Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 23 gennaio 2008 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. (Deliberazione n. 56/08/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa; Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169; Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2006; Viste le delibere n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 e n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 entrambe recanti «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006; Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007; Vista, altresi', la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007, recante, tra l'altro, modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Visto, in particolare, l'art. 10 del suddetto regolamento, concernente le deliberazioni dell'Autorita'; Ritenuto opportuno chiarire le modalita' di computo del quorum funzionale degli organi collegiali dell'Autorita', con specifico riferimento alle ipotesi di astensione; Ritenuto, pertanto, di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; Udita la relazione del Presidente; Delibera: Art. 1. Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' 1. L'art. 10, comma 1, e' sostituito come segue: «1. Le deliberazioni dell'Autorita' sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.». La presente delibera e' pubblicata, unitamente al testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 23 gennaio 2008 Il presidente: Calabro' |
| Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) Adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con le delibere: n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006); n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 1° luglio 2006); n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2006); n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 («per estratto» in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007); n. 104/07/CONS del 28 febbraio 2007 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007); n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007); n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008. Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento: l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»; l'espressione «legge n. 249/1997» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; l'espressione «Autorita» indica l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorita'; l'espressione «Commissario» indica gli altri componenti dell'Autorita'; l'espressione «Organi collegiali dell'Autorita» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio; l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorita'. Titolo I L'AUTORITA' Art. 2. Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti 1. Nella prima riunione del Consiglio, i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilita', il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione. 2. Ove il presidente o un commissario incorra in una delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli puo' esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilita' riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilita' riguardi un commissario, per i provvedimenti di competenza. 3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato. 4. Le dimissioni sono presentate all'Autorita', la quale puo' sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione. 5. In caso di cessazione del presidente o di un commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne da' notizia, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione. Art. 3. Il presidente 1. Il presidente rappresenta l'Autorita'; convoca le riunioni degli organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal commissario il quale all'interno, rispettivamente, del consiglio, della commissione per le infrastrutture e le reti, della commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianita' per elezione o, in caso di pari anzianita', sia il piu' anziano di eta'. 3. In casi straordinari di necessita' e di urgenza il presidente puo' adottare provvedimenti riferendone all'organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile. Art. 4. Organizzazione interna 1. Il Gabinetto dell'Autorita' e' costituito dal Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio. 2. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni. 3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero fra il personale di cui 1'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del presidente o del commissario interessato. Art. 5. Funzioni del Gabinetto dell'Autorita' 1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto e svolge compiti di supporto al presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto: a) sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del presidente e alle funzioni di rappresentanza istituzionale; b) cura, d'intesa con il segretario generale, la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorita', partecipando alle stesse su invito del presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche; c) cura l'organizzazione e la pubblicazione della relazione annuale, nonche' la pubblicazione del Bollettino ufficiale; d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno; d-bis) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate; d-ter) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione. Art. 6. Convocazione e ordine del giorno 1. Gli organi collegiali dell'Autorita' si riuniscono nella propria sede in Napoli. E' ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione. 2. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessita' e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti di ciascun organo collegiale un argomento e' iscritto all'ordine del giorno e la riunione e' convocata dal presidente senza indugio. 3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai commissari non oltre il giorno che precede la riunione. 4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno puo' essere integrato dal Collegio all'unanimita' dei presenti all'inizio di ciascuna seduta. Art. 7. Uffici dell'Autorita' 1. L'Autorita' puo' stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea. Art. 8. Riunioni dell'Autorita' 1. Per la validita' delle riunioni di ciascun organo collegiale dell'Autorita' e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 2. I commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente. 3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun organo collegiale dell'Autorita', il segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresi', il direttore del servizio giuridico. Puo' altresi' essere chiamato il responsabile dell'unita' organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attivita' svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorita'. Art. 9. Segretariato generale 1. Il segretariato generale e' diretto dal segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilita' o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento delle direzioni e dei servizi dell'Autorita'. 2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unita' organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorita', e ne rileva la conformita' agli indirizzi da essa adottati; b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorita', anche ai fini della puntuale informazione agli organi collegiali; c) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformita' alle priorita' e agli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti; d) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali; e) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti; f) assicura la pubblicita' delle deliberazioni dell'Autorita'; g) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali; h) [soppresso]; i) cura le attivita' comunitarie e internazionali; j) cura la comunicazione esterna; k) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito Web; l) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio. 3. L'incarico di segretario generale e' attribuito dal Consiglio, su proposta del presidente, a dirigenti dell'Autorita' che abbiano gia' ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e' revocabile per gravi motivi. 4. Il segretario generale e' coadiuvato da un vice-segretario generale. 5. Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate dal segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento delle attivita', dei procedimenti e delle modalita' organizzative tra le direzioni e tra i servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4. L'incarico di vice segretario generale e' cumulabile con l'incarico di responsabile di unita' organizzative di primo livello. 6. L'incarico di vice-segretario generale e' attribuito dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e' revocabile per gravi motivi. Art. 10. Deliberazioni dell'Autorita' 1. Le deliberazioni dell'Autorita' sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti. 2. Il voto e' sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale puo' deliberare a scrutinio segreto. 3. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal presidente, controfirmati dal commissario relatore, e siglati dal segretario generale. Art. 10-bis Pubblicazione degli atti dell'Autorita' 1. La pubblicazione degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avviene nella Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito Internet dell'Autorita', secondo le modalita' indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti. 2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell'Autorita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell'Autorita', nonche' gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino ufficiale dell'Autorita' successivo alla data della loro adozione. 4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresi' pubblicati sul sito Internet dell'Autorita', unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalita' dei cittadini. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito Internet dell'Autorita', resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni. 6. Il segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorita' soggetti a pubblicazione. 7. L'Autorita' puo' dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa. Art. 11. Verbale delle riunioni 1. Il segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonche' le decisioni adottate. Quando l'Autorita' dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il commissario con minore anzianita' di elezione e, in caso di pari anzianita', quello piu' giovane di eta'. 2. I componenti del collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante. 3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al presidente e ai commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati. 4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del segretariato generale. Titolo II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Art. 12. Organizzazione generale dell'Autorita' 1. La struttura organizzativa dell'Autorita' e' costituita dal segretariato generale e da unita' organizzative di primo e di secondo livello. 2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorita' e' articolata in direzioni e in servizi. 3. Le direzioni sono le seguenti: a) direzione reti e servizi di comunicazione elettronica; b) direzione contenuti audiovisivi e multimediali; c) direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti; d) direzione tutela dei consumatori; e) direzione studi, ricerca e formazione. 4. I servizi sono i seguenti: a) servizio giuridico; b) servizio ispettivo e registro; e) servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse; d) servizio amministrazione e personale. 5. L'organizzazione di secondo livello e' articolata in uffici. 6. Nell'ambito delle unita' organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad aree di attivita', da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unita' organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorita'. 7. Al fine di assicurare la funzionalita' ed il coordinamento delle attivita' della sede dell'Autorita' puo' essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli. 8. L'articolazione del segretariato generale, delle direzioni e dei servizi in unita' organizzative di secondo [soppresso] livello e' basata su criteri di efficienza, flessibilita' e razionale divisione del lavoro ed e' definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del segretario generale, d'intesa con i direttori competenti. Art. 13. Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica 1. La direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attivita' preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorita' in materia di: a) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica; b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga; c) numerazione; d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze. Art. 14. Direzione contenuti audiovisivi e multimediali 1. La direzione contenuti audiovisivi e multimediali svolge attivita' preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorita' in materia di: a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali; b) tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico della radiotelevisione; c) indici d'ascolto e sondaggi; d) tutela dei minori; e) pubblicita', ivi compresa la pubblicita' istituzionale; f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente; g) editoria; h) verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica; i) diritto d'autore; j) servizio pubblico radiotelevisivo; j-bis) pareri all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole. Art. 15. Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti 1. La direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge attivita' preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorita' in materia di: a) analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari; b) valutazione economica del sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono; c) pareri all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/1997; d) tecniche di contabilita' dei costi; e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili; f) sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione. Art. 16. Direzione tutela dei consumatori 1. La direzione tutela dei consumatori svolge le attivita' preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorita' in materia di: a) servizio universale; b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta; c) carte dei servizi; d) servizi di informazione abbonati; e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti; f) rapporti con le associazioni dei consumatori; g) [soppresso]; h) gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento; i) cura le relazioni con il pubblico. Art. 17. Direzione studi, ricerca e formazione 1. La direzione studi, ricerca e formazione: a) gestisce l'osservatorio sulle materie di competenza dell'Autorita'; b) promuove l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi; c) gestisce la biblioteca scientifica, prevedendo le modalita' di accesso da parte degli utenti interni ed esterni; d) cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie di interesse dell'Autorita'; e) redige un notiziario mensile sulle attivita' dell'Autorita' e cura i contenuti scientifici del sito web; f) organizza, d'intesa con il Servizio amministrazione e personale, l'attivita' di formazione e stages; g) promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con universita' e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti; h) fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre direzioni e dei servizi. 1-bis) La direzione si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari nominati con apposita delibera del consiglio. Il comitato, sulla base dell'evoluzione del settore delle comunicazioni, fornisce alla direzione indirizzi e proposte per l'adeguamento del quadro normativo e regolamentare. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito. Art. 18. Servizio giuridico 1. Il servizio giuridico: a) fornisce consulenza giuridica sull'intero sistema delle comunicazioni agli organi ed alle strutture dell'Autorita' ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti; b) svolge attivita' di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni; c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorita' e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali; d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale e cura i relativi rapporti; e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorita' e svolge i compiti relativi alle attivita' comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza; f) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attivita' relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti. 2. Il servizio giuridico, per quanto concerne l'attivita' di assistenza e consulenza giuridica prestata agli organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi. Art. 19. Servizio ispettivo e registro 1. Al servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di: a) pianificazione delle attivita' ispettive e di vigilanza a supporto delle attivita' delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unita' organizzativa competente, all'attivita' relativa a specifiche segnalazioni e denunce; b) tenuta del registro degli operatori; c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza; d) attivita' di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive. Art. 20. Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse 1. Al servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di: a) propaganda, pubblicita' e informazione politica; b) osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di attuazione; c) risoluzione dei conflitti di interesse. Art. 21. Servizio amministrazione e personale 1. Al servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze in materia di: a) affari generali; b) gestione delle risorse; c) formazione del personale; d) organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari. 2. Il servizio, in particolare: a) predispone, d'intesa con il segretario generale e sentiti i responsabili di primo livello delle unita' organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonche' gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; b) provvede alla tenuta della contabilita' generale dell'Autorita'; c) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorita' e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonche' all'attivita' di formazione, d'intesa con le altre unita' organizzative; d) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorita', curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorita'; e) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unita' organizzative. 3. Il direttore del servizio amministrazione e personale e' individuato datore di lavoro dell'Autorita' ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 22. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorita', su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi. Art. 23. Responsabili delle direzioni e dei servizi 1. I direttori delle direzioni e dei servizi hanno la responsabilita' del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attivita'. 2. I direttori delle direzioni e dei servizi, in particolare: a) propongono al consiglio, d'intesa con il segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo (soppresso) livello e la designazione dei responsabili degli stessi; b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalita' e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane; c) sovrintendono agli affari di competenza della direzione o del servizio, assicurandone la conformita' agli orientamenti generali dell'Autorita'; d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici; e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza; f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attivita' svolte e la trasmettono, per il tramite del segretario generale, al consiglio; g) rispondono della gestione delle risorse assegnate alla direzione o al servizio, secondo le norme del regolamento di contabilita'; h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure. Art. 24. Verifica periodica della struttura della Autorita' 1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorita' e' sottoposta a verifica da parte del consiglio, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Art. 25. Controllo interno 1. Su proposta del presidente, il consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorita', nonche' la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle direzioni, dei servizi e degli uffici dell'Autorita'. 2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al presidente ed al consiglio. 3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unita' organizzative di primo livello. 4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalita' di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del consiglio, dei dirigenti di primo livello. Titolo III SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI Art. 26. Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio 1. Nell'esercizio delle proprie attivita', l'Autorita' si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Art. 27. Audizioni 1. L'Autorita' puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti. 2. L'Autorita' puo' disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica. Art. 28. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa assegna a se' o ad altro dipendente dell'unita' la responsabilita' del procedimento. Dell'identita' personale del responsabile del procedimento e' fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. 2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in conformita' alle deliberazioni dell'Autorita' e agli indirizzi del responsabile dell'unita' organizzativa. Art. 29. Svolgimento e conclusione del procedimento 1. Il presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i componenti, ai fini della trattazione. 2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorita' debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni. 3. E' in facolta' del consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o piu' commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al consiglio. 4. Nel caso di attivita' procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attivita' ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile dell'unita' organizzativa competente puo' essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attivita' svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorita'. Art. 30. Informazione all'Autorita' 1. Il segretario generale assicura periodicamente all'Autorita' ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle direzioni e dei servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti. 2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal consiglio. Art. 31. Definizione delle procedure 1. Su proposta del segretario generale, il consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna. 2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico. Titolo IV REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITA' Art. 32. Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze attribuite all'Autorita' sono cosi' redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 10 e 15, precedentemente attribuite alla commissione per i servizi e i prodotti. 2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/1997 e non specificamente assegnate alle commissioni sono esercitate dal consiglio. Titolo V RELAZIONI CON ALTRE AUTORITA' INDIPENDENTI Art. 33. Relazioni con altre Autorita' 1. L'Autorita' favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorita' indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri. |
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