Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 aprile 2008
Semplificazione delle modalita' di tenuta dell'elenco clienti e fornitori per le associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato ed ONLUS, iscritte all'anagrafe unica e proroga del termine di presentazione.

IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 15, comma 3-ter, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione degli adempimenti relativi alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 8-bis, comma 4-bis&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a favore dei soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e a favore degli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, contenente la legge quadro sul volontariato;
Visto l'art. 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di comunicazione IVA, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, recante «Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo ai requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 37, commi 8 e 9, in materia di «Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 maggio 2007, recante «Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalita' tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all'art. 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' ed i termini per la semplificazione dell'obbligo della trasmissione degli elenchi clienti e fornitori da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e degli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
Decreta:

Art. 1. Semplificazioni relative all'obbligo di presentazione degli elenchi di cui all'art. 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

1. Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono non includere nell'elenco fornitori, limitatamente all'anno d'imposta 2007, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attivita' commerciali e delle altre attivita' svolte, per i quali non e' stato esercitato il diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
Art. 2.
Termini per la presentazione degli elenchi clienti e fornitori

1. I soggetti di cui all'art. 1 effettuano la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori entro il 30 giugno 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2008
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 72
 
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