Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 aprile 2008 |
Misura e modalita' di versamento all'ISVAP del contributo dovuto per l'anno 2008 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2007; Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; Visto il provvedimento dell'ISVAP 27 novembre 2006, n. 2478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 5 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2007 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, approvato dal consiglio dell'ISVAP in data 26 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2007, che evidenzia spese di funzionamento per il 2008, pari a euro 51.236.000,00; Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 febbraio 2008, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2008, relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 41.365.000,00 e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2007, rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione; Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 30 gennaio 2008, con la quale viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2008, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2007; Valutata l'opportunita' di anticipare la pubblicazione del presente decreto rispetto al termine del 30 giugno 2008 in considerazione della circostanza che le modalita' di versamento del contributo di vigilanza, come disciplinate dal citato decreto legislativo n. 209 del 2005, non potrebbero garantire il funzionamento dell'Istituto fino a tutto il mese di luglio 2008, imponendo all'ISVAP il ricorso all'indebitamento, con conseguenti maggiori oneri per i soggetti vigilati; Decreta: Art. 1. Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2008 all'ISVAP 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2008 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2007 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della riassicurazione. 2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2007 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 27 novembre 2006, n. 2478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, in misura pari al 5 per cento dei predetti premi. |
| Art. 2. Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2008 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2008, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2008, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Art. 3. Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalita' di versamento e della banca incaricata della riscossione 1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2008, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e la banca incaricata della riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 2008 Il Ministro: Padoa Schioppa |
|
|
|