Gazzetta n. 103 del 3 maggio 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 9 aprile 2008 |
Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 159/08/CONS). |
|
|
L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 9 aprile 2008; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «Raccomadazione»); Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «nuova Raccomandazione»); Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05; Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005; Vista la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006; Vista la delibera n. 373/05/CONS, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; Vista la delibera n. 731/06/CONS, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2007, n. 4; Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004; Vista la delibera n. 61/06/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006; Vista la delibera n. 544/07/CONS, recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2007, n. 273 - supplemento ordinario n. 242; Vista la delibera n. 545/07/CONS, recante «Consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2007, n. 264; Vista la delibera n. 55/08/CONS, recante «Integrazione della consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31; Sentita, in data 12 dicembre 2007, la societa' Telecom Italia Media S.p.A.; Sentite, in data 13 dicembre 2007, le societa' RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Fastweb S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Sentite, in data 5 marzo 2008, le societa' RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., RAY WAY S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.; Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica indetta con delibera 545/07/CONS e integrata con delibera n. 55/08/CONS; Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2007) D/207478 del 4 dicembre 2007 relativa allo schema di provvedimento concernente «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea): individuazione degli obblighi regolamentari», adottato dall'Autorita' e notificato alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri in data 5 novembre 2007; Considerato che, nella summenzionata lettera del 4 dicembre 2007, la Commissione non ha formulato alcun commento e ha rilevato che, «secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della direttiva Quadro, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione»; Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera:
Obblighi in capo agli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato; Art. 1. Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. - anche attraverso le societa' da loro controllate o a loro collegate - devono dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture a operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta. 2. In particolare, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. consentono la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.). 3. Gli interventi necessari a consentire l'accesso alle infrastrutture di cui ai commi precedenti ed i relativi costi saranno a carico degli operatori richiedenti. In nessun caso potranno essere effettuati interventi non conformi alle norme vigenti o che si pongano in contrasto con gli accordi commerciali gia' in essere tra i soggetti notificati ed i proprietari dei siti e/o tralicci. |
| Art. 2. Obbligo di trasparenza
1. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A rendono disponibile un'offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l'installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi. 3. Il grado minimo di dettaglio richiesto per tale offerta e' il seguente: a) l'ubicazione dei punti di accesso (infrastrutture: tralicci, piloni) e condizioni di accesso (numero di impianti che possono potenzialmente accedere alla infrastruttura, ospitalita' indoor/outdoor, ospitalita' sistema di ricezione satellitare, terrestre, etc); b) descrizione delle interfacce tecniche (elettriche, civili, etc.); c) informazioni su livello di qualita', interruzione del servizio, etc; d) informazioni su disponibilita' e prestazioni di sistemi accessori (fornitura energia elettrica, etc.; e) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell'impianto (installazione, manutenzione, etc.), che comprendano anche i limiti ed i vincoli relativi alla disponibilita' dell'offerta; f) aspetti relativi alla sicurezza; g) aspetti relativi alla compatibilita' elettromagnetica; h) prezzo delle relative offerte incluse modalita' e termini di pagamento; i) informazioni sulla durata dei contratti e sulle modalita' di rinnovo. 4. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A., entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, rendono disponibile una proposta di Offerta di riferimento per i servizi di accesso alla proprie infrastrutture e la inviano all'Autorita'. 5. Alle controversie aventi ad oggetto l'offerta di riferimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di cui all'art. 23 del Codice delle comunicazioni. |
| Art. 3. Obbligo di non discriminazione
1. Fatti salvi gli obblighi gia' previsti dalla normativa nazionale, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di non discriminazione, ai sensi dell'art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica. 2. Nella fornitura di servizi di accesso alle proprie infrastrutture, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. applicano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle societa' ad esse collegate o da esse controllate. |
| Art. 4. Obbligo di separazione contabile
1. Fatti salvi gli obblighi gia' previsti dalla normativa nazionale, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica. 2. La contabilita' regolatoria reca evidenza separata dei servizi di trasmissione in tecnica analogica forniti internamente ed esternamente. 3. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'Offerta di riferimento, delle quantita' e delle caratteristiche dei servizi acquisiti o ceduti. I prezzi dell'offerta di riferimento dovranno, comunque, essere equi, trasparenti e non discriminatori. 4. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture in tecnica analogica, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. introducono un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantita' e le tipologie dei servizi ceduti o acquistati dalle proprie controllate e dagli altri operatori in tecnica analogica, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento, e la parita' di trattamento tra proprie controllate ed operatori concorrenti in tecnica analogica. |
| Art. 5. Disposizioni finali
1. Le valutazioni dell'Autorita' all'esito dell'analisi sulla tipologia di obblighi da imporre alle imprese con significativo potere di mercato sono riportate negli allegati A e B al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale. 2. La revisione degli obblighi di cui alla presente delibera avverra' nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. La presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea. Avverso tale provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera e' notificata alle societa' RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' www.agcom.it Napoli, 9 aprile 2008
Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni |
| ----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 45 <---- |
|
|
|