversato dalla condotta).

6.3 Sorveglianza delle condotte a mare
Il controllo delle condotte sottomarine deve essere realizzato attraverso lo svolgimento periodico di ispezioni a mare sia in bassi fondali, sia in alti fondali.
Per le indagini devono essere impiegati adeguati mezzi dotati di sistemi video e strumentali che permettano di avere una panoramica dello stato esterno della condotta posata sul fondale marino e delle sue interazioni con il fondale stesso, nonche' di verificare le buone condizioni delle protezioni meccaniche ed elettriche presenti.
Deve essere verificato lo stato di ricoprimento delle condotte e le eventuali modifiche dell'ambiente marino limitrofo. In particolare devono essere monitorate tutte le eventuali intersezioni, con altre condotte e/o cavi elettrici e di telecomunicazione.
Gli interventi di manutenzione devono essere mirati principalmente alla stabilizzazione del tubo sul fondo e alla sua protezione contro eventuali interferenze con attivita' umane (pesca a strascico, traffico marittimo commerciale e/o diporto).

6.4 Misure e controlli per la protezione contro la corrosione
Lungo le condotte devono essere opportunamente posizionati posti di misura per accertare l'efficacia dei sistemi di protezione catodica in relazione ai programmi stabiliti nei piani di manutenzione. La protezione passiva applicata alle condotte aeree ed agli apparati fuori terra deve essere oggetto di ispezioni allo scopo di accertarne il buono stato di conservazione.

6.5 Ispezioni interne delle condotte
Al fine di verificarne l'integrita', le condotte a terra e a mare possono essere ispezionate mediante il passaggio all'interno della condotta di idonei dispositivi. Le frequenze di ispezione devono essere stabilite in funzione delle condizioni e delle caratteristiche di ogni singola condotta. Eventuali difetti riscontrati devono essere valutati in base a criteri riconosciuti di buona tecnica che garantiscano l'integrita' della condotta.
Eventuali difetti per i quali la valutazione sopra definita richieda un intervento, potranno essere riparati con sistemi di rinforzo che garantiscano il ripristino delle condizioni di progetto.

6.6 Manutenzione degli impianti, dei punti di linea e delle centrali di compressione
Le operazioni di manutenzione da eseguire negli impianti, nei punti di linea e nelle centrali di compressione, si suddividono in:
a) Operazioni di conduzione, quali:
- le verifiche ispettive;
- il controllo delle perdite;
- il controllo dei livelli su apparati di contenimento o di raccolta liquidi;
- le verifiche di funzionamento;
- il controllo della manovrabilita' delle valvole di intercettazione;
- le verifiche delle tarature.
b) Operazioni di manutenzione, ovvero operazioni che di norma comportano lo smontaggio e il successivo rimontaggio delle singole apparecchiature.
Sugli apparati posti sul circuito principale del gas devono essere eseguite le necessarie operazioni di manutenzione allo scopo di garantire il corretto esercizio degli impianti.

6.7 Apparati a pressione
Sulle attrezzature a pressione standard di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 devono essere eseguite le operazioni di ispezione e di manutenzione previste dal manuale di uso e manutenzione dell'apparato redatto dal costruttore.
Per recipienti a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 e per quelli realizzati in conformita' alla normativa pre-vigente, aventi volume maggiore di 25 litri e, se con pressione massima ammissibile inferiore o uguale a 12 bar, aventi capacita' maggiore di 50 litri, tali operazioni devono comunque comprendere le operazioni di ispezione e di manutenzione indicate al punto 6.7.1.
Per gli accessori di sicurezza invece, tali operazioni devono comprendere le operazioni di verifica di funzionalita' cui al punto 6.7.2.

6.7.1 Recipienti
I recipienti a pressione devono essere oggetto di operazioni di ispezione per verificarne l'integrita'.
Qualora dette operazioni di ispezione dovessero riscontrare difetti che possano in qualche modo pregiudicare l'esercibilita' del recipiente, dovranno essere intraprese le azioni piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.
Tali operazioni di ispezione devono avere una frequenza decennale; la frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature nel manuale d'uso e manutenzione indichi periodicita' di interventi inferiori.
Le operazioni di ispezione per le verifiche di integrita' consistono in esame visivo eseguito dall'esterno e, ove possibile, dall'interno delle varie membrature, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
Qualora il recipiente a pressione abbia caratteristiche tali da non consentire un'esaustiva ispezionabilita' a causa della presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, l'ispezione deve essere integrata, limitatamente alle camere interessate, da una prova di pressione a 1,125 volte la massima pressione ammissibile che puo' essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
La prova a pressione con fluido allo stato liquido puo' essere sostituita, previa predisposizione di opportuni provvedimenti cautelativi, con una prova di pressione con gas ad un valore di 1,1 volte la massima pressione ammissibile.
Ispezioni alternative e/o con periodicita' differenti, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa.

6.7.2 Accessori di sicurezza
Gli accessori di sicurezza devono essere oggetto di operazioni per la constatazione della loro funzionalita'.
La verifica di funzionalita' degli accessori di sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove sia possibile e non sia pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera.
La verifica di funzionalita' degli accessori di sicurezza deve essere eseguita di norma ogni due anni.
La frequenza di esecuzione di tale verifica e' specifica per ogni tipologia di attrezzatura e deve essere individuata tenendo presente le condizioni di esercizio e le modalita' di gestione dell'accessorio stesso. L'analisi delle condizioni di esercizio e delle modalita' di gestione dell'accessorio di sicurezza potrebbero determinare l'esecuzione della verifica di funzionalita' con frequenza diversa (inferiore o superiore) rispetto a quanto sopra indicato.

7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE INDUSTRIALI

7.1 Generalita'
Per le installazioni interne delle utenze industriali vengono prescritte soluzioni tecniche analoghe a quanto previsto per la rete di trasporto. Le minori distanze di sicurezza disponibili per l'installazione delle condotte e degli impianti di riduzione e misura del gas, nell'ambito di un impianto industriale sono compensate dalla presenza all'interno dell'impianto di solo personale a conoscenza dei rischi relativi alle attivita' che all'interno dell'impianto si svolgono.
Le installazioni interne delle utenze industriali sono generalmente costituite da:
- una condotta che dalla rete esterna adduce il gas all'impianto di riduzione della pressione e di misura dell'utenza (condotta di alimentazione);
- l'impianto di riduzione della pressione e di misura;
- rete di condotte che da tale impianto adducono il gas agli apparecchi di utilizzazione (rete di adduzione).
La rete di adduzione realizzata in conformita' ai requisiti del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, dovra' comunque rispettare le modalita' di installazione e le distanze di sicurezza previste nel presente decreto.

7.2 Condotta di alimentazione
La condotta di alimentazione deve essere progettata, costruita e collaudata secondo le prescrizioni stabilite per la rete esterna, salvo quanto sotto riportato:
Il tracciato della condotta deve essere scelto in modo da evitare la vicinanza di opere, manufatti, cumuli di materiale, ecc., che possano danneggiare la condotta oppure creare pericoli derivanti da eventuali fughe di gas.
Nei tratti fuori terra la condotta deve essere opportunamente protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico si fosse costretti a prescegliere un tracciato lungo il quale dovessero incontrarsi degli edifici, deve essere tenuto presente quanto segue:
- e' vietato il sottopasso degli edifici;
- e' vietato l'attraversamento degli edifici entrando nel corpo degli edifici stessi;
- e' ammesso il passaggio delle condotte attraverso androni, a condizione che questi siano permanentemente aerati e che le condotte abbiano diametro non superiore a 120 mm, con pressione non superiore a 12 bar. In tal caso se l'edificio non e' cantinato, la condotta puo' essere interrata nel pavimento dell'androne, contenuto in un adatto manufatto di protezione con opportuni sfiati di ampia sezione all'estremita'. Nel caso di edifici cantinati la condotta deve essere esterna ed addossata ai muri delimitanti l'androne, ai quali deve essere fissata con staffe che la distanzino opportunamente dai detti muri; la condotta deve essere inoltre protetta contro possibili danneggiamenti per azioni meccaniche esterne;
- e' consentito il sorpasso di un edificio, purche' i tronchi di condotta non interrati siano opportunamente protetti contro eventuali danneggiamenti da azioni meccaniche esterne e siano fissati ai muri dell'edificio con staffe di distanziamento; in tal caso pero' le parti di struttura dell'edificio, interessate al passaggio della condotta, devono avere una resistenza al fuoco pari almeno a R120 e REI/EI120, e la pressione della condotta non deve essere superiore a 12 bar.

7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali
L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista come segue:
- se la pressione massima prevista e' maggiore di 24 bar, l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di cinta;
- se la pressione massima prevista e' superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza possibile dagli edifici e dai capannoni dello stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro di cinta.
L'impianto, se la pressione massima prevista e' inferiore od uguale a 24 bar, puo' anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato, purche' sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a luogo di riunione; in tal caso i locali della cabina devono essere realizzati con strutture incombustibili e con copertura leggera ed incombustibile ed il solaio della terrazza deve avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.

7.4 Rete di adduzione
La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e collaudata prescrizioni stabilite per la condotta di attenendosi per quanto possibile alle alimentazione.
In caso di reti estese o ramificate deve essere accuratamente studiata l'ubicazione delle apparecchiature di intercettazione.
 
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