Gazzetta n. 96 del 23 aprile 2008 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 16 aprile 2008
Determinazione delle modalita' dirette a garantire ai comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane e le unioni di comuni, l'accessibilita' e l'interoperabilita' applicativa per la gestione della banca dati catastale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l'art. 66 che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivita' (SPC);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto un processo di revisione puntuale del classamento per singole unita' immobiliari, oggetto di interventi edilizi, tramite richiesta di adempimento dei comuni ai titolari di diritti reali ed eventuale intervento surrogatorio dell'Agenzia;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto l'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia», che, tra l'altro, ha introdotto un flusso di interscambio informativo tra agenzia del territorio e comuni finalizzato alla verifica degli atti di aggiornamento prodotti dai soggetti obbligati;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37 che, ai commi 53 e 54, prevede, fra l'altro, l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio che accerti l'effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni e che la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestitadall'Agenzia del territorio deve essere assicurata, relativamente alle regioni, alle province e ai comuni, senza oneri se non i soli costi di connessione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 195, che concerne le modalita' di gestione delle funzioni catastali nell'ambito del processo di decentramento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 198, che dispone l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per definire specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, tali da assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, concernente il decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;
Considerate le indicazioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007, ed in particolare la previsione che il sistema di interscambio rientra negli strumenti a supporto del decentramento delle funzioni catastali ai comuni;
Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, che ha definito le modalita' di accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunita' montane ed aggregazioni di comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, che ha accertato l'effettiva operativita', alla stessa data, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni;
Considerato che l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa del «Sistema di interscambio» e mediante i servizi del «Portale per i comuni», quest'ultimo realizzato per garantire il collegamento via Internet anche degli enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008;
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento definisce le modalita' d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale unitaria nazionale da parte dei comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 2.
Infrastruttura tecnologica e modalita' di accesso
1. I comuni accedono alla banca dati catastale unitaria nazionale attraverso l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni informatiche ed i servizi di interscambio, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, realizzati dall'Agenzia del territorio.
2. I comuni fruiscono dei servizi di fornitura dei dati catastali e forniscono informazioni e dati per la banca dati catastale unitaria nazionale attraverso i servizi di interscambio e cooperazione applicativa conformi alle specifiche indicate dal decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007. Attraverso i servizi d'interscambio e cooperazione applicativa l'Agenzia del territorio e i comuni mettono in atto altresi' i processi integrati previsti dalla normativa vigente concernente la cooperazione fra Agenzia del territorio e comuni in materia edilizia e tributaria.
3. L'Agenzia del territorio eroga gratuitamente sulla propria Porta di dominio tutti i servizi di interscambio e di cooperazione applicativa con la banca dati catastale unitaria nazionale. Per la fruizione di tali servizi di interscambio e cooperazione applicativa i comunipossono avvalersi del riuso di programmi informatici gia' realizzati da pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi indicati nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ulteriori servizi di interscambio e cooperazione applicativa, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, saranno individuati secondo le modalita' descritte all'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
4. Nelle more dell'adesione di tutti i comuni ai servizi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Agenzia rende comunque disponibili in forma gratuita analoghi servizi, in modalita' semplificata, ma a gestione manuale, mediante il Portale per i comuni. Lo stesso Portale sara' mantenuto quale sistema integrativo transitorio per garantire un ulteriore strumento per lo scambio di dati in forma digitale.
5. Nelle more dello sviluppo di funzioni di cooperazione applicativa puntuale nell'ambito del sistema di interscambio, l'accesso transazionale alla banca dati catastale unitaria sara' consentito, gratuitamente, attraverso i servizi di consultazione telematica dell'Agenzia del Territorio.
 
Art. 3.
Criteri per la gestione della banca dati
1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni catastali, utilizzano le applicazioni informatiche di cui al com-ma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento, secondo i criteri descritti nell'allegato B al protocollo d'intesa Agenzia del Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
2. I comuni, per integrare i dati catastali nei loro sistemi informativi e migliorarne la qualita', utilizzano le infrastrutture ed i servizi di cui all'art. 2.
3. Lo sviluppo di ulteriori servizi ed in particolare di quelli relativi alla cooperazione puntuale nell'ambito del sistema di interscambio e cooperazione SPC avverra' secondo gli standard fissati dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e dal CNIPA, tenuto anche conto delle proposte formulate dall'ANCI con le modalita' previste dall'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
 
Art. 4.
Modalita' di abilitazione all'accesso ai servizi
1. L'accesso alle applicazioni informatiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento e' consentito previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007.
2. L'accesso al Portale per i comuni e' consentito previa adesione alle relative condizioni generali di servizio con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
3. L'accesso ai servizi di interscambio e cooperazione applicativa e' consentito previa stipula della convenzione di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007.
4. L'accesso al servizio telematico di consultazione e' consentito previa adesione alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007.
 
Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 16 aprile 2008
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
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