Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2008 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROTOCOLLO DI INTESA 28 marzo 2008 |
Protocollo generale d'intesa tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Repertorio n. 133/CSR). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il titolo V della parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e regioni. Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale e' stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Visti i protocolli d'intesa stipulati tra l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e le regioni e le province autonome per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una Sezione centrale ed in Sezioni regionali aventi sede presso le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», il quale prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attivita' di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali. Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Visto l'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 113/2007, secondo il quale la Sezione centrale dell'Osservatorio - avvalendosi delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento di tutti i compiti ivi richiamati, oltre a quelli previsti da altre norme - provvede, tra l'altro, alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici e garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni. Visto l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Visto l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale. Visti gli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006 nei quali e' stabilito, tra l'altro, che gli avvisi e i bandi di gara, i risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresi', sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio ed il successivo art. 253 il quale, al comma 10 specifica che sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove e' chiarito, peraltro, che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara di ambito statale e/o di interesse nazionale avviene sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture, mentre per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale, la relativa pubblicazione avviene sugli appositi siti internet predisposti dalle regioni e dalle province autonome. In caso di mancata attivazione da parte delle regioni o delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate pubblicano sul sito del Ministero delle infrastrutture. Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale. Viste le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione dell'ottobre 2004. Considerata la necessita' di pervenire a forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento. Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo dei soggetti preposti alle diverse attivita' e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli adempimenti in capo ai soggetti vigilati, adottando modalita' di dialogo e di interscambio tra procedure informatiche facenti capo all'Autorita' ed alle regioni e province autonome e ricorrendo per quanto possibile, nell'ambito della realizzazione di un sistema informativo integrato, al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA. Considerata la correlata necessita' di adeguare il vigente protocollo generale d'intesa tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni di legge intervenute, ed in particolare ai disposti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni ed integrazioni. Tenuto conto degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti nelle materie di cui al presente protocollo. Tutto quanto sopra visto e considerato,
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella persona del suo Presidente, prof. Luigi Giampaolino, e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona del suo presidente, on. Linda Lanzillotta, sottoscrivono il presente
Protocollo d'intesa
Art. 1. Finalita'
1. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti pubblici, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti. 2. Il presente accordo e' finalizzato, in particolare, a realizzare forme stabili di cooperazione, ridefinendo i modi ed i protocolli della articolazione territoriale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla scorta delle linee di indirizzo e direttive strategiche definite di concerto tra i soggetti sottoscrittori. 3. L'accordo disciplina, altresi', i rapporti tra la Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, provvedendo a definire, in coerenza con il dettato normativo vigente, i rispettivi modi e protocolli operativi. |
| Art. 2. Forme di collaborazione e cooperazione
1. Le forme di collaborazione tra l'Autorita' per vigilanza sui contratti pubblici e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attengono, in particolare, alla costituzione di un sistema informativo integrato per l'acquisizione e condivisione dei dati dei contratti pubblici tramite la realizzazione di una piattaforma di collaborazione ed integrazione condivisa, ricorrendo, per quanto possibile, al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA, ed allo sviluppo di sinergie per la promozione e la realizzazione di iniziative e attivita' coordinate nel campo del monitoraggio dei settori di interesse comune. 2. La cooperazione interistituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino la condivisione in tempo reale di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire l'interoperabilita' e la cooperazione tra le strutture pubbliche, nell'ambito del processo di riforma e innovazione della pubblica amministrazione, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle best practice, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 3. Nell'ambito della cooperazione di cui ai commi precedenti, i dati e le informazioni afferenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ai settori ordinari e speciali aggiudicati e/o affidati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale sono acquisiti e verificati dalla Sezione centrale dell'Osservatorio, mentre quelli relativi ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale sono acquisiti e verificati dalla competente Sezione regionale ai sensi di legge. I dati e le informazioni raccolte funzionali al raggiungimento delle rispettive finalita' istituzionali vengono poste in condivisione e rese disponibili per le elaborazioni di interesse, con le modalita' di cui all'allegato A. Qualora gli standard di funzionamento di una Sezione regionale non corrispondano ai requisiti minimi individuati in sede di commissione mista, e' previsto un intervento sostitutivo della Sezione centrale dell'Osservatorio, previa valutazione con la Sezione regionale interessata, sentita la commissione mista. 4. Le modalita' di acquisizione dei dati relativi ai bandi, agli avvisi ed ai programmi triennali saranno oggetto di valutazione tecnica in sede di commissione mista di cui all'art. 5 del presente protocollo, successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006. 5. La Sezione centrale, con riferimento alle necessita' discendenti dalle previsioni di cui ai commi precedenti, provvede alla formazione di specifiche banche dati e/o anagrafiche delle stazioni appaltanti ed operatori economici del settore, anche attraverso il collegamento informatico con l'Anagrafe tributaria, poste in condivisione e rese disponibili alle Sezioni regionali competenti per territorio. 6. La Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere efficace ed efficiente il rapporto di cooperazione e collaborazione istituzionale tra l'Autorita' e le regioni, attiva opportune forme di coordinamento. 7. Il collegamento informatico fra le Sezioni dell'Osservatorio avviene mediante l'adozione di standard evoluti per l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e per la sicurezza delle informazioni. 8. La Sezione centrale dell'Osservatorio garantira' l'uniformita' delle anagrafiche anche con web service e collegamenti ad anagrafi ufficiali. 9. La Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali dotate di propri sistemi informativi, mettono a disposizione di tutte le regioni in riuso gratuito detti sistemi. |
| Art. 3. Schema tipo dei protocolli attuativi
1. I vigenti protocolli attuativi tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vengono adeguati allo schema tipo di protocollo attuativo, di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente atto. 2. Lo schema tipo di protocollo di cui al comma precedente e' adeguatamente integrato o modificato in relazione alle specifiche necessita' correlate alla diversa definizione del quadro normativo regionale nei settori di comune interesse. |
| Art. 4. Attribuzione delle risorse
1. L'Autorita' concorre con apporti finanziari al fine di assicurare la funzionalita' delle Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e dei rapporti tra le suddette Sezioni e la Sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici. 2. Gli apporti dell'Autorita' sono determinati annualmente nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio. I contributi alle Sezioni regionali, finalizzati a garantire la funzionalita' del sistema complessivo e il funzionamento e lo sviluppo delle strutture organizzative facenti capo agli ambiti regionali o provinciali di minori dimensioni territoriali o demografiche, tenendo conto dei costi di primo impianto e dei costi a regime delle strutture decentrate, nonche' dei principi di equita' e solidarieta', saranno comunicati alle Sezioni regionali all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. 3. I contributi finanziari di cui ai precedenti commi sono suddivisi in una quota fissa per il funzionamento del sistema complessivo, ed una quota determinata in modo proporzionale alle attivita' sviluppate tenendo conto, del numero delle stazioni appaltanti soggette agli obblighi di comunicazione, del numero degli appalti affidati e/o aggiudicati dalle medesime nel corso dell'anno di riferimento, nonche' dell'adeguatezza della qualita' dei dati trasmessi alla Sezione centrale dell'Osservatorio e della completezza e tempestivita' di trasmissione degli stessi. 4. L'Autorita', alla luce dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, sentita la commissione mista di cui all'art. 5, provvede alla ripartizione ed all'erogazione dei contributi da destinare alle distinte Sezioni regionali, dandone successiva comunicazione alla Conferenza permanente Stato-regioni. |
| Art. 5. Commissione mista
1. E' istituita una Commissione per la valutazione delle problematiche connesse alle modalita' attuative del presente protocollo. La Commissione esprime valutazioni anche in ordine all'adeguamento dei contenuti della rilevazione di cui all'allegato A che si rendesse opportuno o necessario, anche a seguito di nuove disposizioni normative, ovvero per la rilevazione delle fattispecie contrattuali non espressamente previste nell'allegato medesimo. 2. La Commissione esprime, altresi', su richiesta dell'Autorita' o della Conferenza permanente Stato-regioni, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutazioni in ordine a: a) lo stato di avanzamento ed il livello di efficacia delle iniziative intraprese sulla scorta dei protocolli attuativi di cui al comma 1 e le problematiche evidenziatesi nella fase di attuazione; b) modalita' di collaborazione tra Sezione centrale e Sezioni regionali; c) procedure di elaborazione dei dati in sede regionale e provinciale, ai fini della loro funzionalita' rispetto al loro successivo utilizzo per le finalita' istituzionali dell'Autorita'; d) modalita' di collaborazione per la determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio o fornitura e per specifiche aree territoriali; e) modalita' di divulgazione a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano dei dati informativi e delle elaborazioni tematiche prodotte dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici; f) modalita' per la condivisione delle informazioni sottese al monitoraggio dei contratti pubblici al fine di realizzare un sistema informativo integrato per la raccolta e gestione degli stessi, cosi', anche, da garantire e rendere disponibile via internet l'accesso generalizzato ai medesimi; g) i possibili elementi/indicatori da porre alla base del calcolo per l'attribuzione delle risorse di cui all'art. 4; h) standard di funzionamento delle Sezioni regionali, aventi sede presso le regione e le province autonome di Trento e Bolzano. 3. La Commissione e' composta di dodici membri di cui sei nominati dall'Autorita', e sei nominati dalla Conferenza permanente Stato - regioni, scelti tra i responsabili delle Sezioni regionali, oltre a tre membri supplenti sempre nominati da ciascuna delle parti, ed e' presieduta da uno dei componenti nominati dall'Autorita', ed individuato dalla stessa. I componenti della commissione restano in carica per un periodo di due anni. 4. La commissione si riunisce a Roma presso la sede dell'Autorita' periodicamente su convocazione del presidente della commissione e, comunque, almeno ogni novanta giorni. Qualora, in caso di valutazioni divergenti, non emerga un orientamento comune, la commissione riferisce in ordine alle differenti posizioni evidenziatesi in sede di valutazione tecnica. La commissione, tramite il segretario incaricato dal presidente, predispone i relativi ordini del giorno ed i verbali sintetici delle riunioni recanti i partecipanti, le questioni trattate e le considerazioni svolte in ordine alle stesse da trasmettere, per le opportune determinazioni, al consiglio dell'Autorita' e alla Conferenza permanente Stato-regioni. 5. Alle riunioni della commissione, in relazione a specifiche questioni, possono essere invitati i rappresentanti del CNIPA, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM o altri soggetti il cui intervento sia ritenuto utile o necessario dalla commissione stessa. |
| Art. 6. Modifiche dell'accordo
1. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalita' di cooperazione oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge. |
| Art. 7. Durata dell'accordo
1. Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza. |
| Art. 8. Sicurezza delle informazioni e privacy
1. Le modalita' e le finalita' dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attivita' svolte nel presente accordo e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni. Roma, 28 marzo 2008
p. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il presidente: Giampaolino
p. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Il presidente: Lanzillotta |
| Allegato A
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 32 <---- |
| Allegato B
----> Vedere Allegato da pag. 33 a pag. 39 <---- |
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